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Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2023, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da CI TO, nato ad [...] il [...] ST TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/12/2021 del CORTE DI APPELLO DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante dello stato di bisogno di cui al capo a) ed inammissibilità nel resto;
lette le conclusioni del difensore Avv. Gaetano AUFIERO che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/12/2021 la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di IN del 04/07/2017 del Tribunale di IN dichiarava non doversi procedere per i capi c) e d) nei confronti di NO IO perché estinti per prescrizione con conferma nel resto. 2. NO IO e IL IO hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo cinque motivi di ricorso che qui si riportano Penale Sent. Sez. 2 Num. 2679 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI CI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 28/10/2022 nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per mancanza o manifesta illogicità in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa in relazione al capo a) di imputazione nell'interesse di entrambi gli imputati;
è mancato il doveroso vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, senza soffermarsi sulle specifiche doglianze articolate dalla difesa con particolare riferimento al terzo assegno richiamato in imputazione;
la Corte di appello non ha tenuto in considerazione la personalità poco rassicurante della persona offesa e la versione dei fatti fornita dagli imputati in considerazione dell'esame reso dal NO e della memoria scritta a firma dello IL;
la Corte di appello non governava logicamente non solo le dichiarazioni della persona offesa, ma anche quelle di US GI;
inoltre la certificazione medica acquisita in atti non era compatibile con l'aggressione riferita dalla persona offesa, mentre si poteva trattare di un semplice schiaffo, anche la deposizione del M.11o Petrosino era del tutto neutra e mal valutata anche come elemento di riscontro dalla Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante in relazione al capo a) dell'imputazione nell'interesse di IL;
la Corte di appello non ha speso neanche una parola in ordine al coinvolgimento del ricorrente, anche tenuto conto della memoria scritta a sua firma depositata in data 04/04/2017, né sono state considerate le dichiarazioni della persona offesa sul punto;
il combinato disposto dei due elementi avrebbe portato ad escludere la responsabilità dello IL. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 605 e 610 cod. pen., nonché vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica nell'interesse dell'imputato NO IO;
la sentenza deve essere annullata nella parte in cui ritiene sussistente il delitto di sequestro di persona, potendo al massimo essere configurato il delitto di violenza privata. 2.4. Con il quarto motivo nell'interesse di entrambi gli imputati è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica, nonché violazione di legge in relazione agli art. 59 e 644, comma quinto, n. 3, cod. pen.; la Corte di appello ha confermato il giudizio di sussistenza dell'aggravante relativa alla sussistenza dello stato di bisogno, con motivazione del tutto apparente ed illogica, nell'impossibilità di ascriverla soggettivamente ai ricorrenti;
non è in tal senso sufficiente il merco concetto di difficoltà economica e finanziaria;
ricorreva un mero bisogno di liquidità della persona offesa. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso, nell'interesse di entrambi gli imputati, è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e 2 manifestamente illogica, nonché violazione di legge in relazione agli art. 62 n. 4, 62 -bis e 133 cod.pen. in considerazione della richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, oltre che quanto alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; il prestito non aveva un importo rilevante e il danno cagionato doveva necessariamente essere ritenuto di speciale tenuità, sul punto la motivazione è omessa. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante dello stato di bisogno di cui al capo a) ed inammissibilità nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità a carico dei ricorrenti, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, quanto alla parte residua di condotta oggetto di conferma in sede di gravame, relativa al delitto di usura aggravata per entrambi (capo a) e per il delitto di sequestro di persona per il NO IO (capo e). I ricorrenti nell'impugnare la sentenza non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello, in senso conforme al giudice di primo grado, e si limitano a fornire una lettura alternativa delle circostanze emerse in giudizio non consentita in questa sede. Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificità dei motivi proposti, considerato che nel proporre ripetutamente il vizio di violazione di legge, oltre che il vizio di motivazione in tutte le sue forme, alternativamente evocate, in realtà i ricorrenti contestano l'insieme di dati di fatto persuasivamente considerati dal giudice di appello in assenza di qualsiasi aporia o illogicità. 3. In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 3 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). 4. Quanto al primo motivo di ricorso, la genericità ed aspecificità delle argomentazioni difensive emerge in modo evidente, atteso che la difesa, nel sostenere il mancato vaglio di attendibilità della persona offesa per poter ritenere integrata la prova della responsabilità per il capo a) della rubrica, si limita a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. La Corte di appello, sulla base di una serie di dati probatori univoci, documentali e testimoniali, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ha ricostruito la condotta ascritta ai ricorrenti ed ha ampiamente considerato un insieme di elementi indicativi della ricorrenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del delitto contestato, chiarendo che: - le dichiarazioni della persona offesa, anche considerata la mancata costituzione come parte civile della stessa, sono risultate particolarmente attendibili, anche tenuto conto del riscontro, quanto agli assegni consegnati dal Guarino ed in seguito consegnati dallo IL, derivante dalle dichiarazioni testimoniali acquisite e rese da Tenore AB, De IR CA e De CO Angela;
- i titoli venivano agli stessi consegnati dallo IL esattamente per gli importi indicati dalla persona offesa, in mancanza di qualsiasi rapporto tra tali soggetti e il Guarino;
- il NO metteva senza alcun dubbio in contatto la persona offesa con lo IL al fine di ottenere la somma di denaro oggetto di prestito;
- la persona offesa aveva sin dalle indagini chiarito l'errore in cui era incorso nell'indicare il terzo titolo, mentre le altre circostanze risultavano tutte provate e corrispondenti alle indicazioni fornite in denuncia;
- la particolare rilevanza del modo con il quale emergevano i fatti di usura, ovvero le condotte imputate a titolo di sequestro di persona di cui al capo e); - il riscontro oggettivo emergente anche in relazione a tali fatti tenuto conto degli accertamenti sulle celle telefoniche e sui tabulati relativi allo IL, al NO e alla persona offesa, oltre che le coerenti dichiarazioni rese sia dal US che dal AL, che riscontravano pienamente i fatti oggetto di contestazione di cui al capo e), che all'evidenza trovavano la propria origine proprio nella condotta di usura oggetto di contestazione al capo a) e riscontro obiettivo nella certificazione medica in atti. L'insieme degli elementi così compiutamente evidenziati dal giudice di appello, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, rendono palese non solo il tentativo di introdurre in questa sede l'evidente lettura alternativa del merito, ma anche la manifesta infondatezza degli altri motivi di ricorso. All'evidenza, con l'articolazione una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura degli elementi di prova 4 acquisiti in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 5 h(t, 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 4.1. Gli stessi principi devono essere richiamati in relazione al secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse dello IL. Ancora una volta deve essere richiamata la compiuta e approfondita considerazione delle dichiarazioni della persona offesa realizzata dalla Corte di appello in senso conforme al giudice di primo grado, mentre non assume alcun rilievo il richiamo alla memoria sottoscritta dallo IL, che non rappresenta neanche formalmente una difesa tecnica, della quale la Corte avrebbe dovuto tenere conto, ma bensì una semplice dichiarazione scritta proveniente dall'imputato, che tuttavia resta disciplinata dal principio del libero convincimento del giudice, che evidentemente nella sua complessiva valutazione la ha ritenuta irrilevante, atteso che lo IL se avesse voluto effettivamente partecipare al giudizio per dare una propria versione dei fatti avrebbe potuto rendere esame, cosa non avvenuta in concreto. La complessiva motivazione della Corte di appello evidenzia in modo chiaro e persuasivo non solo l'irrilevanza delle dichiarazioni scritte del ricorrente, ma anche l'assoluta non credibilità delle stesse in generale, oltre che la loro esclusione dal perimetro valutativo dei giudici di merito. 