Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 16145
CASS
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità

    La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che il Tribunale abbia integrato il dispositivo con una correzione di errore materiale non consentita, in quanto non effettuata in contraddittorio e con carattere peggiorativo per gli imputati. La Corte d'Appello ha correttamente rimosso tale integrazione, ripristinando il principio del favor rei. L'impugnazione del Procuratore Generale è inammissibile perché mira a legittimare una statuizione modificativa del dispositivo che non avrebbe potuto essere assunta con le forme adottate.

  • Inammissibile
    Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'applicazione del principio del favor rei

    La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che il Tribunale abbia integrato il dispositivo con una correzione di errore materiale non consentita, in quanto non effettuata in contraddittorio e con carattere peggiorativo per gli imputati. La Corte d'Appello ha correttamente rimosso tale integrazione, ripristinando il principio del favor rei. L'impugnazione del Procuratore Generale è inammissibile perché mira a legittimare una statuizione modificativa del dispositivo che non avrebbe potuto essere assunta con le forme adottate.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 16145
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16145
    Data del deposito : 4 maggio 2026

    Testo completo