Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 193, comma terzo, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e non un'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione sanzionata con la mera chiusura dell'istituto, lo svolgimento presso un istituto di cura medico-chirurgica di attività medico-specialistiche ulteriori a quelle già autorizzate. (Fattispecie nella quale, all'interno di un ambulatorio medico polispecialistico, autorizzato per attività di analisi e radiologia, venivano praticate prestazioni sanitarie ulteriori, non comprese tra quelle autorizzate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2009, n. 46463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46463 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 04/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1909
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 21831/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO LU nato il [...];
avverso la sentenza del 10.3.2009 del GIP del Tribunale di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni de P.G., Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore, avv. Romano Alberto, che ha chiesto l?accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 10.3.2009 il GUP del Tribunale di Roma condannava NO LU, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di Euro 300,00 di ammenda per il reato di cui al R.D. 27 luglio 193, n. 1265, art. 193 per avere, quale legale rappresentante della "Nike 85 srl" e della "LU NO snc" con sede in Roma via F.P. da Cherso 10, aperto e mantenuto in esercizio un ambulatorio medico polispecialistico senza la prescritta autorizzazione dell?Autorita?
amministrativa competente".
Riteneva il Tribunale che, per la natura e le caratteristiche dell?attivita? svolta nei locali di via da Cherso, fosse necessaria l?autorizzazione (che peraltro era stata richiesta dopo l?accertamento effettuato da tecnici della ASL). Dalle risultanze processuali era emerso, infatti, che in detti locali, oltre alle attivita? autorizzate (analisi e radiologia), venivano svolte anche altre attivita? mediche specialistiche. ME OL aveva ribadito il contenuto dell?informativa, specificando che nella struttura operavano vari specialisti in stanze riportanti il logo Marilab, che era unica la reception, che, come mezzi strumentali, erano stati rinvenuti un ecografo, un cicloergometro, apparecchi per elettrocardiogramma. Tali accertamenti, secondo il GIP, trovavano conferma in una prova documentale inconfutabile (nel corso della visita ispettiva veniva infatti acquisito un depliant contenente l?illustrazione delle strutture gestite dal "Gruppo Marilab" e tra esse figurava anche il poliambulatorio di via Da Cherso - a fol. 30 e 31 veniva indicata l?attivita? polispecialistica svolta. In presenza di siffatte risultanze le dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa risultavano inverosimili o addirittura false. 2) Propone ricorso per Cassazione il difensore del NO, denunciando, con il primo motivo, la mancanza, contraddittorieta? e manifesta illogicita? della motivazione.
Dalle testimonianze di GA OS e EL MO emerge chiarissimamente che, da oltre trenta anni, nella struttura operavano in via autonoma degli specialisti, estranei all?attivita?
ed alla gestione della societa? "Gamma" e ?Nike 85" (avevano stipulato contratti di locazione e fatturavano direttamente ai pazienti). Il Tribunale ha ritenuto tali dichiarazioni false e simulati i contratti di locazione sulla base del contenuto del depliant pubblicitario. La funzione pubblicitaria e divulgativa puo?, pero?, nei limiti del lecito, giustificare una difformita? veniale dalla reale consistenza del servizio o del prodotto offerto. Il depliant aveva il solo scopo di fornire un?immagine di efficienza ed in particolare la completezza dei servizi offerti, per cui, in mancanza di riscontri, non puo? avere alcun valore neppure indiziario. Peraltro come emerge dalle autorizzazioni prodotte all?udienza del 10.2.2009, le attivita? specialistiche riportate nell?opuscolo risultavano tutte autorizzate. Le contrarie affermazioni del Tribunale non trovano quindi riscontro nelle risultanze processuali ed integrano il vizio di travisamento del fatto.
Con il secondo motivo denuncia la inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche.
La finalita? della normativa contestata riguarda l?osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza, tanto che la violazione delle prescrizioni contenute nell?autorizzazione attribuisce al prefetto (ora sindaco) la possibilita? di ordinare la chiusura della struttura. Le uniche norme che prevedono una sanzione per le variazioni relative alle prestazioni specialistiche erogate, rispetto a quelle autorizzate, sono disciplinate dalla legislazione regionale. Nel caso di specie non puo? quindi trovare applicazione la normativa contestata, (anche a voler ammettere che siano state praticate prestazioni non comprese tra quelle autorizzate). Ogni variazione in termini di prestazioni sanitarie offerte, prevede solo la chiusura da parte del sindaco della struttura, ma non certo la sanzione penale. Chiede, pertanto, l?annullamento della sentenza impugnata.
3) Il ricorso e? infondato e va, pertanto, rigettato. 3.1) Il primo motivo e? inammissibile.
Come ha ribadito piu? volte questa Corte "alla luce della nuova formulazione dell?art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimita? sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia:
a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell?applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilita? logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6A, 15 marzo 2006, ric. Casula;
Cass. sez. 1^ n. 42369/2006). "Non e?, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilita? ne? che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione piu? persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l?analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l?individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente piu? significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un?unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E?, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l?esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l?intero ragionamento svolto dal giudicante e determinare al suo interno radicali incompatibilita?, cosi? da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6A, 15 marzo 2006, ric. Casula). Il giudice di legittimita? e?, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, e? destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralita? di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralita? di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimita? resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l?autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perche? ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita?
esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell?ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalita? e di capacita? di rappresentare e spiegare l?iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. (cfr. Cass. sez. 1 n. 42369/2006 cit.). Puo? quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell?art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8 "mentre non e? consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimita? di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e?, invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (cfr. Cass. sez. 5 n. 39048 del 25.9.2007). E? stato quindi ulteriormente ribadito che, in sede di giudizio di legittimita?, "la Corte di Cassazione investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia, non erroneamente interpretato ma indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - puo? nei limiti della censura dedotta, verificare l?eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformita? tra i risultati obbiettivamente derivanti dall?assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto" (Cass. sez. 4 n. 21602 del 17.4.2007). 3.1.1) Il GIP, con argomentazioni assolutamente coerenti ed immuni da palesi illogicita? ha ritenuto sulla base di un esame accurato delle risultanze processuali che, oltre alle attivita? autorizzate (analisi e radiologia), venissero svolte altre attivita? medico - specialistiche.
Tanto emerge, secondo il GIP, da una serie di elementi convergenti, quali la presenza nella struttura di vari specialisti che operavano in stanze riportanti il logo Marulab, l?esistenza di un?unica reception, il rinvenimento di mezzi strumentali (quali un ecografo, un cicloergometro, apparecchiature e elettrocardiogramma), estranei alla branche autorizzate. Il riscontro definitivo agli accertamenti svolti presso la struttura e? rappresentato da una prova documentale:
ero stato infatti rinvenuto un depliant con l?illustrazione dell?attivita? polispecialistica svolta nella struttura. Siffatta prova documentale costituisce quindi non l?unico elemento, come sostenuto dal ricorrente, su cui e? fondata la pronuncia di condanna, ma il riscontro a tutti gli altri elementi acquisiti ed in precedenza evidenziati.
Con il ricorso vengono riproposte doglianze, gia? esaminate e disattese con motivazione puntuale ed ineccepibile da parte del GIP, fondate su una diversa e piu? favorevole al ricorrente interpretazione delle risultanze processuali.
Il GIP in proposito ha evidenziato correttamente che le dichiarazioni rese dai testi addotti dalla difesa, oltre ad essere inverosimili, contrastano con le oggettive risultanze degli accertamenti svolti nella struttura.
Del resto, ha sottolineato il GIP, il NO era talmente persuaso della necessita? di autorizzazione per le altre attivita? mediche specialistiche svolte nella struttura, che ne faceva richiesta dopo gli accertamenti dei tecnici della ASL.
3.2) La necessita? dell?autorizzazione e? prevista espressamente dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193, comma 1, secondo cui "Nessuno puo? aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico...senza speciale autorizzazione del prefetto (competenza specificamente trasferita alle regioni ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4,. 1, comma 2, lett. e); in precedenza, per quanto riguarda gli ambulatori, la competenza al rilascio era stata gia? attribuita al sindaco dal D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, art. 23 con obbligo di comunicazione del provvedimento entro otto giorni al prefetto, il quale, sentito il medico provinciale, poteva annullarlo entro i 20 giorni), il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanita? (ora ASL).
Come emerge chiarissimamente anche dalla necessita? del parere "sanitario" l?autorizzazione richiesta non riguarda solo (come sostiene il ricorrente) l?osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza ed e? sanzionata penalmente dal medesimo art. 193, comma 3.
Non c?e? dubbio che l?attivita? polispecialistica svolta nella struttura (diversa rispetto a quella di analisi e radiologia) venisse esercitata senza autorizzazione.
Non pertinente pertanto e? il richiamo alla mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell?atto di autorizzazione, di cui all?art. 193 cit., comma 4.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2009