CASS
Sentenza 4 maggio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 16145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16145 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di: AR LO nato a [...] il [...] AR RE nato a [...] il [...] ZZ DO nato a [...] il [...] LI ES nato a [...] D’ELSA il 08/03/1970 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16145 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA OS AN Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 28/01/2026 2 udito l’Avv. LUIGI CANALE, comparso in sostituzione degli Avv.ti PIERPAOLO ELNO e LUIGI BR, difensori di RE e LO AR, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale;
udito l’Avv. GIANNI MORRONE, difensore di DO ZZ e di ES LI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale. 3 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 aprile 2022 il Tribunale di Rovigo aveva dichiarato, per quanto di interesse in questa sede, LO AZ, OR AZ, AD ZZ e AN ND, responsabili del delitto, contestato al capo 6) della rubrica, previsto dagli artt. 110 cod. pen., 223, 216 e 219 legge fall., perché, in concorso tra loro, il primo nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Compagnia ittica internazionale s.r.l., il secondo in quella di amministratore di fatto, gli altri due in qualità di consiglieri, distraevano una somma pari a circa 800.000 euro, con pregiudizio per i creditori della predetta società, dichiarata fallita il 16 marzo 2012; ed «esclusa l’aggravante contestata» li aveva condannati alla pena di 5 anni di reclusione. 2. In data 20 maggio 2022, all’atto del deposito delle motivazioni della sentenza, il Tribunale ne aveva integrato il dispositivo attraverso l’inserimento, dopo le parole «esclusa l’aggravante contestata», delle parole «(di cui all’art 219 comma 2 n. 1 LF)», giustificando tale interpolazione con la necessità di operare una correzione dovuta a un «errore materiale nella formulazione del dispositivo letto in udienza». 3. Con sentenza in data 29 maggio 2025, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine al delitto loro ascritto al capo 6) in quanto estinto per prescrizione. Secondo il Collegio, infatti, pur avendo l’imputazione indicato come contestate, senza distinzione alcuna, le circostanze aggravanti previste dall’art. 219 legge fall., nella relativa descrizione del fatto si faceva riferimento soltanto a quella del danno patrimoniale di rilevante entità («... cagionando così un danno patrimoniale di rilevante entità»), contemplata dal primo comma dell’art. 219, legge fall. Per tale ragione, non essendo chiaro quale tra le due aggravanti fosse stata originariamente esclusa, se quella indicata dal primo comma, oppure quella prevista dal n. 1 del secondo comma (relativa alla cd. continuazione fallimentare), l’interpretazione del significato del dispositivo, nel dubbio, doveva essere ispirata al principio del favor rei. Pertanto, l’aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità doveva essere esclusa, con la conseguente prescrizione del reato, essendo ormai spirato il termine di 12 anni e 6 mesi decorrente dal 16 marzo 2012, data del fallimento. 4. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione, di 4 seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. Si osserva, in proposito, che il Tribunale, al momento della lettura del dispositivo, aveva escluso «l’aggravante» senza specificare a quale, tra quelle previste dall’art. 219, legge fall., si riferisse;
e che, tuttavia, al momento del deposito delle motivazioni, la sentenza era stata corretta con la specificazione che l’aggravante esclusa era soltanto quella contemplata dal n. 1 del secondo comma dell’art. 219, sicché l’aggravante di cui al primo comma non sarebbe stata elisa. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’applicazione del principio del favor rei, che sarebbe stato irragionevolmente esteso all’interpretazione della sentenza di primo grado. La Corte territoriale avrebbe ritenuto che il Tribunale avesse escluso l’aggravante prevista dal primo comma dell’art. 219 legge fall. a partire da un ragionamento erroneo e privo di adeguata motivazione, mentre avrebbe dovuto valutare, più approfonditamente, gli elementi risolutivi del dubbio pur legittimamente prospettato dalle difese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile. 2. Va premesso che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eventualmente eliminare la divergenza mediante il ricorso alla semplice correzione dell’errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177 - 01; Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, AD, Rv. 250400 - 01). Tuttavia, la procedura di correzione di errore materiale contemplata dall’art. 130 cod. proc. pen., la quale prevede, al comma 2, lo svolgimento di un’udienza in camera di consiglio in contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., è riservata alla correzione di errori o omissioni formali, la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto e non può estendersi a statuizioni che presuppongano un momento valutativo e, dunque, l’esercizio di discrezionalità, dovendo ricorrersi, in tali casi, agli ordinari strumenti di impugnazione (v. ex plurimis Sez. 6, n. 27073 del 15/05/2025, Z., Rv. 288519 – 5 01, Sez. 6, n. 15263 del 20/03/2025, D’Angelo, Rv. 287967 - 01; Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D’Angelo, Rv. 287510 - 01; Sez. 3, n. 872 del 14/12/2023, dep. 2024, Migliaccio, Rv. 285734 - 01). 