Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
La giusta causa di licenziamento, quale fatto " che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione ( ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali ) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto , demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici( nella specie la Suprema Corte ha ritenuto esente da censura la sentenza del giudice di merito il quale, nel formulare il giudizio di esistenza di un livello di colpevolezza tale da legittimare il licenziamento per giusta causa a carico di un dipendente di banca, aveva fatto riferimento alla violazione da parte del dipendente degli obblighi di segnalare operazioni interessanti la normativa antiriciclaggio imposti da una circolare e alla violazione degli obblighi di cautela e diligenza normalmente richiesti al preposto di una filiale bancaria).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11109 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato STUDIO PROSPERETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO CINELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE & ARTIGIANA DI SPELLO & BETTONA Soc. Coop a r.l. (già CRASB), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO BOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 146/00 del Tribunale di SPOLETO, depositata il 07/09/00 - R.G.N. 180/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CINELLI;
udito gli Avvocati VESCI e BOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sign. RL RA, dipendente del Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Spello e Bettona, preposto quale funzionario alla filiale bancaria di Foligno, è stato dalla stessa licenziato per aver consentito, in data 24.4.92, alla società A.C.O.V.E.B. s.r.l., soggetto già protestato, l'apertura di un libretto di deposito mediante il versamento di tre assegni circolari del complessivo importo di lire 285 milioni, successivamente risultati provento di furto, e per aver consentito al presentatore degli assegni di prelevare circa 145 milioni lo stesso giorno, ed altri 137 milioni, circa, fra il 27 ed il 30 aprile operando, così, in violazione di normative di legge, di regolamento e di contratto. Sia il Pretore che il Tribunale di Perugia hanno rigettato la domanda proposta dal sign. RA di annullamento del licenziamento. Questa Corte con sentenza n. 6382 del 1998 ha accolto il secondo ed il terzo motivo, del ricorso con cui egli aveva impugnato la decisione del Tribunale di Perugia, dichiarando assorbito il sesto, ed ha cassato la sentenza del Tribunale stesso rinviando innanzi al Tribunale di Spoleto.
Quest'ultimo giudice, con sentenza del 7.9.00, ha rilevato che:
1 - con l'accoglimento del secondo motivo la S.C. aveva demandato al giudice di rinvio di verificare se la normativa antiriciclaggio (prevista dalla l.n. 197/91), al fine di ritenere la sua violazione compresa nella contestazione dei fatti addebitati al lavoratore, fosse applicabile all'epoca degli stessi;
2 - che risolutive erano le circolari, ritualmente prodotte dalla Cassa, attenendo esse, alla questione controversa relativa all'anticipazione da parte della Cassa della predetta normativa, dalle quali tanto risultava essere avvenuto in epoca ben antecedente al 1992;
3 - che, tuttavia, risultava dalla motivazione della sentenza cassata che la violazione di tale normativa, consistente nella mancata segnalazione agli organi di controllo di operazioni sospette, aveva avuto un ruolo affatto marginale, quasi di contorno rispetto alle assai più gravi violazioni della normativa interna le quali avevano avuto un valore autonomo e determinante nella irrogazione della sanzione espulsiva, con conseguente non incidenza di una efficacia diversa da quella accertata per la normativa in questione;
4 - che la questione focale del giudizio era costituita dalla esistenza di eventuali prassi che consentissero l'apertura di libretti di deposito, non con contanti anche oltre il limite di 20 milioni;
5 - che, ad eccezione di sporadici casi non era risultata la esistenza di tale prassi, la cui supposizione da parte del sign. RA quale aveva comportato che chi aveva compiuto l'operazione di versamento di assegni di elevato importo su un libretto di risparmio aveva potuto disporre immediatamente delle somme versate, di notevole entità, senza i controlli connessi alle operazioni di versamento sui conti correnti;
6 - che per apprezzare la gravità degli addebiti aveva un ruolo fondamentale la mancata cautela del lavoratore nel compiere un'operazione, già di per sè assai rischiosa per l'istituto bancario, con soggetti privi di ogni affidabilità, per la loro giovane età, già protestati, e dei tutto ingiustificata rispetto alle vicende bancarie della società ACOVEB;
