Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
A A S 6 D S 1 , 3 A . T O 3 I REBU T , L 5 R L A REPUBBLICA ITALIANA OME EL COLO AL0 4036/0 S . A O ' E B N L P I L S E D 3 I D 7 N A - I G T 8 S - S O N 1 O E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 P S D M Oggetto I I E E , A G A O ISTANZA G O D R E T SEZIONE PRIMA CIVILE T E TARAJA D T L S I T I R CREDITO N G I A E E FAUMENTARE D L S R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L E O E D R.G.N. 13193/99 Dott. Mario Presidente CORDA Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron.Rel. Consigliere 8571 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Ud. 25/01/2001 ConsigliereDott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CURATELA DEL FALLIMENTO IGAP SpA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX J SETTEMBRE 3, presso l'avvocato SASSANI BRUNO N., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREUCCI AR e LUISO AN P., giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NI AR, AS PP, HE GI, OR, LI AN, TU DI LO, PUCCI 2001 GIAMIEO, CA AT, RE IE, MAZZEI - 211 MICHELE, VI NO, AE LO, OR 1 RT, LI IE, ON GA, EN AL, NI IN, LI PP, OR LI, HE IE GI, AD OB, NG AR, EN IG, IN UR, NT ES, ER ME, CA LF, ZA OV, RA OV, HI IG, AN CO, IA LV, GI IEIG, IL PP, IC LF, LI OV, LA AL, LI RO, ID PP, AN IE, SE GI, RI PP, ER NC, RO OSVAL, LI ET, HE AL, RR MO, NA OL, LI IN, HE OR, RG RI, LI SI, EN 4 EL, IA AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AGRI 1, pressol'avvocato PASQUALE NAPPI, rappresentati e difesi dall'avvocato BRUNO MARTINI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 553/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 07/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso 2 per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con distinti ricorsi, proposti ai sensi dell'art. 101 1.fall., IO HE ed altri 53 ex dipendenti della società IGAP chiesero di essere ammes- si al passivo del fallimento della società stessa, in via privilegiata ex art.2751 bis n.1 C.C., per l'ulteriore credito da ciascuno di essi maturato a ti- tolo di trattamento di fine rapporto tra il 30 aprile 1985 e la data di cessazione del relativo rapporto di lavoro. All'udienza fissata dal giudice delegato, il cura- tore contestò l'ammissione.
2. Riunite le cause, con sentenza depositata 12 A giugno 1995 il Tribunale di Lucca dichiarò la nullità dei ricorsi, per nullità delle procure alle liti confe- rite dai ricorrenti al proprio difensore.
3. Avverso questa pronunzia i ricorrenti proposero impugnazione davanti alla Corte di appello di Firenze. Il curatore ne eccepì l'inammissibilità per difetto di attenendo l'unico motivo di impugnazione adinteresse, una questione di rito e non al merito della causa.
4. Con sentenza depositata il 7 maggio 1999 l'adita Corte, in riforma della decisione di primo grado, ammi- se in via privilegiata al passivo del fallimento, con 3 rivalutazione ed interessi, i crediti degli appellanti. In via preliminare, la Corte disattese l'eccezione di inammissibilità dell'appello, considerando che nes- suna doglianza di merito poteva essere dedotta dagli appellanti, in quanto la causa era stata decisa con una pronuncia di mero rito, ed era, pertanto, sufficiente richiedere come gli appellanti avevano fatto con l'espressione "dichiarare (...) validi ed efficaci per ogni conseguenza di legge e di ragione i rispettivi ri- corsi (...) - l'esame del merito della controversia. Osservò, poi, che ogni questione sulla validità delle procure rilasciate dai ricorrenti al difensore era ormai risolta alla stregua del nuovo testo A dell'art.83, comma terzo, c.p.c., introdotto dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n.141. Sul merito della causa osservò che, "al di là della fondatezza delle condivisibili ragioni addotte dagli odierni appellanti al punto 6), lettera a) e b) dei ri- spettivi ricorsi di ammissione al passivo", da inten- dersi "materialmente ritrascritte", mancava ogni dedu- zione e contestazione del curatore sia sull'an debeatur che sul quantum.
5. Avverso questa sentenza la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione in base a due moti- vi. Hanno resistito con controricorso IO HE Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.13193 99) 4 e gli altri intimati. Le parti hanno depositato memorie illustrative. Motivi della decisione 1. Col primo motivo del ricorso si denuncia viola- zione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in re- lazione all'art. 360, n.3 e 4, c.p.c., per avere la Cor- te dichiarato ammissibile l'appello, rivolto unicamente a far dichiarare la sussistenza di un presupposto pro- cessuale, la validità della procura alle liti, erronea- mente negato dal primo giudice.
1.1. Il motivo è infondato, perché la sentenza im- proporta pugnata ha disatteso l'eccezione di inammissibilità (dal A curatore fallimentare, non già sul rilievo che il vizio processuale dedotto giustificasse, di per sé, l'esame del merito della controversia;
bensì in base a due di- versi ordini di considerazioni: per un verso, ha argo- mentato che, avendo il Tribunale definito la causa con una pronuncia di mero rito, non Occorreva (anche) uno specifico motivo di impugnazione sul merito della con- troversia;
per altro verso, ha rilevato che gli appel- lanti non avevano limitato la domanda alla riforma del- la statuizione di nullità dei ricorsi per vizio delle procure ad litem, avendo essi richiesto anche l'esame del merito dei ricorsi stessi.