3. Nel caso qui esaminato, il Tribunale ha proceduto a una integrazione del dispositivo che si è concretizzata in una sostanziale correzione di errore materiale, per come esso è stato testualmente definito nell’interpolazione compiuta dal Collegio. Una correzione che, dunque, è stata realizzata senza rispettare la relativa procedura, non essendosi provveduto in contraddittorio, tanto più necessario in rapporto al fatto che, nel suo contenuto, detta “correzione” aveva un carattere evidentemente peggiorativo rispetto alla posizione processuale degli imputati, laddove la casistica giurisprudenziale che, talvolta, ha attribuito prevalenza alla motivazione rispetto al dispositivo, ha generalmente riguardato interventi risoltisi, invece, a favore dell’imputato (si veda, tra le tante, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01). Ma, soprattutto, la modifica di cui trattasi è palesemente avvenuta al di fuori degli stretti confini entro i quali è consentito il ricorso allo strumento dell’art. 130 cod. proc. pen., essendosi evidentemente al cospetto di un intervento che ha riguardato una statuizione decisoria, frutto di una valutazione discrezionale, che avrebbe dovuto essere emendata attraverso lo strumento dell’impugnazione, non vertendosi, appunto, in un caso di errore materiale. 4. Tuttavia, come detto, l’impugnazione della sentenza finalizzata a modificare l’originaria statuizione non vi è stata, non avendovi provveduto il Pubblico ministero, unica parte processuale che vi avrebbe avuto interesse. Dal canto loro, gli imputati, e segnatamente ZZ e ND, si sono limitati a impugnare la modifica del dispositivo, che la Corte di appello, con la propria statuizione conclusiva, ha implicitamente ritenuto essere stata illegittimamente adottata. Infatti, laddove la sentenza di secondo grado ha ritenuto che vi fosse una situazione di incertezza nel portato finale della decisione impugnata, poi risolta secondo un principio di favor verso gli imputati, la Corte ha sostanzialmente ritenuto che l’integrazione non potesse essere disposta e, che, pertanto, la stessa dovesse essere rimossa ripristinando il generico riferimento alla esclusione di una aggravante non specificamente individuata. A fronte di questa decisione, che appare rispettosa dei principi generali in materia di modifica delle statuizioni di natura decisoria contenute in una sentenza sulla responsabilità, il ricorso si rivela inammissibile in quanto non consentito dalla legge. Infatti, esso si risolve nella richiesta di riconoscere la legittimità di una statuizione modificativa del dispositivo che, in realtà, non avrebbe potuto essere assunta con le forme adottate dal Collegio di primo grado, atteso che, come 6 rilevato, la esclusione dell’aggravante avrebbe potuto essere al più disposta dalla Corte di appello attraverso la formulazione di un rituale atto di impugnazione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso il 28/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi RA SA NN MI
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16145 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA OS AN Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 28/01/2026 2 udito l’Avv. LUIGI CANALE, comparso in sostituzione degli Avv.ti PIERPAOLO ELNO e LUIGI BR, difensori di RE e LO AR, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale;
udito l’Avv. GIANNI MORRONE, difensore di DO ZZ e di ES LI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale. 3 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 aprile 2022 il Tribunale di Rovigo aveva dichiarato, per quanto di interesse in questa sede, LO AZ, OR AZ, AD ZZ e AN ND, responsabili del delitto, contestato al capo 6) della rubrica, previsto dagli artt. 110 cod. pen., 223, 216 e 219 legge fall., perché, in concorso tra loro, il primo nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Compagnia ittica internazionale s.r.l., il secondo in quella di amministratore di fatto, gli altri due in qualità di consiglieri, distraevano una somma pari a circa 800.000 euro, con pregiudizio per i creditori della predetta società, dichiarata fallita il 16 marzo 2012; ed «esclusa l’aggravante contestata» li aveva condannati alla pena di 5 anni di reclusione. 2. In data 20 maggio 2022, all’atto del deposito delle motivazioni della sentenza, il Tribunale ne aveva integrato il dispositivo attraverso l’inserimento, dopo le parole «esclusa l’aggravante contestata», delle parole «(di cui all’art 219 comma 2 n. 1 LF)», giustificando tale interpolazione con la necessità di operare una correzione dovuta a un «errore materiale nella formulazione del dispositivo letto in udienza». 3. Con sentenza in data 29 maggio 2025, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine al delitto loro ascritto al capo 6) in quanto estinto per prescrizione. Secondo il Collegio, infatti, pur avendo l’imputazione indicato come contestate, senza distinzione alcuna, le circostanze aggravanti previste dall’art. 219 legge fall., nella relativa descrizione del fatto si faceva riferimento soltanto a quella del danno patrimoniale di rilevante entità («... cagionando così un danno patrimoniale di rilevante entità»), contemplata dal primo comma dell’art. 219, legge fall. Per tale ragione, non essendo chiaro quale tra le due aggravanti fosse stata originariamente esclusa, se quella indicata dal primo comma, oppure quella prevista dal n. 1 del secondo comma (relativa alla cd. continuazione fallimentare), l’interpretazione del significato del dispositivo, nel dubbio, doveva essere ispirata al principio del favor rei. Pertanto, l’aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità doveva essere esclusa, con la conseguente prescrizione del reato, essendo ormai spirato il termine di 12 anni e 6 mesi decorrente dal 16 marzo 2012, data del fallimento. 4. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione, di 4 seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. Si osserva, in proposito, che il Tribunale, al momento della lettura del dispositivo, aveva escluso «l’aggravante» senza specificare a quale, tra quelle previste dall’art. 219, legge fall., si riferisse;