7 - che la gravità del comportamento dei lavoratore giustificava pienamente la rottura del rapporto di fiducia ed il licenziamento per giusta causa, già ritenuta dalla sentenza della S.C., rendendo inaccoglibili le ulteriori domande del lavoratore (di conversione in licenziamento per grave inadempimento con preavviso). Il sign. RA chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui la Cassa resiste con controricorso;
il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 3 e 5 1. 191/97, 112, 115, 324, 3845 4215 436, 437, cpc, 1362, e 2987cc. I punti focali della complessa censura sono così individuabili:
a - Il Tribunale nel ritenere esistente l'obbligo di segnalazione previsto dalla normativa antiriciclaggio, anche anteriormente all'entrata in vigore della stessa, per effetto di una circolare che la aveva anticipata sin dal 1992, ha fondato il suo convincimento su di un documento che non poteva essere prodotto nel giudizio di rinvio, nel quale non è ammessa la produzione di nuove prove, neanche documentali, e permangono tutte le preclusioni già verificatesi, nel giudizio definito con la sentenza cassata, di cui quello di rinvio è la prosecuzione;
b - la individuazione della marginalità della violazione in questione rispetto agli addebiti mossi ad esso ricorrente - che avrebbero avuto autonomo valore determinate in ordine alla sanzione adottata- in quanto contenuta nella sentenza annullata dalla S.C., non gravata con ricorso incidentale dalla Cassa, e con formazione dei giudicato, era del tutto preclusa al giudice di rinvio attenendo ad una sentenza cassata ed esulando dall'ambito per esso determinato dalla sentenza rescindente relativo alla vigenza della normativa antiriciclaggio all'epoca dei fatti e ad una prassi derogatoria della regolamentazione relativa ai versamenti sui libretti di risparmio e rapporti con soggetti protestati;
c - In ogni caso sul punto la sentenza risulta perplessa atteso che non è chiaro se il ricorrente è responsabile della violazione relativa all'antiriciclaggio, mentre risulta ingiustificata la diffusa motivazione dedicata alla stessa nonostante il suo asserito ruolo marginale.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 112, 384, e 394 cpc 1372, 2104, 2106 e 2119 cc. anche in riferimento all'art. 74 ccnl;
vizio di motivazione. I punti salienti di tale complessa censura sono così individuabili:
a - Il Tribunale che, per effetto, della sentenza della S.C. avrebbe dovuto accertare sia la prassi del versamento di assegni sia quella di operazioni compiute con soggetti protestati, nella prospettiva di determinare la colpevolezza del ricorrente, ha ritenuto che entrambe le prassi fossero inesistenti non motivando il diniego di ammissione dei mezzi di prova relativi all'esistenza delle prassi, ne' ha addotto alcunché a conforto della denegata (nei fatti) pertinenza o rilevanza delle prove richieste, omettendo altresì di pronunziarsi su tutta la domanda e le istanze istruttorie;
b - Il Tribunale dichiarando che l'esistenza della prassi invocata dal ricorrente non può legittimare il funzionario alla violazione di precise norme regolamentari ha di fatto disatteso la decisione della S.C. che invece, ai fini del l'accertamento dell'infrazione disciplinare, aveva attribuito valore decisivo a prassi ritenuta invece, evidentemente, pregiudizialmente di scarso rilievo da Tribunale, che non ha accolto le istanze istruttorie del ricorrente pervenendo ad un'illogica ed immotivata affermazione di esistenza solo di sporadici casi derogatori, effetto, la stessa, di travisamento dei fatti e di mancato esame della motivazione;
c - Il Tribunale lascia intendere che anche nel caso fossero esistite le prassi invocate dal ricorrente egli andrebbe egualmente ritenuto responsabile di fatti di gravità tale da giustificare il licenziamento (omissione di cautele in rapporti con soggetti inaffidabili e protestati): tale supporto argomentativo e privo di un impianto razionale ed attiene a considerazioni a carattere sostanzialmente congetturale;
d - li quadro che il Tribunale ha inteso disegnare in ordine alla gravità del comportamento del ricorrente, comprensivo anche delle valutazioni relative alle omesse cautele, appalesa criteri di violazione degli obblighi di diligenza per niente conformi rispetto alle regole previste dalle norme di legge, ed in particolare, dall'art. 2104, 2106, 2119, 1372 cc. nonché dell'art. 74 ccnl;
in particolare risulta violato il criterio di preponderanza del grado di colpa assegnandosi valore - autonomamente decisivo - alla rottura del rapporto di fiducia, fuoriuscendo, in tal modo, dall'ambito individuato dalla sentenza della S.C. per giudice di rinvio anche per effetto dell'assorbimento del 6^ motivo in quelli accolti;
debito rilievo avrebbe dovuto avere nella determinazione della colpevolezza l'esistenza della truffa di cui il ricorrente, con altri bancari, era rimasto vittima ed il comportamento tenuto per verificare la veridicità dei versamenti concernenti gli assegni poi risultati frutto di rapina;
la sentenza risulta condizionata da profili penali sebbene non faccia ad essi esplicito riferimento.
I punti di censura sopra individuati, che per la loro connessione devono trattarsi congiuntamente sono infondati per le ragioni di seguito indicate.
1 - Il Tribunale accertando, sulla base di una circolare prodotta nel giudizio di rinvio la esistenza di un obbligo di segnalazione di operazioni interessanti la normativa antiriciclaggio anche prima dell'entrata in vigore della relativa legge, all'epoca dei fatti addebitati al lavoratore, non ha violato la regola che preclude in detto giudizio ogni attività istruttoria.
Come è noto, detta regola è valida sempre che la nuova attività istruttoria non sia necessitata proprio dalla sentenza di cassazione. Avendo questa Corte affermato che la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette acquistava rilievo ai fini della contestazione solo ove fosse stata all'epoca della stessa già vigente l'obbligo stesso per effetto di disposizione anticipatoria della banca, la produzione del predetto documento da parte della banca è consequenziale alla decisione, sul punto, della sentenza rescindente.
1/2 - Non esiste, poi, un'esorbitanza della decisione del giudice di rinvio rispetto all'ambito decisorio determinato dalla sentenza rescindente in particolare per quanto riguarda la marginalità della violazione dell'obbligo di segnalazione, ritenuta dalla sentenza cassata, e le considerazioni relative ad un comportamento, al di là delle violazioni regolamentari e contrattuali, improntato a scarsa cautela da parte del lavoratore nel compiere operazioni bancarie di notevole entità con soggetti palesemente inaffidabili per ragioni oggettive e soggettive.
In relazione al primo punto, premesso che la Cassa essendo pienamente vincitrice per effetto della sentenza cassata non aveva alcun interesse ad impugnarla con ricorso incidentale la sentenza del Tribunale di Spoleto rilevando che quella cassata aveva assegnato un valore marginale, quasi di contorno, alla violazione dell'obbligo di segnalazione non ha attuato un'operazione di impropria reviviscenza della stessa.
1/3 Essa, attenendosi allo stretto ambito delimitato dalla sentenza rescindente. ha giudicato sia dei momento di vigenza dell'obbligo di segnalazione sia dell'esistenza della prassi. Assolto a tale compito, nell'ambito del potere proprio di un giudice di merito - investito della legittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa - ha individuato quelli che apparivano come gli elementi preponderanti in ordine all'esistenza di un comportamento del lavoratore di notevole gravità e tale da consentire la immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
1/4 In tale legittima prospettiva ha nel compimento di un'operazione vietatagli con soggetti senza alcuna affidabilità individuato gli elementi precipui in relazione all'accertamento della giusta causa che era poi il thema decidendun del giudizio di cui quello di rinvio costituisce la prosecuzione.
1/5 Nel formulare il giudizio di esistenza di un livello di colpevolezza legittimante il licenziamento per giusta causa - in cui, come si è detto, si sostanziava la materia del contendere - esso si è attenuto, accertando la violazione degli obblighi legali gravanti sul lavoratore a parametri attinenti a norme regolamentari ed ad obblighi di diligenza e cautela normalmente richiesti al preposto ad una filiale bancaria: ha quindi fatto uso nel determinare l'entità degli obblighi previsti dalla legge di criteri di integrazione oggettivi ( 10750/01, 5822/00, 15004/00, 434/99, 3645/99). Anche per questo aspetto il suo operato è esente da censura.
1/6 Per le ragioni prima esposte deve affermarsi che l'impianto logico e motivazionale della sentenza non presenta alcun vizio, risultando con coerenza e chiarezza, individuati dalla decisione impugnata in iniziative al di fuori delle norme regolamentari ed improntate a scarsa cautela gli elementi giustificativi del rapporto di fiducia;
ne' alcuna doglianza può esser proposta per mancato esame di istanze istruttorie non essendo stato riportato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il contenuto delle stesse per poterne valutare la decisività.
1/7 Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 52,56 oltre euro 3000.00 per onorari. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2002
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002