Sentenza 22 maggio 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione, potendo quest'ultima determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione di tipo utilitaristico. (Fattispecie relativa a prestazioni sessuali richieste da un insegnante ad alcune studentesse, in cambio di agevolazioni nelle relative interrogazioni).
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- 1. Concussione: indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in soggezioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione.(Fattispecie relativa a sottufficiale dei Carabinieri che aveva prospettato ad un dirigente di una struttura pubblica conseguenze negative qualora non avesse scelto un immobile di proprietà di un suo amico quale sede dell'ente - Cassazione penale , sez. fer. , 08/08/2019 , n. 38658). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. fer. , 08/08/2019 , n. 38658 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in …
Leggi di più… - 2. Concussione: per il tentativo è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condottaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la penale responsabilità di un insegnante di scuola il quale aveva prospettato ai propri alunni l'attribuzione di un voto negativo in occasione degli scrutini del trimestre, qualora essi non avessero acquistato un libro di poesie, indicato dal docente medesimo - Cassazione penale , sez. VI , 01/04/2014 , n. 25255). Vuoi saperne di più sul reato di …
Leggi di più… - 3. Concussione: sussiste se il P.U. evoca l'esercizio di poteri spettanti alla sua amministrazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima Configura un abuso della qualità, necessario ad integrare il reato di concussione, l'evocazione dell'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione di riferimento del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa ad un consigliere comunale che, per convincere le persone offese ad accettare le sue illecite pretese, aveva manifestato la possibilità di interferire presso il competente amministratore comunale per favorire la definizione di una pratica riguardante abusi edilizi - Cassazione penale , sez. VI , 13/01/2017 , n. 8512). Fonte: CED Cassazione Penale 2018 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 13/01/2017, (ud. …
Leggi di più… - 4. Concussione: i favori sessuali rientrano nella nozione di utilità contemplata dalla normaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, i favori sessuali rientrano nella nozione di utilità, dovendosi ritenere che gli stessi rappresentano comunque un vantaggio per il pubblico funzionario che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione. (Fattispecie relativa ad un dirigente scolastico che, abusando dei suoi poteri, aveva tenuto una condotta discriminatoria e prevaricatrice nei confronti di un'insegnante al fine di costringerla a concedergli favori sessuali, senza riuscire nel suo intento per i reiterati dinieghi della persona offesa - Cassazione penale , sez. VI , 13/11/2015 , n. 48920). Fonte: CED Cassazione Penale 2016 Vuoi saperne di più sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2009, n. 30764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30764 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2009 |
Testo completo
307 64 / 09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/05/2009
SENTENZA
N. 7043/ 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott. MANNINO SAVERIO FELICE CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. COLLA GIORGIO " N. 003087/2007 11
3. Dott. ROTUNDO VINCENZO
4.Dott.CARCANO DOMENICO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) RD AN N. IL 03/12/1946
avverso SENTENZA del 31/10/2006
CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CARCANO DOMENICO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PENALI UFFICIO COPIE PENALI UFFICIO COPIE PENALI Richiesta copia studio dat Sig IL SOLE 24868 Richiesta copia studio Richiesta copia studio Richiesta copia studio dal SigANSA daisy Δες dai S ITALIA OSS! 1.77 per diritti per diritti 1.77 per dirigle, 1,77 per diritti & 1.77 23/7/08 1123/7/09 11 23/7/09 23/7/09 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE
che ha concluso per il rigetto del ricorso toUdito, per la parte civile, 1'Avv.t. Suiseppe Covino
Uditoil difensore Avv. to A buRico Villani He
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g Ritenuto in fatto
1.- Alessandro CA impugna la sentenza in epigrafe indicata che, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato responsabile soltanto del delitto di tentata concussione per avere compiuto, abusando della sua qualità e dei suoi poteri di insegnate presso l'istituto tecnico “
Fortunato" di Avellino, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere le studentesse EN IU e NN ET a promettergli indebitamente prestazioni a sfondo sessuale, per ottenere agevolazioni nelle interrogazioni se avessero consentito alle anzidette prestazioni. 1.1. La Corte territoriale ha disatteso lele.gensure articolate con l'atto d'appello ed di ha ritenuto configurabile in fatto ed in diritto/solo reato/tentata concussione.
