Sentenza 4 febbraio 1998
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 217 della legge fallimentare, che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sè - come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, ne esaurisce l'intero disvalore oggettivo e soggettivo - anche la previsione di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 della medesima legge, e ciò in quanto una volta accertata la mancata tenuta delle scritture risulta inesigibile l'obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/1998, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. JETTI GUIDO PRESIDENTE del 4.2.1998
1. Dott. FOSCARINI BRUNO CONSIGLIERE SENTENZA
2. " ON RA " N. 207
3. " OT LU " REGISTRO GENERALE
4. " TI CA " N. 21847/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA IL n. San Vitaliano il 23.1.1931
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, in data 13.3.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Marrone.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero Dr. Giuseppe Febbraro che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI
1) Il Mercadante è stato dichiarato colpevole a) del delitto punito dall'art. 217 L. Fall. perché, dichiarato fallito il 31.1.1991, aveva omesso di tenere i libri e le scritture contabili;
b) del delitto p.p. dall'art. 220 L. Fall. per avere elencato creditori inesistenti, omesso di indicare beni da comprendere nell'inventario e di osservare gli obblighi di cui agli artt. 16 n. 3 e 49 L. Fall.
Col ricorso la difesa deduce:
I) la violazione dell'art. 217 L. Fall. in relazione all'elemento psicologico
II) la violazione dell'art. 81 c.p. per la prospettata continuazione tra l'art. 217, 2^ co. e 220 L. Fall., stante l'inconciliabilità delle ipotesi di reato previste dall'art. 217, 11 co. L. Fall. e l'art. 220 L. Fall. relativamente alla violazione dell'obbligo di cui all'art. 16 n. 3 della medesima legge, III) la carenza di motivazione.
2) Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Come già riconosciuto da questa Corte, non possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione il reato di omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili e quello di mancata presentazione del bilancio e delle scritture contabili. Infatti, come ha giustamente osservato il difensore, una volta accertata la mancata tenuta delle scritture contabili, risulta inesigibile l'obbligo di consegna delle stesse al curatore fallimentare e di conseguenza illegittima una condanna ex art. 217, II co. L. Fall. Infatti l'art. 217, II co., L. Fall. ben si pone rispetto all'art. 220 (nella parte in cui sanziona la violazione dell'art. 16 n. 3) come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, esaurisce l'intero disvalore oggettivo e soggettivo del fatto ex art. 220 L. Fall. In tale ipotesi va cioè applicato il principio di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen., in quanto la fattispecie regolata dall'art. 217 ricomprende quella riportata dagli artt. 220 e 16 n. 3 L. Fall. dato che sanzionando l'omessa tenuta dei libri e delle scritture, sanziona a fortiori anche la loro mancata presentazione. Conseguentemente la sentenza va annullata limitatamente al reato di cui all'art. 220, 16 n. 3 L. fall. perché il fatto nel caso in esame non costituisce reato. Va perciò eliminata la pena di giorni 4 di reclusione inflitta per tale reato satellite.
Sono infondati, invece, gli altri due motivi di ricorso, in quanto correttamente, la Corte di merito ha ritenuto sanzionabile la condotta dolosa dell'imputato in relazione alla omessa tenuta dei libri e delle scritture.
La motivazione, della sentenza impugnata, comunque, appare esente da vizi logici, onde non può essere censurata in sede di legittimità.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 Legge Fallimentare perché il fatto non costituisce reato ed elimina la relativa pena di giorni 4 di reclusione.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1998