1.2. Argomentazioni corrette e, perciò, condivisi- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.13193 99) 5 bili, in quanto, come risulta in base al diretto esame degli atti processuali, dal tenore complessivo dell'atto d'appello ("Gli odierni appellanti con ricor- *** chiedevano di essere ammessi al So ex art.101 l.f. privilegiata perpassivo del fallimento in via l'ulteriore credito maturato a loro favore a titolo di t.f.r. per il periodo ...") e dalle espressioni usate ("dichiarare valide nelle conclusioni dell'atto stesso ed efficaci le procure, e validi ed efficaci con ogni ragione i rispettivi ricor- conseguenza di legge e di si ...) effettivamente emerge che gli appellanti hanno inteso chiedere non soltanto la verifica del vizio de- nunciato ai fini della rescissione della decisione im- pugnata, ma anche una pronuncia sul rapporto controver- So non esaminato dal giudice di primo grado, invocando il riconoscimento della validità delle ragioni esposte nei ricorsi.
2. Col secondo motivo si denuncia la violazione de- gart.112, 113, 116 c.p.c. e 101 1.fall., con riferimen- to all'art.360 n. 3 e 4 c.p.c. ed omessa motivazione. La ricorrente lamenta, sotto il primo profilo, che la sentenza impugnata - accogliendo l'appello in quanto nulla la curatela fallimentare aveva dedotto e conte- stato in quella fase del giudizio - non abbia conside- rato che il fallimento non aveva l'onere di ribadire la Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 13193 99) 6 propria opposizione al merito anche in sede di appel- lo. Sotto il secondo profilo, che la Corte d'appello, ritenendo "condivisibili le ragioni addotte dagli e b) dei rispettivi appellanti al punto 6 lettere a) ricorsi di ammissione al passivo", e intendendo tali ragioni "materialmente trascritte" abbia motivato per relationem ad un atto di parte.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. La sentenza impugnata ha accolto la domanda sul merito della controversia in base ad un duplice ri- lievo: da un lato, ha considerato sufficiente la man- canza di ogni deduzione e contestazione sia in punto di "an debeatur", che di "quantum", da parte della curate- la appellata, che in quella fase del giudizio si era limitata ad eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione; dall'altro, ha ritenuto di poter di- sporre l'ammissione allo stato passivo del credito de- gli appellanti in base alle (sole) condivisibili ragio- ni da essi esposte nei rispettivi ricorsi.
3.3. Entrambe le argomentazioni sono censurabili.
3.4. La prima, perché, nell'ipotesi in cui il cura- tore contesti l'ammissione del nuovo credito a norma dell'art. 101, comma terzo, l.fall., inizia la fase con- tenziosa del procedimento giurisdizionale, che è rego- lata dalle norme dettate per il giudizio di cognizione Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.13193 99) 7 ordinario, e dai principi sull'onere della prova (art.2697 c.c.). Alla stregua di tali criteri spettava, dunque, agli appellanti che insistevano nella domanda provare gli elementi costitutivi della pretesa credito- ria. Argomento contrario non poteva essere tratto dalla mancata espressa contestazione del credito, da parte del curatore, anche in quella fase del giudizio, per- già sorta sulla base, appunto,ché la controversia delle contestazioni formalizzate nel verbale di udienza -di prima comparizione delle parti era stata devoluta con l'appello per intero al giudice dell'impugnazione. Né, in tale quadro, era configurabile un onere di con- A testazione, secondo il regime stabilito dall'art.346 c.p.c., non rientrando la (mera) contestazione della domanda nell'ambito delle eccezioni che si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte in ap- pello. Se, poi, si considera che nella fattispecie il curatore aveva dichiarato di non accettare il contrad- dittorio sul merito, in nessun caso era ipotizzabile a suo carico (come per l'appellato contumace: cfr. ex multis, Cass.26 giugno 1992 n.7999 e Cass, 11 agosto 1997, n.7465) una presunzione di rinuncia e, correlati- vamente, un onere di riproposizione.
2.5. Censurabile è anche la seconda ratio deciden- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.13193 99) 8 di, perché giustificate l'accoglimento della domanda mediante il mero rinvio ad atti di parte, non integra i un motivo della decisione. Infatti, elementi esterni alla sentenza non rendono intellegibile l'iter argomentativo adottato, e, non consentendo in alcun modo di controllarne la correttezza in sede di legitti- mità, equivalgono a mancanza motivazionale (cfr.Cass.10 settembre 1999, n.9614, in motiv.).
3. In conclusione, deve essere rigettato il primo motivo, mentre va accolto il secondo motivo del ricor- So. Consegue la cassazione, in parte qua, della senten- za impugnata ed il rinvio per un nuovo esame del merito della controversia ad altro giudice. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo ed accoglie il se- condo motivo del ricorso. Cassa, in parte qua la sen- tenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudi- zio di legittimità, ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. Così deciso nella camera di consiglio della prima Coin Cash Sezione civile il 25 gennaio 2001, in Roma. stensore Il consigliere Il Presidente Image мот % segue Corte di cassazione est.V.Proto (r.n.13193 99) 9 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 MAR. 2001 DEPOSITATA IN Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di/Nuzzo о и Н п н а с Di NuzzoIL CANCELLIERE обико Marie 26Maria