CASS
Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 17104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17104 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso l'ordinanza del 11/12/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria. Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria depositata dalla difesa della parte resistente, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente accolto la domanda di riparazione proposta da GR Butkskhiridze, in relazione alla detenzione subìta in stato di custodia cautelare in carcere dal 26/09/2019 sino al 25/03/2020 e, in regime di arresti domiciliari, dal 22/07/2020 al 27/07/2020 in forza di ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria in relazione alla contestazione del delitto di ricettazione, dal quale era stato assolto per insussistenza del fatto con sentenza della Corte territoriale del 1° aprile 2021, divenuta definitiva. Il giudice della riparazione ha premesso che l’istante era stato sottoposto alla misura cautelare a seguito di un decreto di perquisizione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a seguito del rinvenimento Penale Sent. Sez. 4 Num. 17104 Anno 2026 Presidente: NI DR Relatore: AR AT Data Udienza: 05/05/2026 2 di alcuni beni presso l’abitazione del suddetto e, sulla base dell’ipotesi accusatoria, ritenuti provento di furto. Ha rilevato che, dagli atti del procedimento, non si rinvenivano condotte dolose o gravemente colpose tenute dall’istante e tali da poter essere poste in rapporto sinergico con la detenzione sofferta. Ha premesso che: l’attività di indagine era stata effettuata a seguito di un furto in abitazione e che, presso il domicilio del ricorrente, erano stati rinvenuti gli oggetti preziosi ivi elencati, unitamente a strumenti di tipo artigianale, oltre a un cappello con visiera e quattro cartucce inesplose;
che, in sede di interrogatorio di garanzia, l’istante aveva prodotto documentazione attestante l’acquisto di alcuni gioielli e altra relativa all’attività lavorativa svolta dalla coniuge;
che i beni sequestrati presso l’abitazione dell’odierno ricorrente gli erano poi stati restituiti, in quanto non ricompresi tra quelli oggetto del furto in abitazione e, comunque, non riconosciuti come propri dal denunciante;
ritenendo, sulla base di tali elementi, non ravvisabile il predetto elemento ostativo rispetto al riconoscimento dell’indennizzo. In ordine alla determinazione dello stesso, ha stabilito l’importo sulla base del criterio aritmetico (calcolando € 235,82 per ogni giorno trascorso in regime di custodia in carcere ed € 117,91 per ogni giorno di applicazione degli arresti domiciliari) e aggiungendo, in via equitativa, un amento del 20% collegato all’ulteriore afflizione riconoscibile in relazione al pregiudizio rappresentato dalla detenzione in un paese straniero e dal distacco familiare, tanto in considerazione del fatto che l’istante (durante tale periodo) aveva posto in atto un tentativo di suicidio, giungendo alla liquidazione finale di € 22.497,23. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – il vizio di mancante e/o contraddittoria motivazione, con conseguente violazione dell’art.314 cod.proc.pen., in relazione alla ritenuta assenza del presupposto ostativo del dolo o della colpa grave. Ha argomentato che la motivazione del giudice della riparazione si sarebbe limitata a utilizzare gli elementi valorizzati nella sentenza di assoluzione;
non tenendo conto di altri decisivi fattori, quali la precedente condanna riportata dall’istante per tentato furto aggravato e minaccia a pubblico ufficiale, oltre ad altre condanne per i reati di falso materiale in certificato, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale;
precedenti valorizzati in sede di ordinanza applicativa della misura;
ha esposto che, in sede di perquisizione, erano stati 3 rinvenuti numerosi oggetti preziosi, di cui l’indagato aveva giustificato la provenienza solo parzialmente e che proprio la presenza di tali oggetti, in assenza di plausibile e valida giustificazione, aveva creato la falsa apparenza della propria responsabilità per il reato di ricettazione;
aggiungendo che, in sede di perquisizione, erano stati rinvenuti anche oggetti atto allo scasso alla disattivazione dei sistemi di allarme. Con il secondo motivo, in via subordinata, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione, con conseguente violazione dell’art.315 cod.proc.pen., in punto di quantificazione dell’indennizzo. Ha dedotto che non era da ritenere giustificato l’aumento del 20% operato dalla Corte in via equitativa, atteso che la liquidazione sulla base del criterio aritmetico doveva intendersi satisfattiva anche in ordine ai pregiudizi valutati in sede di quantificazione finale;
evidenziando, in ordine alla personalizzazione della quantificazione, che la stessa non poteva considerarsi spettante anche in considerazione del dato in forza del quale l’istante era già stato sottoposto a periodi di detenzione con conseguente insussistenza del presupposto della particolare afflittività; aggiungendo che la Corte non aveva adeguatamente motivato in ordine alla causale di riduzione dell’indennizzo rappresentata dall’eventuale riconoscimento di uno stato di colpa lieve. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. La difesa del resistente ha depositato memoria, comprensiva di allegati, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di un comportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave (mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieve influisce sulla misura dell’indennizzo astrattamente riconoscibile;
Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Rv. 282569 - 01); elemento ostativo che, costituendo condizione dell'azione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertato d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte 4 (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Rv. 280543 – 01), con conseguente onere di specifica motivazione sul punto. 3. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv. 283411 - 01; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep.2015, Rv. 263197 - 01; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, Rv. 248074 - 01); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi fattuali disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 – 01), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, n.27548 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01). Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arresto espresso da Sez. U, n.43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638 - 01, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
5 derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n.3895 del 14/12/2017, dep.2018, P., Rv. 271739 - 01; Sez.4, n.27397 del 10/06/2010 - 01); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039 - 01). 4. Dal complesso dei predetti principi, si evince che il giudice della riparazione – pure dovendo effettuare una valutazione di rango diverso rispetto a quella compiuta dal giudice di merito – non può omettere il necessario confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza di assoluzione nonché con il complesso degli atti valorizzati nell’ambito del giudizio di cognizione, oltre a dover effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Rv. 277662 – 01). 5. Deve quindi ritenersi che il giudice della riparazione non abbia fatto un complessivo buon governo dei predetti principi, con particolare riferimento a quello dell’onere di adeguata motivazione sul presupposto ostativo del dolo o della colpa grave in rapporto agli elementi emersi nel corso del giudizio di cognizione. Difatti, sulla base della stessa motivazione del provvedimento impugnato, emerge che – presso l’abitazione dell’istante – sono stati rinvenuti numerosi oggetti preziosi, in ordine ai quali risulta che l’indagato avesse prodotto due soli certificati di garanzia e uno scontrino di € 98,00; senza, d’altra parte, che la Corte territoriale abbia specificamente motivato in ordine alla compatibilità tra il valore di tali oggetti e il reddito del nucleo familiare dell’indagato (che, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva dichiarato che i beni fossero di proprietà della moglie e della figlia, depositando documentazione in ordine all’attività lavorativa svolta dalla coniuge). Mentre, come evidenziato dal Ministero ricorrente, presso la stessa abitazione erano stati rinvenuti gli strumenti elencati nel verbale di perquisizione e sequestro, tra cui figurava materiale univocamente destinabile allo scasso oltre a varie chiavi di accesso modificate o alterate. Sulla base di tali elementi, ne consegue che la Corte territoriale si è sottratta all’onere di adeguata motivazione sulla presenza di elementi, addebitabili alla condotta colposa dell’istante, tali da creare la falsa apparenza – sulla base di 6 una valutazione compiuta ex ante – della avvenuta consumazione di un illecito penale, in considerazione del possesso di valori di cui non è stata giustificata la provenienza e del rinvenimento del predetto materiale;
elemento in relazione al quale la motivazione dell’ordinanza si è, di fatto e con considerazione del tutto tautologica, limitata a valorizzare il dato dell’estraneità dei predetti beni preziosi rispetto al furto oggetto dell’originaria indagine e della loro restituzione all’indagato, fattori da ritenere del tutto neutri ai fini della doverosa valutazione in punto di sussistenza dell’elemento ostativo al riconoscimento dell’indennizzo. 6. A ciò dovendosi aggiungere, in relazione al secondo motivo di ricorso, che il giudice della riparazione ha omesso di valutare la predetta condotta anche in relazione all’eventuale sussistenza dell’elemento di riduzione dell’indennizzo rappresentato dalla colpa lieve;
ricordando a tale proposito e mutuando in concetti sedimentati in ambito civilistico, che la colpa lieve si definisce come quella concretizzata da un errore non grossolano, ma comunque imputabile al soggetto perché contrario allo standard di comportamento che l’ordinamento richiede in modo generale ai consociati (rimandando, tra le altre, all’elaborazione giurisprudenziale attinente al disposto dell’art.2236 cod.civ. in tema di responsabilità professionale). 7. I riscontrati vizi motivazionali (da ritenersi assorbenti in ordine al punto di doglianza attinente alla determinazione dell’indennizzo) comportano l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alla Corte di appello di Reggio Calabria, la quale dovrà quindi valutare gli elementi di fatto sopra indicati ai fini di una riconsiderazione in ordine alla sussistenza del presupposto ostativo della colpa grave o, eventualmente, quali idonei a una riduzione dell’indennizzo per effetto di condotta ritenuta imputabile a colpa lieve. Al giudice del rinvio va altresì demandata la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria cui demanda, altresì, la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Così è deciso, 05/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AT AR DR NI
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria depositata dalla difesa della parte resistente, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente accolto la domanda di riparazione proposta da GR Butkskhiridze, in relazione alla detenzione subìta in stato di custodia cautelare in carcere dal 26/09/2019 sino al 25/03/2020 e, in regime di arresti domiciliari, dal 22/07/2020 al 27/07/2020 in forza di ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria in relazione alla contestazione del delitto di ricettazione, dal quale era stato assolto per insussistenza del fatto con sentenza della Corte territoriale del 1° aprile 2021, divenuta definitiva. Il giudice della riparazione ha premesso che l’istante era stato sottoposto alla misura cautelare a seguito di un decreto di perquisizione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a seguito del rinvenimento Penale Sent. Sez. 4 Num. 17104 Anno 2026 Presidente: NI DR Relatore: AR AT Data Udienza: 05/05/2026 2 di alcuni beni presso l’abitazione del suddetto e, sulla base dell’ipotesi accusatoria, ritenuti provento di furto. Ha rilevato che, dagli atti del procedimento, non si rinvenivano condotte dolose o gravemente colpose tenute dall’istante e tali da poter essere poste in rapporto sinergico con la detenzione sofferta. Ha premesso che: l’attività di indagine era stata effettuata a seguito di un furto in abitazione e che, presso il domicilio del ricorrente, erano stati rinvenuti gli oggetti preziosi ivi elencati, unitamente a strumenti di tipo artigianale, oltre a un cappello con visiera e quattro cartucce inesplose;
che, in sede di interrogatorio di garanzia, l’istante aveva prodotto documentazione attestante l’acquisto di alcuni gioielli e altra relativa all’attività lavorativa svolta dalla coniuge;
che i beni sequestrati presso l’abitazione dell’odierno ricorrente gli erano poi stati restituiti, in quanto non ricompresi tra quelli oggetto del furto in abitazione e, comunque, non riconosciuti come propri dal denunciante;
ritenendo, sulla base di tali elementi, non ravvisabile il predetto elemento ostativo rispetto al riconoscimento dell’indennizzo. In ordine alla determinazione dello stesso, ha stabilito l’importo sulla base del criterio aritmetico (calcolando € 235,82 per ogni giorno trascorso in regime di custodia in carcere ed € 117,91 per ogni giorno di applicazione degli arresti domiciliari) e aggiungendo, in via equitativa, un amento del 20% collegato all’ulteriore afflizione riconoscibile in relazione al pregiudizio rappresentato dalla detenzione in un paese straniero e dal distacco familiare, tanto in considerazione del fatto che l’istante (durante tale periodo) aveva posto in atto un tentativo di suicidio, giungendo alla liquidazione finale di € 22.497,23. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – il vizio di mancante e/o contraddittoria motivazione, con conseguente violazione dell’art.314 cod.proc.pen., in relazione alla ritenuta assenza del presupposto ostativo del dolo o della colpa grave. Ha argomentato che la motivazione del giudice della riparazione si sarebbe limitata a utilizzare gli elementi valorizzati nella sentenza di assoluzione;
non tenendo conto di altri decisivi fattori, quali la precedente condanna riportata dall’istante per tentato furto aggravato e minaccia a pubblico ufficiale, oltre ad altre condanne per i reati di falso materiale in certificato, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale;
precedenti valorizzati in sede di ordinanza applicativa della misura;
ha esposto che, in sede di perquisizione, erano stati 3 rinvenuti numerosi oggetti preziosi, di cui l’indagato aveva giustificato la provenienza solo parzialmente e che proprio la presenza di tali oggetti, in assenza di plausibile e valida giustificazione, aveva creato la falsa apparenza della propria responsabilità per il reato di ricettazione;
aggiungendo che, in sede di perquisizione, erano stati rinvenuti anche oggetti atto allo scasso alla disattivazione dei sistemi di allarme. Con il secondo motivo, in via subordinata, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione, con conseguente violazione dell’art.315 cod.proc.pen., in punto di quantificazione dell’indennizzo. Ha dedotto che non era da ritenere giustificato l’aumento del 20% operato dalla Corte in via equitativa, atteso che la liquidazione sulla base del criterio aritmetico doveva intendersi satisfattiva anche in ordine ai pregiudizi valutati in sede di quantificazione finale;
evidenziando, in ordine alla personalizzazione della quantificazione, che la stessa non poteva considerarsi spettante anche in considerazione del dato in forza del quale l’istante era già stato sottoposto a periodi di detenzione con conseguente insussistenza del presupposto della particolare afflittività; aggiungendo che la Corte non aveva adeguatamente motivato in ordine alla causale di riduzione dell’indennizzo rappresentata dall’eventuale riconoscimento di uno stato di colpa lieve. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. La difesa del resistente ha depositato memoria, comprensiva di allegati, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di un comportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave (mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieve influisce sulla misura dell’indennizzo astrattamente riconoscibile;
Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Rv. 282569 - 01); elemento ostativo che, costituendo condizione dell'azione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertato d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte 4 (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Rv. 280543 – 01), con conseguente onere di specifica motivazione sul punto. 3. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv. 283411 - 01; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep.2015, Rv. 263197 - 01; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, Rv. 248074 - 01); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi fattuali disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 – 01), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, n.27548 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01). Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arresto espresso da Sez. U, n.43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638 - 01, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
5 derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n.3895 del 14/12/2017, dep.2018, P., Rv. 271739 - 01; Sez.4, n.27397 del 10/06/2010 - 01); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039 - 01). 4. Dal complesso dei predetti principi, si evince che il giudice della riparazione – pure dovendo effettuare una valutazione di rango diverso rispetto a quella compiuta dal giudice di merito – non può omettere il necessario confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza di assoluzione nonché con il complesso degli atti valorizzati nell’ambito del giudizio di cognizione, oltre a dover effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Rv. 277662 – 01). 5. Deve quindi ritenersi che il giudice della riparazione non abbia fatto un complessivo buon governo dei predetti principi, con particolare riferimento a quello dell’onere di adeguata motivazione sul presupposto ostativo del dolo o della colpa grave in rapporto agli elementi emersi nel corso del giudizio di cognizione. Difatti, sulla base della stessa motivazione del provvedimento impugnato, emerge che – presso l’abitazione dell’istante – sono stati rinvenuti numerosi oggetti preziosi, in ordine ai quali risulta che l’indagato avesse prodotto due soli certificati di garanzia e uno scontrino di € 98,00; senza, d’altra parte, che la Corte territoriale abbia specificamente motivato in ordine alla compatibilità tra il valore di tali oggetti e il reddito del nucleo familiare dell’indagato (che, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva dichiarato che i beni fossero di proprietà della moglie e della figlia, depositando documentazione in ordine all’attività lavorativa svolta dalla coniuge). Mentre, come evidenziato dal Ministero ricorrente, presso la stessa abitazione erano stati rinvenuti gli strumenti elencati nel verbale di perquisizione e sequestro, tra cui figurava materiale univocamente destinabile allo scasso oltre a varie chiavi di accesso modificate o alterate. Sulla base di tali elementi, ne consegue che la Corte territoriale si è sottratta all’onere di adeguata motivazione sulla presenza di elementi, addebitabili alla condotta colposa dell’istante, tali da creare la falsa apparenza – sulla base di 6 una valutazione compiuta ex ante – della avvenuta consumazione di un illecito penale, in considerazione del possesso di valori di cui non è stata giustificata la provenienza e del rinvenimento del predetto materiale;
elemento in relazione al quale la motivazione dell’ordinanza si è, di fatto e con considerazione del tutto tautologica, limitata a valorizzare il dato dell’estraneità dei predetti beni preziosi rispetto al furto oggetto dell’originaria indagine e della loro restituzione all’indagato, fattori da ritenere del tutto neutri ai fini della doverosa valutazione in punto di sussistenza dell’elemento ostativo al riconoscimento dell’indennizzo. 6. A ciò dovendosi aggiungere, in relazione al secondo motivo di ricorso, che il giudice della riparazione ha omesso di valutare la predetta condotta anche in relazione all’eventuale sussistenza dell’elemento di riduzione dell’indennizzo rappresentato dalla colpa lieve;
ricordando a tale proposito e mutuando in concetti sedimentati in ambito civilistico, che la colpa lieve si definisce come quella concretizzata da un errore non grossolano, ma comunque imputabile al soggetto perché contrario allo standard di comportamento che l’ordinamento richiede in modo generale ai consociati (rimandando, tra le altre, all’elaborazione giurisprudenziale attinente al disposto dell’art.2236 cod.civ. in tema di responsabilità professionale). 7. I riscontrati vizi motivazionali (da ritenersi assorbenti in ordine al punto di doglianza attinente alla determinazione dell’indennizzo) comportano l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alla Corte di appello di Reggio Calabria, la quale dovrà quindi valutare gli elementi di fatto sopra indicati ai fini di una riconsiderazione in ordine alla sussistenza del presupposto ostativo della colpa grave o, eventualmente, quali idonei a una riduzione dell’indennizzo per effetto di condotta ritenuta imputabile a colpa lieve. Al giudice del rinvio va altresì demandata la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria cui demanda, altresì, la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Così è deciso, 05/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AT AR DR NI