e che, tuttavia, al momento del deposito delle motivazioni, la sentenza era stata corretta con la specificazione che l’aggravante esclusa era soltanto quella contemplata dal n. 1 del secondo comma dell’art. 219, sicché l’aggravante di cui al primo comma non sarebbe stata elisa. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’applicazione del principio del favor rei, che sarebbe stato irragionevolmente esteso all’interpretazione della sentenza di primo grado. La Corte territoriale avrebbe ritenuto che il Tribunale avesse escluso l’aggravante prevista dal primo comma dell’art. 219 legge fall. a partire da un ragionamento erroneo e privo di adeguata motivazione, mentre avrebbe dovuto valutare, più approfonditamente, gli elementi risolutivi del dubbio pur legittimamente prospettato dalle difese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile. 2. Va premesso che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eventualmente eliminare la divergenza mediante il ricorso alla semplice correzione dell’errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177 - 01; Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, AD, Rv. 250400 - 01). Tuttavia, la procedura di correzione di errore materiale contemplata dall’art. 130 cod. proc. pen., la quale prevede, al comma 2, lo svolgimento di un’udienza in camera di consiglio in contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., è riservata alla correzione di errori o omissioni formali, la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto e non può estendersi a statuizioni che presuppongano un momento valutativo e, dunque, l’esercizio di discrezionalità, dovendo ricorrersi, in tali casi, agli ordinari strumenti di impugnazione (v. ex plurimis Sez. 6, n. 27073 del 15/05/2025, Z., Rv. 288519 – 5 01, Sez. 6, n. 15263 del 20/03/2025, D’Angelo, Rv. 287967 - 01; Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D’Angelo, Rv. 287510 - 01; Sez. 3, n. 872 del 14/12/2023, dep. 2024, Migliaccio, Rv. 285734 - 01). 3. Nel caso qui esaminato, il Tribunale ha proceduto a una integrazione del dispositivo che si è concretizzata in una sostanziale correzione di errore materiale, per come esso è stato testualmente definito nell’interpolazione compiuta dal Collegio. Una correzione che, dunque, è stata realizzata senza rispettare la relativa procedura, non essendosi provveduto in contraddittorio, tanto più necessario in rapporto al fatto che, nel suo contenuto, detta “correzione” aveva un carattere evidentemente peggiorativo rispetto alla posizione processuale degli imputati, laddove la casistica giurisprudenziale che, talvolta, ha attribuito prevalenza alla motivazione rispetto al dispositivo, ha generalmente riguardato interventi risoltisi, invece, a favore dell’imputato (si veda, tra le tante, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01). Ma, soprattutto, la modifica di cui trattasi è palesemente avvenuta al di fuori degli stretti confini entro i quali è consentito il ricorso allo strumento dell’art. 130 cod. proc. pen., essendosi evidentemente al cospetto di un intervento che ha riguardato una statuizione decisoria, frutto di una valutazione discrezionale, che avrebbe dovuto essere emendata attraverso lo strumento dell’impugnazione, non vertendosi, appunto, in un caso di errore materiale. 4. Tuttavia, come detto, l’impugnazione della sentenza finalizzata a modificare l’originaria statuizione non vi è stata, non avendovi provveduto il Pubblico ministero, unica parte processuale che vi avrebbe avuto interesse. Dal canto loro, gli imputati, e segnatamente ZZ e ND, si sono limitati a impugnare la modifica del dispositivo, che la Corte di appello, con la propria statuizione conclusiva, ha implicitamente ritenuto essere stata illegittimamente adottata. Infatti, laddove la sentenza di secondo grado ha ritenuto che vi fosse una situazione di incertezza nel portato finale della decisione impugnata, poi risolta secondo un principio di favor verso gli imputati, la Corte ha sostanzialmente ritenuto che l’integrazione non potesse essere disposta e, che, pertanto, la stessa dovesse essere rimossa ripristinando il generico riferimento alla esclusione di una aggravante non specificamente individuata. A fronte di questa decisione, che appare rispettosa dei principi generali in materia di modifica delle statuizioni di natura decisoria contenute in una sentenza sulla responsabilità, il ricorso si rivela inammissibile in quanto non consentito dalla legge. Infatti, esso si risolve nella richiesta di riconoscere la legittimità di una statuizione modificativa del dispositivo che, in realtà, non avrebbe potuto essere assunta con le forme adottate dal Collegio di primo grado, atteso che, come 6 rilevato, la esclusione dell’aggravante avrebbe potuto essere al più disposta dalla Corte di appello attraverso la formulazione di un rituale atto di impugnazione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso il 28/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi RA SA NN MI