Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di interpretazione di contratti collettivi deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., anche il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, costituito da un successivo accordo che intervenga a prevedere e disciplinare per la prima volta un profilo professionale introdotto nella vigenza del precedente contratto collettivo (successivamente alla stipula dello stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA VINCENZO - Presidente -
Dott. LUPI FERNANDO - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA GIOVANNI - Consigliere -
Dott. BALLETTI BRUNO - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
VIGILANZA MONDIALPOL TORINO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Alcide Dogliotti del foro di Torino e Vito Bellini del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma via Orazio n. 3.
- ricorrente -
contro
ST DO E NG EL, elettivamente domiciliato in Torino, Piazza XVIII dicembre n. 7, presso lo studio dell'avv. Mario Bassi, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine al controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 681 dell'8/6/1998 - RG 598/1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2000 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Nicola Marchese (per delega dell'avv.to Vito Bellini). Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, ed in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore di Torino, depositati il 17/6/95 e il 13/12/95 TA AT ed NI LE, nonché altri lavoratori, convenivano in giudizio la Vigilanza Mondialpol Torino s.r.l.
I ricorrenti deducevano di essere stati assunti in data 14/04/94, con inquadramento nel IV livello del vigente CCNL del settore e di essere stati addetti alla sala conta, ed adibiti allo svolgimento di mansioni amministrativo - impiegatizie, che consistevano nella presa in carico dei plichi sigillati, nella apertura degli stessi e delle buste in essi contenute (mentre le telecamere registrano sia in video che a voce tali operazioni), nella verifica che il numero delle buste corrispondesse a quello riportato sul plico, nella verifica e contazione del numero delle banconote, del loro importo e della loro corrispondenza ai dati annotati sulla busta, nella suddivisione delle banconote in tagli, nell'inserimento nel terminale dei dati relativi alle operazioni compiute, nella fascettazione delle banconote divise per gruppi di cento, nella indicazione degli assegni, del loro numero e del loro importo.
Quindi, richiamando le mansioni così svolte, i ricorrenti chiedevano al Pretore del Lavoro di Torino il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati nel IV livello super dell'allora vigente CCNL per dipendenti da istituti di Vigilanza Privata con il conseguente migliore trattamento economico retributivo.
La Vigilanza Mondialpol Torino s.r.l. si costituiva ritualmente Il Pretore di Torino rigettava le domande.
Il Tribunale di Torino, pronunciandosi in sede di appello, in riforma della sentenza pretorile, accoglieva le domande proposte dai lavoratori.
A fondamento della decisione il Tribunale osservava che il CCNL del 91, applicabile all'epoca di svolgimento delle mansioni in questione, non prevedeva la posizione lavorativa, ricoperta dai ricorrenti, di "addetti alla sala conta", che era stata infatti introdotta successivamente alla stipula del contratto collettivo suddetto. Quest'ultimo prevedeva nel 4^ livello, con riferimento alle mansioni impiegatizie o amministrative, l'attività di "inserimento di dati informativi", mentre includeva nel 4^ livello super gli "impiegati o contabili d'ordine che operano anche con l'ausilio dei terminali". Rilevava che la posizione lavorativa di addetti alla sala conta, ricoperta dai dipendenti in questione, non si esauriva nell'inserimento dati, concretizzandosi soprattutto nel maneggio denaro, e non poteva pertanto essere riferita al 4^ livello di inquadramento, mentre l'unica posizione lavorativa alla quale sembrava rapportabile era quella dell'impiegato d'ordine prevista dalla declaratoria del 4^ livello super.
Riteneva priva di significato, ai fini della decisione della causa, la previsione della successiva contrattazione collettiva del 95, che aveva inquadrato la figura dell'addetto alla sala conta nel 4^ livello, trattandosi di disposizione non retroattiva. Avverso tale pronuncia la Vigilanza Mondialpol Torino s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato tre motivi, ed illustrato con successiva memoria.
TA AT ed NI LE resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il lo motivo del ricorso la Vigilanza Mondialpol Torino s.r.l. denuncia omessa e insufficiente motivazione circa l'inquadramento dei resistenti nel superiore livello contrattuale. In particolare la società si duole che il giudice del merito, dopo aver correttamente individuato le mansioni svolte dagli attuali controricorrenti, non ha poi spiegato le ragioni per le quali tali mansioni andavano riferite al 4^ livello super, non avendo esaminato e valutato la differenza qualitativa che giustifica la distinzione fra i due livelli in questione, ed in relazione alla quale le mansioni di fatto svolte vanno inserite nell'uno o nell'altro di essi, ed avendo attribuito la qualifica superiore per il solo fatto dell'espletamento di mansioni impiegatizie d'ordine, senza considerare che anche gli addetti all'inserimento dati informativi di cui al 4^ livello vanno inquadrati fra gli impiegati d'ordine.
La censura in esame implicitamente denunzia, unitamente al vizio di motivazione, la violazione dei criteri interpretativi. Con il 2^ motivo del ricorso la società, nel denunciare contraddittoria motivazione circa il contenuto dei livelli di inquadramento contrattuale, lamenta che il giudice del merito ha erroneamente individuato il contenuto mansionistico riferibile al 4^ livello super, non avendo considerato che il maneggio denaro, che non è attività qualitativamente riferibile al "contabile" (di cui al 4^ livello super), non è di conseguenza riferibile neppure alla equivalente figura dell'impiegato d'ordine di 4^ livello super, come invece immotivatamente ritenuto.
Con il 3^ motivo del ricorso la società lamenta la violazione dell'art 1362 cc e ss in merito alla interpretazione del contratto collettivo.
La società in particolare si duole che il Tribunale,
nell'interpretare il CCNL del 91, non abbia considerato che, poiché la figura dell'addetto alla sala conta non era stata prevista ne' contemplata da tale contrattazione, essendo stata introdotta successivamente, acquisiva rilevanza interpretativa il comportamento successivo delle parti, concretizzatosi nell'inquadrare nel 4^ livello la figura dell'addetto alla sala conta, allorché, in sede di stipula del CCNL del 95, era stata per la prima volta disciplinata tale figura professionale.
Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie il contratto collettivo del 1991 prevede al 4^ livello, nel settore amministrativo, il profilo dell'"addetto all'inserimento dei dati informativi". Prevede poi al 4^ livello super la figura del "contabile o impiegato d'ordine che operi anche con l'ausilio di terminali".
Si tratta di previsioni entrambe riguardanti posizioni contrattuali riferibili alla ampia categoria dell'"impiegato d'ordine" (anche sub specie, nel 4^ livello super, di "contabile").
Il contratto collettivo in esame non prevedeva la posizione lavorativa (poi ricoperta dagli attuali controricorrenti) di addetto alla sala conta. Tale posizione lavorativa viene infatti introdotta durante la vigenza del contratto, e viene dalla azienda riferita al 4^ livello.
Al fine di valutare la correttezza o meno dell'inquadramento imposto dall'azienda, il giudice del merito ha percorso il seguente iter argomentativo: ha rilevato che la figura dell'addetto alla sala conta non poteva essere riferito alla figura dell'"addetto all'inserimento dei dati informativi", in quanto l'attività del primo non si esauriva nell'inserimento dei dati informatici, ma comportava una serie di ulteriori attività, concretizzantesi nel maneggio di valori.
Ha quindi ritenuto che tale attività non poteva che essere rapportata a quella propria dell'impiegato d'ordine (non del contabile, non trattandosi di attività di contabilità, ma di contazione) che opera con l'ausilio di terminali.
Tale argomentare, oggetto della censura di cui al 1^ e al 2^ motivo, viola i criteri interpretativi della disciplina collettiva in tema di inquadramento, ripetutamente individuati da questa Corte. È evidente che la figura dell'addetto alla sala conta non può essere inquadrata in quella dell'"addetto all'inserimento dei dati informativi", trattandosi di due profili professionali diversi. Ma ciò non basta ad escluderne la riferibilità al 4^ livello. Si è detto che sia il 4^ livello, che il 4^ livello super riguardano figure professionali riferibili alla categoria dell'impiegato d'ordine.
La distinzione fra i due livelli trova evidentemente giustificazione in una differenza qualitativa fra l'uno e l'altro.
Nel momento in cui viene introdotta una nuova figura professionale, e sorge controversia circa la riconducibilità della stessa all'uno o all'altro livello di inquadramento, compito del giudice è quello di evidenziare i caratteri distintivi e le differenze qualitative, fra l'uno e l'altro, e quindi accertare a quale di essi sia riferibile, in relazione al proprio contenuto professionale, la nuova figura introdotta.
Nel caso di specie il giudice del merito si è limitato ad escludere che la nuova figura professionale fosse inquadrabile nel 4^ livello, evidenziando la non riconducibilità della nuova figura professionale a quella dell'"addetto all'inserimento dati informativi", ed osservando che l'attività dell'addetto alla sala conta non si esaurisce in quella di inserimento dati, senza considerare che la questione non è quella di stabilire se la nuova posizione professionale coincida nei contenuti specifici con quelle già esistenti (ed anzi ciò dovendosi escludere, proprio in considerazione del fatto che si tratta di una nuova posizione professionale), ma è quella di accertare se le attività proprie del profilo introdotto (genericamente riferibili a quelle dell'impiegato d'ordine) siano qualitativamente equivalenti a quelle che caratterizzano il 4^ livello ovvero a quelle che caratterizzano il 4^ livello super.
Tale indagine interpretativa è stata del tutto omessa. Il giudice del merito peraltro, nell'interpretare la disciplina contrattuale, ha ritenuto di non dover tener conto (3^ motivo del ricorso) del successivo comportamento delle parti, manifestatosi, all'atto della stipula del nuovo contratto collettivo, con il quale le mansioni in questione sono state esplicitamente inquadrate nel 4^ livello.
Al riguardo va osservato che sullo specifico problema la difforme giurisprudenza di questa Corte ha in talune decisioni escluso che il contratto collettivo successivo possa interferire nella interpretazione di quello precedente (Cass. n. 1887/1990; Cass. 5782/1998). La Corte ha motivato l'orientamento in questione sostenendo che non può interpretarsi una clausola contrattuale mediante la corrispondente, ma differente, clausola del contratto collettivo successivo, sul rilievo che la seconda dovrebbe costituire una interpretazione autentica della prima, idoneo a rivelare la comune intenzione delle parti. E ciò in quanto ciascun contratto collettivo è autonomo rispetto al successivo, ed ognuno frutto di specifici accordi, spesso contrastati e laboriosi, nell'ambito dei quali ciascuna pattuizione è nuova rispetto a quelle del precedente contratto e non interpretativa delle stesse.
Premesso che l'orientamento richiamato (già contraddetto da Cass. 5367/1985) appare superato dalle più recenti decisioni di questa
Corte (Cass. 1311/2000), va osservato che, comunque, anche a voler seguire detto orientamento, nei termini in cui esso è espresso, non può tuttavia escludersi che singole previsioni del contratto collettivo possano avere, in determinate circostanze, valenza interpretativa di pattuizioni del precedente contratto collettivo (ciò peraltro è oggi espressamente previsto dallo stesso legislatore all'art. 68 bis, comma 2^, D.Lgs. 3/2/1993 n. 29, introdotto dall'art. 30 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 80). Nel caso di specie si è verificato, come si è visto, che uno specifico profilo professionale, non contemplato neppure implicitamente dal contratto collettivo (in quanto relativo ad attività all'epoca non svolta delle imprese del settore interessato), sia stato poi introdotto nel periodo di vigenza del contratto.
Poiché le norme contrattuali relative alla classificazione del personale e ai livelli di inquadramento e alle qualifiche vengono formulate tenendo conto, in modo implicito ovvero esplicito, dei profili mansionistici, e quindi delle attività, che caratterizzano il settore operativo al quale la contrattazione collettiva fa riferimento, l'inserimento di un profilo professionale nuovo, in quanto non contemplato e non previsto dalla contrattazione collettiva, può certo determinare difficoltà interpretative, dovendo individuarsi il relativo inquadramento con riferimento a norme contrattuali nella cui formulazione non si era tenuto conto della posizione lavorativa in questione.
In relazione a tale nuovo profilo, nel caso di specie, la prima esplicita manifestazione della volontà delle parti contrattuali si rinviene nel 1^ contratto collettivo successivo alla introduzione del profilo stesso. Tale comportamento, sebbene riferito al nuovo contratto collettivo, assume indubbiamente valenza interpretativa al fine di individuare la volontà delle parti, anche con riferimento alla interpretazione delle norme del precedente contratto nella parte in cui individuavano i livelli di inquadramento in relazione alle mansioni ad essi riferibili.
Nel caso di specie non si tratta infatti di una clausola contrattuale successiva che disciplina la stessa situazione oggetto della corrispondente clausola del precedente contratto collettivo (così che, secondo la giurisprudenza richiamata, non sarebbe invocabile una valenza interpretativa, dovendosi ritenere trattarsi di una nuova clausola di un nuovo contratto, che prevede una nuova ed eventualmente diversa disciplina), ma si tratta di un comportamento successivo alla stipula del (precedente) contratto, e riguardante una situazione che non era stata esplicitamente disciplinata dal contratto, in quanto intervenuta in epoca successiva alla sua stipulazione.
La situazione in tal senso intesa appare pienamente riferibile alla previsione di cui all'art 1362 cc, laddove prevede che "per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto".
Anche sotto tale profilo il ricorso, laddove si duole che il giudice del merito non abbia valutato, nell'interpretare il contratto, il successivo comportamento delle parti, appare fondato. Il ricorso merita dunque accoglimento;
e per l'effetto la sentenza va cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte di appello di Torino, la quale si atterrà ai seguenti principi di diritto:
a) Ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua della disciplina collettiva regolatrice del concreto rapporto di lavoro, il giudice del merito deve in primo luogo identificare i requisiti di appartenenza ai singoli livelli di inquadramento contrattuale interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., deve poi individuare le caratteristiche delle mansioni di fatto esercitate e deve infine confrontare le caratteristiche così accertate con le astratte previsioni del contratto collettivo verificando la riconducibilità delle mansioni alla qualifica rivendicata. b) In tema di interpretazione di contratti collettivi, deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1362 secondo comma cod. civ, anche il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, costituito da un successivo accordo che intervenga a prevedere e disciplinare per la prima volta un profilo professionale introdotto nella vigenza del precedente contratto collettivo (successivamente alla stipula dello stesso).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
Cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2001