Ad avviso del giudice d'appello, quanto riferito dalle persone offese, circa la reiterazione, l'insistenza e il tenore delle espressioni usate, dimostra la serietà delle proposte rivolte loro dal docente.
Non incidono sulla concreta consistenza dell'atteggiamento del docente i rilievi della difesa secondo cui tale comportamento manifestava solidarietà con gli studenti le frasi rivolte alle ragazze non erano altro che espressione disinvolte e goliardiche. In relazione a Quanto riferito dalle due ragazze, circa le condotte del docente, il giudice d'appello richiama la ricostruzione operata con la sentenza di primo grado nella parte in cui si pone in rilievo che le circostanze de quibus trovano riscontro in altre dichiarazioni e in una registrazione delle due studentesse che rendono veridico l'episodio dalle stesse raccontato.
La mancanza di solidarietà nei confronti delle due persone offese e, nel contempo, di riprovazioni nei confronti del docente non sminuiscono il significato del narrato delle due ragazze.
Il giudice d'appello, attraverso le espressioni usate da altri studenti, dà conto dell'ambiente in cui la vicenda si è verificata;
ambiente poco incline alla solidarietà e tendente all'accettazione passiva dei comportamenti dell'imputato. Il docente, consapevole dell'ambiente in cui era inserito, non ha avuto esitazione alcuna a
D pronunciare le frasi riferite dalle ragazze anche alla presenza di altri studenti e ciò esclude che le frasi sia state pronunciate per "scherzo".
La pena è in concreto adeguata - come ridefinita in due anni di reclusione, dopo l'assoluzione per gli episodi di violenza sessuale a norma dell'art.530, comma 2 c.p.p. - tenuto conto della gravità dei fatti e del luogo in cui furono commessi e della qualità dei
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protagonisti.
2. La difesa del ricorrente deduce:
- nullità della sentenza per violazione dell'art.83 e 601, comma 4,c.p.p. in relazione all'art. 178 dello stesso codice, poiché la Corte d'appello ha proceduto al giudizio senza tenere conto delle nullità del decreto di citazione per la mancata notifica della citazione al ministero della pubblica istruzione in qualità di responsabile civile costituito nel giudizio di primo grado;
- nullità della sentenza per violazione degli artt. 178 lett c), 419 e 438 c.p.p. per la mancata indicazione nell'avviso di udienza preliminare della facoltà dell'imputato di accedere ai riti alternativi.
Violazione degli artt.56 e 317 c.p. e 192 c.p.p. e illogicità della motivazione.
L'affermazione di responsabilità è sorretta da una motivazione assolutamente carente e illogica che non ha tenuto conto delle contenuto delle testimonianze poste a base della 7 decisione di primo grado.
Non è stata effettuata una attenta verifica della denuncia delle ragazze anche in considerazione del fatto che le accuse rivolte al docente di indebite richieste sessuali avrebbero dovute essere poste a raffronto con i risultati scolatici non lusinghieri di entrambe.
Non è stato considerato inoltre, come emerso dalle dichiarazioni assunte dai carabinieri, che le frasi sono state pronunciate in aula alla presenza di tanti studenti e, come tali, non avrebbero potuto essere considerate serie.
2 La sentenza impugnata per il ricorrente denota vizi logici ictu oculi percepibili che, come tali, non danno conto del convincimento espresso. Manca il percorso logico seguito per valutare l'attendibilità delle due ragazze.
Vi è una palese violazione dell'at.192 c.p.p. poiché è mancata una globale valutazione degli elementi di prova volti a verificare la fondatezza dell'accusa.
Il ricorrente pone in evidenza elementi che rendono non attendibile le dichiarazioni qualsdella studentessa IU, in ordine alle fille audice d'appello ha espresso il proprio convincimento di attendibilità perché coincidenti con quanto riferito dalla teste ET.
Ma ciò non avrebbe potuto essere avvalorato come riscontro, tenuto conto che entrambe t hanno solidarizzato nel loro intento persecutorio, riferendo episodi smentiti da altri testimoni. Il ricorrente pone in rilievo che le registrazioni, effettuate della due studentesse, non avrebbero potuto costituire riscontro alle loro affermazioni, i quanto entrambe provocato il professore CA con richieste particolari e impertinenti, mentre avevano appare evidente che CA ha sempre smorzato ogni discorso.
