Sentenza 23 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4189 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A IN NOME DEL POPOLO IT04 1 8 9 /02 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.13995/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron. 9855 Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 16/01/02 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso proposto da: EL ME, elettivamente domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi n.66, presso l'avv. Vincenzo Rinaldi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Gian Franco Collidà del Foro di Cuneo;
- ricorrente 215
contro
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente, legale rappresentante pro- tempore, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura rappresentato e difeso giusta Centrale dell'Istituto, delega in atti dagli avvocati Carlo de Angelis e Michele di Lullo, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Mondovì, del 2-5 giugno 1999, n. 146, cron. 1043, RGAC 24 dell'anno 1999; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Michele di Lullo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 2-5 giugno 1999, il Tribunale di Mondovì, in accoglimento dell'appello dell'INPS avversO la decisione del locale RE, rigettava il ricorso proposto da EL ME, inteso ad ottenere la ricostituzione della pensione di vecchiaia INPS -previa concessione dei benefici di cui alla legge n.257 del 1992, art.13, ottavo comma- per essere egli stato esposto all'amianto (prima dell'entrata in vigore della legge). amministrativa, ritenendo che i lavoratori già in ん L'Istituto aveva dapprima rigettato la domanda in via 2 pensione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 fossero esclusi dal beneficio previsto dall'art. 13, ottavo comma. Successivamente, nel dinanzi al RE del lavoro, avevagiudizio dichiarato a mezzo del procuratore costituito di riconoscere il diritto del pensionato, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il RE aveva, invece, condannato 1'INPS a riconoscere al ricorrente il diritto alla ricostituzione della pensione, a norma della legge 27 marzo 1992 n. 257. Contro tale decisione aveva proposto appello l'Istituto, chiedendo la riforma della sentenza. Il Tribunale, decidendo sull'appello dell'INPS, aveva Osservato preliminarmente che il riconoscimento del diritto, operato dal procuratore dell'Istituto, era privo di qualsiasi effetto, in mancanza di conferimento di una esplicita procura "ad hoc". Le dichiarazioni del difensore dell'INPS dovevano, infatti, essere qualificate come un vero e proprio atto di disposizione del diritto, da effettuarsi dalla parte personalmente (o da un suo procuratore speciale). Nel merito, i giudici di appello richiamavano la consolidata nel giurisprudenza di questa Corte, dalla norma già ritenere che i benefici previsti 3 richiamata (maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto: previsto dai commi settimo ed ottavo della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui all'art. 1 del Decreto Legge 5 giugno 1993 n. 169 come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n.271) non competa ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità. Avverso tale decisione il EL ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da quattro distinti motivi. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 n.5 codice di procedura civile). Il EL segnala che la sentenza impugnata conterrebbe un vistoso errore nella parte dedicata allo "svolgimento del processo". Infatti, non corrisponderebbe al vero che 1'Istituto, fin dalla contestato il costituzione in giudizio, avesse fondamento della domanda. Era vero proprio il contrario, risultando dagli atti di causa che il procuratore dell'INPS aveva, invece, 4 riconosciuto il diritto dell'assicurato, giustificando il ritardo nel pagamento delle differenze di pensione con i contrasti giurisprudenziali insorti all'epoca della presentazione della domanda in via amministrativa. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 434 del codice di procedura civile (in relazione all'art. 360 n.3 codice di procedura civile). Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe pronunciato "ultra petita". Infatti, l'Istituto, nel ricorso in appello, si era limitato a contestare l'applicabilità 257 del 1992 alla posizione dell'art. 13 della legge n. del pensionato, senza minimamente accennare alla problematica dell'atto di disposizione compiuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto, privo dei necessari poteri. La decisione del Tribunale, al contrario, si era soffermata proprio su tale punto, che era del tutto estraneo alle questioni dedotte dalle parti nel corso dell'intero giudizio. il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione Con falsa applicazione dell'art. 100 codice di procedura e civile (in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile). 5 Il RE, in buona sostanza, aveva finito per accogliere le richieste del EL, adeguandosi senza alcuna motivazione alla tesi difensiva prospettata dall'Istituto, che era coincidente con la domanda avanzata dal ricorrente. Doveva pertanto ritenersi che l'Istituto fosse, in ogni caso, privo di qualsiasi interesse ad impugnare. Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 3 codice n. 275 del 1992 (in relazione all'art. 360 di procedura civile). Il ricorrente ricorda il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la legge n. 271 del 1993 (di modifica della legge n. 257 del 1992) avrebbe esteso il beneficio della supervalutazione del periodo lavorativo - a fini pensionistici - a tutti i lavoratori nel passato esposti all'amianto, purché in attualità di lavoro al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992. Tale soluzione viene ritenuta, tuttavia, del tutto illogica dal ricorrente. Non si comprende, infatti, per quale ragione debbano essere esclusi dall'ambito di già pensionati nel 1992, che fossero stati in passato ん applicazione di tali benefici proprio quei lavoratori, 6 esposti all'amianto eventualmente per un periodo di dei colleghi che nel 1992 si esposizione maggiore trovassero ancora in attualità di lavoro (eventualmente anche non più impiegati nel settore a rischio). Secondo la prospettazione del ricorrente, con le definitive modifiche alla legge del 1992, apportate nel 1993, era stata riconosciuta la supervalutazione di qualsivoglia periodo di esposizione al rischio, a beneficio di tutti coloro (lavoratori dipendenti) nei confronti dei quali il rischio si fosse evoluto in una realtà patologica, senza alcuna distinzione in relazione all'attualità di occupazione al momento della entrata in vigore della legge del 1992. Del resto la "ratio" della legge, individuata dalla stessa Suprema Corte nella volontà di "incrementare la anzianità assicurativa" in favore di coloro che fossero già titolari di una pensione di invalidità, poteva essere riconosciuta anche per l'identica posizione dei pensionati di anzianità e di vecchiaia, con una storia di cospicua esposizione all'amianto. discriminazione "Invece, sarebbe una inaccettabile quella tra pensionati perché aventi già lasciato, a fini profilattici e di cautela, un'attività di conclamata pericolosità, non riuscendo а trovare altri sbocchi occupazionali sul mercato notoriamente 7 difficile, se non impenetrabile per gli anziani e occupatisi felicemente e fortunatamentelavoratori altrove, ai quali i benefici deriverebbero in ovvia assenza di rischi sia per il posto che per la salute". I quattro motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, non sono fondati. Il procuratore dell'INPS costituendosi in giudizio, una volta rilevato che le disposizioni di legge richiamate dal ricorrente non erano direttamente applicabili ai pensionati di vecchiaia (già esposti al rischio di malattia nel settore amianto per oltre dieci anni) aveva precisato che, tuttavia, la domanda del EL avrebbe potuto essere accolta dall'Istituto sulla base di una interpretazione estensiva delle stesse norme. Con questa premessa, il procuratore dell'INPS aveva dichiarato che l'Istituto era disposto а liquidare quanto dovuto per differenze di ratei di pensione al ricorrente. Pur a fronte di tale esplicito riconoscimento, il RE di Mondovì non aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ma aveva condannato 1'INPS a riconoscere il diritto alla ricostituzione della pensione con arretrati. Tale decisione era stata impugnata solo dall'Istituto, che aveva contestato secondo il ricorrente per la 8 prima volta in grado di appello esclusivamente il fondamento della domanda del ricorrente. Osserva il Collegio: il ricorso in appello dell'Istituto avversO la decisione di primo grado comportava impugnazione della sentenza del RE, della quale si chiedeva il completo riesame. L'appello, infatti, dà adito al giudizio di secondo grado, nel quale il giudice non deve limitarsi alla verifica della conformità a diritto della sentenza appellata, dovendo invece prendere in esame nuovamente la lite, sia pure nell'ambito delle censure sollevate dall'appellante. Sotto altro profilo, la volontà della parte di impugnare nella sua globalità la sentenza di primo grado non richiede di essere espressa attraverso formule sacramentali, essendo invece sufficiente, ai sensi dell'art. 342 codice di procedura civile, che siano ancorché sommariamente, spiegate le ragioni dell'impugnazione, sì da consentire al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per le quali si è formulato il gravame (Cass. S.U. 22 luglio 1993 n. 8181, Cass. 2 marzo 1999 n. 1760). Tra l'altro, il RE di DO non aveva affatto 9 pronunciato la cessazione della materia del contendere (sugli effetti di una tale pronuncia cfr. comunque Cass. S.U. n. 1048 del 28 settembre 2000), ma aveva reso una pronuncia di merito, condannando l'Istituto alla ricostituzione della posizione pensionistica dell'assicurato. Si trattava, pertanto, di una in tutto difforme dalle richieste del pronuncia procuratore dell'INPS. Tale pronuncia era stata ritualmente impugnata dal solo Istituto, essendosi il EL limitato a richiedere la conferma della decisione di primo grado. Quanto all'interesse dell' Istituto ad impugnare la decisione di primo grado, è solo da ricordare che 10 INPS ha addirittura escluso che il suo procuratore riconoscere il fondamento della potesse validamente pretesa avversaria, essendo privo di apposita procura "ad hoc". In ordine a tale circostanza, l'attuale ricorrente non ha fornito (né richiesto di fornire) prova contraria. Deve pertanto riconoscersi l'interesse dell'Istituto a proporre appello, escludendosi sotto altro profilo - che il Tribunale sia incorso nel vizio di ultrapetizione denunciato. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, ai fini della sussistenza dell'interesse ad 10 impugnare una sentenza, rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte (Cass. 18 marzo 1999 n. 2494). Tra l'altro, la pronuncia del primo giudice non si limitava, come da richiesta dell'INPS, a constatare semplicemente la cessazione della materia del contendere, ma in stridente contrasto con le conclusioni rassegnate dalle parti entrava nel merito della controversia, condannando 1'INPS al pagamento differenze di pensione già maturate ed alladelle ricostituzione della posizione assicurativa dell'assicurato. Quanto all'errore di fatto, compiuto dal Tribunale nella sentenza impugnata (in merito alle effettive posizioni processuali ed alle conclusioni adottate dalle parti nel giudizio di primo grado), deve riconoscersi che lo stesso non può avere alcuna influenza pratica ai fini della decisione, una volta che si sia escluso il vizio di ultrapetizione e riconosciuto, invece, l'interesse ad appellare dell'Istituto.. Deve, tra l'altro, sottolinearsi che non è stato 11 neppure dedotto che 1'Istituto, successivamente alla decisione di primo grado, abbia fatto acquiescenza alla pronuncia di condanna, mediante un comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di impugnare. Quanto al merito della vicenda, il Collegio ritiene di aderire alle numerose decisioni di questa Corte che hanno escluso dal beneficio in questione i soggetti i quali, come il ricorrente, alla data di entrata in vigore della legge citata, risultavano già titolari di pensione di vecchiaia (tra le tante, cfr. Cass. nn. 13786 del 2001, 13195 del 2001, 5764 del 2001, 1976 del 2001, 10557 del 2000, 6858 del 1999, 6849 del 1999, 6829 del 1999, 6445 del 1999, 5652 del 1999, 9491 del 1998, 7407 del 1998, 6620 del 1998, 6605 del 1998). In base а tali, conformi, decisioni di questa Corte, l'esclusione dei pensionati di vecchiaia (come di quelli di anzianità o di inabilità) dai benefici sopra indicati non contrasta con le finalità generali del legislatore, evidenziate dalla Corte Costituzionale in una recente sua decisione (sentenza n. 5 del 2000). Tra _'altro, nell'art.13 della legge n. 257 del 27 marzo 1992 nel testo di cui all'art.l del decreto legge 5 giugno 1993 n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271 manca qualsiasi 12 indicazione circa i modi, i tempi e le regole per un ricalcolo delle pensioni già liquidate. Di più, l'eventuale estensione ai già pensionati di un beneficio inesistente all'epoca della liquidazione avrebbe dovuto essere prevista espressamente, per poter validamente derogare al principio della normale irretroattività della legge, di cui può dirsi esplicazione la regola generale per cui la pensione deve essere liquidata sulla base delle disposizioni vigenti all'atto del conseguimento del diritto. Infine, deve riconoscersi che tale esclusione non si pone neppure in contrasto con i principi desumibili dagli articoli 3 e 38 della Costituzione, dato che il beneficio in esame, in quanto pur sempre finalizzato al miglioramento della posizione pensionistica, può ben essere limitato a coloro che -secondo una valutazione di competenza del legislatore- abbiano maggiore necessità di incrementare l'anzianità assicurativa e contributiva (escludendo coloro che abbiano già in passato maturato i requisiti richiesti). Tale interpretazione, segnala da ultimo Cass. 13195 del 2001 citata, trova un indiretto, ma esplicito riscontro nella disposizione di cui all'art.80, comma 25, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), la quale prevede, in caso di rinuncia all'azione 13 proposta da lavoratori cessati dal lavoro prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, l'estinzione del relativo giudizio e la compensazione delle spese processuali: oltre che l'irrepetibilità dei relativi importi indebitamente corrisposti dall'INPS ai "titolari di pensione interessati". Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. codice di procedura civile, non essendo le pretese del ricorrente manifestamente infondate e temerarie.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002. IL CONSIGL стали IL PRESIDENTE вашеCottonphanelle fectíma mvi hum. IL CANCELLIERE Bepositato in Cancelleria oggi, 23 MAR. 2002 менеLET T IL CANCELLIERE 14