4.2. Anche il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di NO IO è manifestamente infondato sia quanto alla dedotta violazione di legge che quanto all'asserita ricorrenza di un vizio della motivazione. Valgono anche in questo caso i principi sopra richiamati quanto alla ricorrenza di una c.d. doppia conforme e all'irrilevanza ed inammissibilità di quei motivi che tendono ad introdurre una lettura alternativa nel merito non consentita in questa sede. La corretta qualificazione giuridica della condotta è stata poi ampiamente motivata dalla Corte di appello, in conformità al giudice di primo grado, tenuto conto degli esiti univoci e concordanti dell'istruttoria dibattimentale (con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, del US e del AL, oltre che degli accertamenti tecnici sui flussi telefonici e localizzazione), persuasivamente e logicamente argomentata, con la quale il ricorrente di fatto non si confronta. 4.3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato perché generico ed aspecifico. Nel richiamare in modo parcellizzato e incompleto l'esito dell'istruttoria dibattimentale i ricorrenti non si sono confrontati con l'ampia motivazione della Corte di appello che nel ritenere integrata l'aggravante contestata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre un prestito a condizioni tanto inique ed onerose (Sez. 2, n. 21993 del mez, 6 03703/2017, Surgo, Rv. 270064-01). Circostanze queste ampiamente enucleate dai giudici di merito nel considerare il tipo di erogazione in denaro ed importo della restituzione a carico della persona offesa. 4.4. Infine manifestamente infondato per la sua evidente aspecificità, tenuto conto della motivazione della Corte di appello, si appalesa anche il quinto motivo di ricorso in tema di dosimetria della pena in relazione all'evocato parametro di cui all'art. 62 n. 4e 62-bis cod. pen. Le caratteristiche dell'azione e la consistenza oggettiva della stessa, quanto all'importo erogato, sono state ampiamente considerate dalla Corte di appello e dal giudice di primo grado nel concedere in regime di equivalenza le circostanze attenuanti generiche. La mancata concessione dell'ulteriore attenuante invocata trova all'evidenza la propria ragion d'essere, tenuto conto della chiara e persuasiva motivazione sul punto, nel principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale secondo il quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 3, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582-01). In conclusione occorre osservare che la Corte di appello, nel richiamare la dosimetria della pena seguita dal giudice di primo grado, ne ha condiviso esplicitamente portata e criteri di calcolo, attese le modalità e i caratteri della condotta posta in essere, manifestando un giudizio di congruità sul punto. Il motivo di ricorso non si confronta dunque con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). )44 7 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante dello stato di bisogno di cui al capo a) ed inammissibilità nel resto;
lette le conclusioni del difensore Avv. Gaetano AUFIERO che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/12/2021 la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di IN del 04/07/2017 del Tribunale di IN dichiarava non doversi procedere per i capi c) e d) nei confronti di NO IO perché estinti per prescrizione con conferma nel resto. 2. NO IO e IL IO hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo cinque motivi di ricorso che qui si riportano Penale Sent. Sez. 2 Num. 2679 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI CI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 28/10/2022 nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per mancanza o manifesta illogicità in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa in relazione al capo a) di imputazione nell'interesse di entrambi gli imputati;
è mancato il doveroso vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, senza soffermarsi sulle specifiche doglianze articolate dalla difesa con particolare riferimento al terzo assegno richiamato in imputazione;
la Corte di appello non ha tenuto in considerazione la personalità poco rassicurante della persona offesa e la versione dei fatti fornita dagli imputati in considerazione dell'esame reso dal NO e della memoria scritta a firma dello IL;
la Corte di appello non governava logicamente non solo le dichiarazioni della persona offesa, ma anche quelle di US GI;
inoltre la certificazione medica acquisita in atti non era compatibile con l'aggressione riferita dalla persona offesa, mentre si poteva trattare di un semplice schiaffo, anche la deposizione del M.11o Petrosino era del tutto neutra e mal valutata anche come elemento di riscontro dalla Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante in relazione al capo a) dell'imputazione nell'interesse di IL;
la Corte di appello non ha speso neanche una parola in ordine al coinvolgimento del ricorrente, anche tenuto conto della memoria scritta a sua firma depositata in data 04/04/2017, né sono state considerate le dichiarazioni della persona offesa sul punto;
