Sentenza 8 giugno 1998
Massime • 1
In materia di divieto di utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, occorre distinguere tra la possibile violazione di norme che rendono di per sè stesse illegittime le intercettazioni, come mezzo di indagine (nella ipotesi che siano state disposte senza autorizzazione ovvero fuori dei casi previsti dalla legge), dalle violazioni delle altre disposizioni di cui all'art. 267 cod. proc. pen. (omessa registrazione delle comunicazioni intercettate, mancata redazione del verbale ovvero nei casi in cui le operazioni stesse non siano state eseguite mediante gli impianti tassativamente previsti). E diverse sono le conseguenze nelle due ipotesi: le violazioni del primo tipo rilevano anche in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a sostegno di una misura cautelare, mentre le violazioni del secondo tipo sono sanzionate con la loro inutilizzabilità e rilevano solamente in tema di prova ai fini del giudizio. (Nella fattispecie, non mancava l'autorizzazione ad eseguire le intercettazioni telefoniche, ma non era stato materialmente allegato uno dei decreti autorizzativi, il cui rilascio comunque poteva ricavarsi dai decreti di proroga anteriori e successivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/1998, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Vincenzo PANDOLFO Presidente del 8/6/1998
1. Dott. Guido IETTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe SICA Consigliere N.3642
3. Dott. Giuliana FERRUA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere N.11567/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NE IG, nato il 7\12\1966. Avverso l'ordinanza in data 31\12\1997 del Tribunale di LECCE. Sentita la relazione fatta dal Consigliere G I U S E P P E S I C A Lette\udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO.
Con ordinanza in data 28\11\1997, il GIP presso il Tribunale di Lecce, applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NE IG, indagato per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Il Tribunale di Lecce, con il provvedimento impugnato del 31/12/1997, confermava la predetta ordinanza.
Ricorre per cassazione l'indagato, deducendo la violazione dell'art. 606, lett. b), c) e d) cpp. Lamenta la mancanza del decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche per il periodo 29/11 - 14/12/1996, che non risulta essere mai stato richiesto ne' emesso, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni successive a tale periodo. Tale mancanza integra una delle ipotesi di cui agli artt. 266, 267 e 271 cpp. non essendo certamente possibile presumere che tale decreto debba essere stato emesso.
Il ricorrente lamenta, poi, anche la inutilizzabilità degli atti di indagine, comprese le intercettazioni telefoniche successive al 13/7/1996. Infatti, poiché la notitia criminis, risaliva al 13/1/1996, quando il P.M., che procedeva per il reato di cui all'art.73 D.P.R. 309\90, aveva richiesto ed ottenuto il primo decreto autorizzativo, il termine per la chiusura delle indagini o per l'eventuale proroga, scadeva il 13\7\1996. L'ipotesi associativa non era stata mai ipotizzata, ne' nella prima richiesta ne' in quelle successive.
Solamente nella richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche del 9/9/1996 il P.M. aveva qualificato il reato oggetto d'indagine ex art.74 D.P.R. 309\90, con conseguente inutilizzabilità dei decreti autorizzativi successivi al 13/7/1996 e delle intercettazioni telefoniche e delle indagini esperite successivamente a tale data. Infatti, il termine, la cui scadenza comporta la inutilizzabilità ex art.497 cpp. decorre da quando il procedimento è stato iscritto nel registro e, cioè, dal 13/1/1886. CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è infondato e va respinto.
In punto di fatto, non risulta dagli atti trasmessi dal P.M. procedente la data della prima iscrizione della notizia di reato relativamente al procedimento nel quale l'ordinanza impugnata era stata emessa. Tuttavia, essa, concordemente con i difensori dell'indagato, può essere individuata con il 13\1\1996, data nella quale il P.M. aveva fatto la prima richiesta di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche al GIP, per il reato di cui alì art. 73 D.P.R. n. 309/90 (per il quale valeva il termine di mesi sei di cui all'art. 405.2 cpp.), mentre dal 9k9k96, data di richiesta della proroga delle intercettazioni telefoniche, era stato aggiunto anche il reato di cui all'art. 74 D.P.RR. n. 309/90.
