CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2023, n. 24211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24211 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avvocatura Generale dello Stato che ha insistito per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 24211 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 20 settembre 2022, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da AN TT per l'ingiusta detenzione carceraria subita dall'Il novembre 2008 al 5 maggio 2009 ( dal 14 marzo 2009 la misura della detenzione in carcere era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari) per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e plurimi fatti illeciti contestatigli ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 marzo 2014, lo aveva assolto ex art. 530 primo comma da tutte le imputazioni contestate con la formula " perché il fatto non sussiste". A seguito di impugnazione da parte del PM, la Corte d'Appello, con sentenza del 20 febbraio 2020, aveva confermato la sentenza di primo grado. 2. Il giudice della riparazione rigettava l'istanza ritenendo sussistente la colpa grave del TT. Riteneva la Corte d'Appello, sulla base del compendio probatorio esaminato nei processi a carico del TT, che, pur non essendo stata raggiunta alcuna prova circa la finalità di spaccio, il materiale intercettivo e i riscontri erano ampiamente dimostrativi di cessioni di cocaina da parte del coimputato BR LI all'odierno ricorrente, mentre non era stata provata la finalità di spaccio. Argomentava, al riguardo, che il TT , rendendo dichiarazioni alla autorità giudiziaria, aveva descritto i rapporti con il BR LI come meri rapporti di lavoro e di vicinato nel quartiere ove entrambi abitavano;
non chiarendo adeguatamente la propria posizione e causando così negligentemente l'erroneo convincimento della fondatezza del compendio indiziario raccolto a suo carico. 3. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 4. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 314 cod proc pen in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente. I giudici di merito, infatti, •avevano utilizzato, per affermare la condotta gravemente colposa del ricorrente, causa della detenzione subita, il compendio indiziario sul quale si erano basati i giudici della cautela e il giudice di primo grado, senza considerare gli ampi chiarimenti forniti dal TT nell'interrogatorio di garanzia, nel quale aveva anche dichiarato di essere sporadico assuntore di stupefacente. I giudici della Corte d'appello di Roma avevano così violato il consolidato principio per cui i principi che sottendono il giudizio teso alla riparazione per ingiusta detenzione non sono sovrapponibili al giudizio di merito, e pertanto il provvedimento impugnato non avrebbe mai dovuto porre a base della decisione di rigetto del ricorso il materiale indiziario valutato dai giudici della cautela. 5. L'avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria in data 14 aprile 2023, con la quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato. 2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l'accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice di merito, infatti, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, La Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, De Benedictis, Rv. 222263). 3. Ciò premesso, nel caso odierno il giudice della riparazione offre congrua motivazione del rigetto dell'istanza. Per giurisprudenza consolidata, in particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata dalle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436). E' stato altresì precisato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento L/41' restrittivo adottato. Sez. 4 - , Sentenza n. 53361 del 21/11/2018; Puro, Rv. 274498 - 01. 4. Orbene, nel provvedimento impugnato i giudici di merito danno ampiamente atto della colpevole imprudenza dell'istante nell'intrattenere rapporti ambigui con l'LI, coimputato con il TT per detenzione a fini di spaccio di stupefacente. Il provvedimento impugnato, con ragionamento coerente e rispettoso dei principi di diritto sopra enunciati, ha prima richiamato tutte le risultanze del materiale intercettivo a disposizione dei giudici della cautela (in particolare le conversazioni che comprovavano la consegna a tale Katia, collega di lavoro del TT, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, quelle che rivelavano l'acquisto di stupefacente del tipo cocaina dall'LI nonché la documentazione rinvenuta nel corso delle perquisizione ove, accanto al soprannome del TT, comparivano cifre del tutto logicamente riconducibili a somme di denaro). La Corte d'Appello ha quindi coerentemente concluso che l'imprudente comportamento del TT, che acquistava cocaina dall'LI e che in una occasione aveva anche consegnato la cocaina a tale Katia, avesse negligentemente causato l'erroneo convincimento della fondatezza del compendio indiziario raccolto a suo carico. La Corte d'appello di Roma ha inoltre evidenziato come lo stesso ricorrente TT non avesse mai chiarito la natura delle frequentazioni con l'LI, dichiarando di conoscerlo per motivi di lavoro e di vicinato, laddove, dal compendio delle intercettazíoni acquisite, era invece emerso che il TT aveva acquistato cocaina dal predetto LI. 5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Il Preside e Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore
letta la memoria depositata dall'Avvocatura Generale dello Stato che ha insistito per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 24211 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 20 settembre 2022, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da AN TT per l'ingiusta detenzione carceraria subita dall'Il novembre 2008 al 5 maggio 2009 ( dal 14 marzo 2009 la misura della detenzione in carcere era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari) per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e plurimi fatti illeciti contestatigli ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 marzo 2014, lo aveva assolto ex art. 530 primo comma da tutte le imputazioni contestate con la formula " perché il fatto non sussiste". A seguito di impugnazione da parte del PM, la Corte d'Appello, con sentenza del 20 febbraio 2020, aveva confermato la sentenza di primo grado. 2. Il giudice della riparazione rigettava l'istanza ritenendo sussistente la colpa grave del TT. Riteneva la Corte d'Appello, sulla base del compendio probatorio esaminato nei processi a carico del TT, che, pur non essendo stata raggiunta alcuna prova circa la finalità di spaccio, il materiale intercettivo e i riscontri erano ampiamente dimostrativi di cessioni di cocaina da parte del coimputato BR LI all'odierno ricorrente, mentre non era stata provata la finalità di spaccio. Argomentava, al riguardo, che il TT , rendendo dichiarazioni alla autorità giudiziaria, aveva descritto i rapporti con il BR LI come meri rapporti di lavoro e di vicinato nel quartiere ove entrambi abitavano;
non chiarendo adeguatamente la propria posizione e causando così negligentemente l'erroneo convincimento della fondatezza del compendio indiziario raccolto a suo carico. 3. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 4. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 314 cod proc pen in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente. I giudici di merito, infatti, •avevano utilizzato, per affermare la condotta gravemente colposa del ricorrente, causa della detenzione subita, il compendio indiziario sul quale si erano basati i giudici della cautela e il giudice di primo grado, senza considerare gli ampi chiarimenti forniti dal TT nell'interrogatorio di garanzia, nel quale aveva anche dichiarato di essere sporadico assuntore di stupefacente. I giudici della Corte d'appello di Roma avevano così violato il consolidato principio per cui i principi che sottendono il giudizio teso alla riparazione per ingiusta detenzione non sono sovrapponibili al giudizio di merito, e pertanto il provvedimento impugnato non avrebbe mai dovuto porre a base della decisione di rigetto del ricorso il materiale indiziario valutato dai giudici della cautela. 5. L'avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria in data 14 aprile 2023, con la quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato. 2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l'accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice di merito, infatti, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, La Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, De Benedictis, Rv. 222263). 3. Ciò premesso, nel caso odierno il giudice della riparazione offre congrua motivazione del rigetto dell'istanza. Per giurisprudenza consolidata, in particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata dalle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436). E' stato altresì precisato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento L/41' restrittivo adottato. Sez. 4 - , Sentenza n. 53361 del 21/11/2018; Puro, Rv. 274498 - 01. 4. Orbene, nel provvedimento impugnato i giudici di merito danno ampiamente atto della colpevole imprudenza dell'istante nell'intrattenere rapporti ambigui con l'LI, coimputato con il TT per detenzione a fini di spaccio di stupefacente. Il provvedimento impugnato, con ragionamento coerente e rispettoso dei principi di diritto sopra enunciati, ha prima richiamato tutte le risultanze del materiale intercettivo a disposizione dei giudici della cautela (in particolare le conversazioni che comprovavano la consegna a tale Katia, collega di lavoro del TT, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, quelle che rivelavano l'acquisto di stupefacente del tipo cocaina dall'LI nonché la documentazione rinvenuta nel corso delle perquisizione ove, accanto al soprannome del TT, comparivano cifre del tutto logicamente riconducibili a somme di denaro). La Corte d'Appello ha quindi coerentemente concluso che l'imprudente comportamento del TT, che acquistava cocaina dall'LI e che in una occasione aveva anche consegnato la cocaina a tale Katia, avesse negligentemente causato l'erroneo convincimento della fondatezza del compendio indiziario raccolto a suo carico. La Corte d'appello di Roma ha inoltre evidenziato come lo stesso ricorrente TT non avesse mai chiarito la natura delle frequentazioni con l'LI, dichiarando di conoscerlo per motivi di lavoro e di vicinato, laddove, dal compendio delle intercettazíoni acquisite, era invece emerso che il TT aveva acquistato cocaina dal predetto LI. 5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Il Preside e Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore