Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11109
CASS
Sentenza 26 luglio 2002

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La giusta causa di licenziamento, quale fatto " che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione ( ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali ) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto , demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici( nella specie la Suprema Corte ha ritenuto esente da censura la sentenza del giudice di merito il quale, nel formulare il giudizio di esistenza di un livello di colpevolezza tale da legittimare il licenziamento per giusta causa a carico di un dipendente di banca, aveva fatto riferimento alla violazione da parte del dipendente degli obblighi di segnalare operazioni interessanti la normativa antiriciclaggio imposti da una circolare e alla violazione degli obblighi di cautela e diligenza normalmente richiesti al preposto di una filiale bancaria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11109
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11109
    Data del deposito : 26 luglio 2002

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