Ai sensi dell'art. 335.1 cpp., il P.M. iscrive immediatamente ogni notizia di reato nel relativo registro e, contestualmente ovvero in un diverso momento, quando è possibile, anche il nome della persona alla quale il reato è attribuito.
Pertanto, quando, come nella specie, si procede ad indagini nei confronti di determinati soggetti con riferimento ad una certa ipotesi di reato e, nel corso delle indagini emerga una nuova notitia criminis e la sua attribuzione ad un soggetto rimasto estraneo alla primitiva indagine, il termine di cui all'articolo 405 cpp. (sei mesi ovvero un anno per i reati di cui alì art. 407.2 lettera a cpp.), decorre dal momento successivo della iscrizione del nome del nuovo indagato, in maniera autonoma rispetto agli altri indagati. Pertanto, poiché il NE era entrato nell'indagine, per la prima volta, in data 10/5/1996 a seguito dell'intercettazione della telefonata tra AL IM e AL IO, solamente da questa data il P.M., ex art. 405.2 cpp., era tenuto alla iscrizione del suo nome nel registro delle notizie di reato e da tale data - considerato che si procedeva per il reato associativo e non per il reato di cui alì art. 73 D.P.R. n. 309\90 - iniziava a decorrere il termine di un anno, determinato ai sensi dell'art. 405.2 u.p. cpp.. Infondata è, altresì, anche l'altro motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate nel periodo 29/11-14/12/1996, per mancanza del decreto di proroga delle intercettazioni telefoniche.
Infatti, il Tribunale, in sede di riesame, in sede di merito, aveva già esaminato tale censura, respingendola sul presupposto che l'esistenza del decreto autorizzativo si deduceva agevolmente dai decreti di proroga precedenti e successivi, per cui la materiale mancanza nei documenti trasmessi, non rendeva sic et simpliciter, come sosteneva il ricorrente, inutilizzabili tutte le successive intercettazioni telefoniche.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 271 cpp., i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati se esse sono state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge ovvero se non sono state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268.1 e 3 cpp. Quindi occorre distinguere tra la possibile violazione di norme che rendono di per sè stesse illegittime le intercettazioni, come mezzo di indagine (nella ipotesi che siano state disposte senza autorizzazione ovvero fuori dei casi previsti dalla legge), dalle violazioni delle altre disposizioni di cui all'art. 267 cpp. (omessa registrazione delle comunicazioni intercettate, mancata redazione del verbale ovvero nei casi in cui le operazioni stesse non siano state eseguite mediante gli impianti tassativamente previsti). E diverse sono le conseguenze nelle due ipotesi: le violazioni del primo tipo rilevano anche in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a sostegno di una misura cautelare, mentre le violazioni del secondo tipo sono sanzionate con la loro inutilizzabilità e rilevano solamente in tema di prova ai fini del giudizio. E, nella specie, non si verte in nessuna delle due ipotesi, in quanto il Tribunale ha accertato che non mancava l'autorizzazione ad eseguire le intercettazioni telefoniche, ma solamente che materialmente non era allegato uno dei decreti autorizzativi, il cui rilascio agevolmente si ricavava dai decreti di proroga anteriori e successivi, e che l'eventuale inutilizzabilità non rilevava ai fini del procedimento cautelare, che come si ricava dalla precisa e puntuale motivazione sul punto sia dell'ordinanza del Gip., che di quella impugnata, si basa su di una serie di circostanze che prescindono dalla mancata allegazione di uno dei decreti di proroga, pur tuttavia esistente e dimostrative del NE come fornitore assiduo di stupefacenti del sodalizio criminoso, addetto al controllo del mercato dello spaccio come "ufficiale esattoriale" del sodalizio.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria di provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 94 delle disposizioni di attuazione al cpp.. Così deciso in Roma, il 8 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 1998