il combinato disposto dei due elementi avrebbe portato ad escludere la responsabilità dello IL. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 605 e 610 cod. pen., nonché vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica nell'interesse dell'imputato NO IO;
la sentenza deve essere annullata nella parte in cui ritiene sussistente il delitto di sequestro di persona, potendo al massimo essere configurato il delitto di violenza privata. 2.4. Con il quarto motivo nell'interesse di entrambi gli imputati è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica, nonché violazione di legge in relazione agli art. 59 e 644, comma quinto, n. 3, cod. pen.; la Corte di appello ha confermato il giudizio di sussistenza dell'aggravante relativa alla sussistenza dello stato di bisogno, con motivazione del tutto apparente ed illogica, nell'impossibilità di ascriverla soggettivamente ai ricorrenti;
non è in tal senso sufficiente il merco concetto di difficoltà economica e finanziaria;
ricorreva un mero bisogno di liquidità della persona offesa. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso, nell'interesse di entrambi gli imputati, è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e 2 manifestamente illogica, nonché violazione di legge in relazione agli art. 62 n. 4, 62 -bis e 133 cod.pen. in considerazione della richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, oltre che quanto alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; il prestito non aveva un importo rilevante e il danno cagionato doveva necessariamente essere ritenuto di speciale tenuità, sul punto la motivazione è omessa. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante dello stato di bisogno di cui al capo a) ed inammissibilità nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità a carico dei ricorrenti, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, quanto alla parte residua di condotta oggetto di conferma in sede di gravame, relativa al delitto di usura aggravata per entrambi (capo a) e per il delitto di sequestro di persona per il NO IO (capo e). I ricorrenti nell'impugnare la sentenza non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello, in senso conforme al giudice di primo grado, e si limitano a fornire una lettura alternativa delle circostanze emerse in giudizio non consentita in questa sede. Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificità dei motivi proposti, considerato che nel proporre ripetutamente il vizio di violazione di legge, oltre che il vizio di motivazione in tutte le sue forme, alternativamente evocate, in realtà i ricorrenti contestano l'insieme di dati di fatto persuasivamente considerati dal giudice di appello in assenza di qualsiasi aporia o illogicità. 3. In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 3 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). 4. Quanto al primo motivo di ricorso, la genericità ed aspecificità delle argomentazioni difensive emerge in modo evidente, atteso che la difesa, nel sostenere il mancato vaglio di attendibilità della persona offesa per poter ritenere integrata la prova della responsabilità per il capo a) della rubrica, si limita a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. La Corte di appello, sulla base di una serie di dati probatori univoci, documentali e testimoniali, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ha ricostruito la condotta ascritta ai ricorrenti ed ha ampiamente considerato un insieme di elementi indicativi della ricorrenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del delitto contestato, chiarendo che: - le dichiarazioni della persona offesa, anche considerata la mancata costituzione come parte civile della stessa, sono risultate particolarmente attendibili, anche tenuto conto del riscontro, quanto agli assegni consegnati dal Guarino ed in seguito consegnati dallo IL, derivante dalle dichiarazioni testimoniali acquisite e rese da Tenore AB, De IR CA e De CO Angela;
- i titoli venivano agli stessi consegnati dallo IL esattamente per gli importi indicati dalla persona offesa, in mancanza di qualsiasi rapporto tra tali soggetti e il Guarino;
- il NO metteva senza alcun dubbio in contatto la persona offesa con lo IL al fine di ottenere la somma di denaro oggetto di prestito;
- la persona offesa aveva sin dalle indagini chiarito l'errore in cui era incorso nell'indicare il terzo titolo, mentre le altre circostanze risultavano tutte provate e corrispondenti alle indicazioni fornite in denuncia;
- la particolare rilevanza del modo con il quale emergevano i fatti di usura, ovvero le condotte imputate a titolo di sequestro di persona di cui al capo e); - il riscontro oggettivo emergente anche in relazione a tali fatti tenuto conto degli accertamenti sulle celle telefoniche e sui tabulati relativi allo IL, al NO e alla persona offesa, oltre che le coerenti dichiarazioni rese sia dal US che dal AL, che riscontravano pienamente i fatti oggetto di contestazione di cui al capo e), che all'evidenza trovavano la propria origine proprio nella condotta di usura oggetto di contestazione al capo a) e riscontro obiettivo nella certificazione medica in atti. L'insieme degli elementi così compiutamente evidenziati dal giudice di appello, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, rendono palese non solo il tentativo di introdurre in questa sede l'evidente lettura alternativa del merito, ma anche la manifesta infondatezza degli altri motivi di ricorso. All'evidenza, con l'articolazione una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura degli elementi di prova 4 acquisiti in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 5 h(t, 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 4.1. Gli stessi principi devono essere richiamati in relazione al secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse dello IL. Ancora una volta deve essere richiamata la compiuta e approfondita considerazione delle dichiarazioni della persona offesa realizzata dalla Corte di appello in senso conforme al giudice di primo grado, mentre non assume alcun rilievo il richiamo alla memoria sottoscritta dallo IL, che non rappresenta neanche formalmente una difesa tecnica, della quale la Corte avrebbe dovuto tenere conto, ma bensì una semplice dichiarazione scritta proveniente dall'imputato, che tuttavia resta disciplinata dal principio del libero convincimento del giudice, che evidentemente nella sua complessiva valutazione la ha ritenuta irrilevante, atteso che lo IL se avesse voluto effettivamente partecipare al giudizio per dare una propria versione dei fatti avrebbe potuto rendere esame, cosa non avvenuta in concreto. La complessiva motivazione della Corte di appello evidenzia in modo chiaro e persuasivo non solo l'irrilevanza delle dichiarazioni scritte del ricorrente, ma anche l'assoluta non credibilità delle stesse in generale, oltre che la loro esclusione dal perimetro valutativo dei giudici di merito. 4.2. Anche il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di NO IO è manifestamente infondato sia quanto alla dedotta violazione di legge che quanto all'asserita ricorrenza di un vizio della motivazione. Valgono anche in questo caso i principi sopra richiamati quanto alla ricorrenza di una c.d. doppia conforme e all'irrilevanza ed inammissibilità di quei motivi che tendono ad introdurre una lettura alternativa nel merito non consentita in questa sede. La corretta qualificazione giuridica della condotta è stata poi ampiamente motivata dalla Corte di appello, in conformità al giudice di primo grado, tenuto conto degli esiti univoci e concordanti dell'istruttoria dibattimentale (con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, del US e del AL, oltre che degli accertamenti tecnici sui flussi telefonici e localizzazione), persuasivamente e logicamente argomentata, con la quale il ricorrente di fatto non si confronta. 4.3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato perché generico ed aspecifico. Nel richiamare in modo parcellizzato e incompleto l'esito dell'istruttoria dibattimentale i ricorrenti non si sono confrontati con l'ampia motivazione della Corte di appello che nel ritenere integrata l'aggravante contestata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre un prestito a condizioni tanto inique ed onerose (Sez. 2, n. 21993 del mez, 6 03703/2017, Surgo, Rv. 270064-01). Circostanze queste ampiamente enucleate dai giudici di merito nel considerare il tipo di erogazione in denaro ed importo della restituzione a carico della persona offesa. 4.4. Infine manifestamente infondato per la sua evidente aspecificità, tenuto conto della motivazione della Corte di appello, si appalesa anche il quinto motivo di ricorso in tema di dosimetria della pena in relazione all'evocato parametro di cui all'art. 62 n. 4e 62-bis cod. pen. Le caratteristiche dell'azione e la consistenza oggettiva della stessa, quanto all'importo erogato, sono state ampiamente considerate dalla Corte di appello e dal giudice di primo grado nel concedere in regime di equivalenza le circostanze attenuanti generiche. La mancata concessione dell'ulteriore attenuante invocata trova all'evidenza la propria ragion d'essere, tenuto conto della chiara e persuasiva motivazione sul punto, nel principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale secondo il quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 3, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582-01). In conclusione occorre osservare che la Corte di appello, nel richiamare la dosimetria della pena seguita dal giudice di primo grado, ne ha condiviso esplicitamente portata e criteri di calcolo, attese le modalità e i caratteri della condotta posta in essere, manifestando un giudizio di congruità sul punto. Il motivo di ricorso non si confronta dunque con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). )44 7 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022.