Molto probabilmente, per altre voci che compaino nella registrazione, la stessa avrebbe dovuto essere ritenuta manomessa e non affidabile.
Le dichiarazioni delle due persone risultano essere state smenti da quanto riferito da altri studenti circa il comportamento solo scherzoso di CA.
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In conclusione, il giudice d'appello ha fatto esclusivo riferimento all'attendibilità delle due ragazze, senza tenere conto di una adeguata e coerente motivazione in ordine al preteso tentativo di coartazione psicologica richiesto per la configurazione del tentativo di concussione.
3.Tale è le sintesi ex art. 173, comma 1, c.p.p. dei termini delle questioni poste.
Considerato in diritto
1.Il primo motivo è infondato. Questa Corte si è espressa nel senso che l'omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile che, presente nel giudizio di primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza, integra una nullità a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata (Sez.IV, 21 novembre 2007, dep.
23 novembre 2008, n. 3462)
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato per la semplice ragione che l'imputato ha richiesto e ottenuto il giudizio abbreviato e ciò denota l'inesistenza di pregiudizio.
Peraltro, il Giudice delle leggi si espresso nel senso della manifesta infondatezza della questioni di legittimità costituzionale dell'art. 419 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che egli ha la facoltà di richiedere i riti alternativi del giudizio abbreviato e del patteggiamento, previsti dagli artt. 438 e 444 del medesimo codice. Infatti, con riferimento ad analoghe questioni, la
Corte, ha ripetutamente affermato che l'omessa previsione dell'avvertimento circa la facoltà di chiedere i riti alternativi nell'avviso dell'udienza preliminare non viola gli artt.
3 e 24 Cost., in quanto l'informazione è comunque assicurata dalla presenza obbligatoria e dall'assistenza del difensore, essendo il termine di decadenza dalla menzionata facoltà
posto all'interno di un'udienza a partecipazione necessaria, sia essa dibattimentale o preliminare. Neppure la medesima disposizione viola l'art. 111 Cost., atteso che il diritto di difesa va inteso anche come possibilità di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore, e che tale diritto risulta violato in ogni caso in cui, ai fini dell'esercizio di facolta processuali come quella in esame che comportano la cognizione di
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elementi tecnici rientranti nelle specifiche competenze professionali del difensore>>, venga posto soltanto all'imputato e non anche al difensore, un termine di decadenza decorrente dalla notificazione dell'atto processuale, *(in relazione alla mancata previsione della facoltà di richiedere i riti alternativi nell'avviso di udienza rauche preliminare fordinanze n. 309 del 2005, n. n. 8 del 2007).
4 3. Le altre censure, oltre a proporre questioni relative a scelte di merito al limite della inammissibilità, non hanno giuridico fondamento per gli aspetti riguardanti la contestata riconducibilità della condotta al delitto di concussione, anziché a quello di meno grave di istigazione alla corruzione di cui al quarto comma dell'art.322 c.p..
In realtà, il ricorrente ripropone questioni di diritto e censure riguardanti la ricostruzione della vicenda alle quali i giudici di merito, di primo e secondo grado, hanno fornito riposte plausibili e giuridicamente corrette.
La Corte d'appello ha condiviso e fatto proprie le scelte interpretative del primo giudice, là dove ha posto in risalto che gli elementi contestati nell'ipotesi d'accusa hanno trovato specifico fondamento nelle dichiarazioni delle ragazze e negli specifici riscontri che, con rigore, i giudici di merito hanno posto descritto.
L'inquadramento giuridico della condotta prescinde - come correttamente posto in risalto dalla Corte di merito - dalla prospettiva di eventuali benefici nelle valutazioni di profitto alla carriera, tenuto conto delle concreta formulazione delle richieste rivolte in più occasioni e riferite non soltanto dalle ragazze, bensì riscontrate dalle acquisizioni di ulteriori elementi.
La ipotesi ricostruttiva riproposta con il ricorso è stata esclusa da entrambi i giudici di merito i quali sono pervenuti ad una plausibile conclusione, mediante una motivata analisi dei singoli elementi di prova, come si è già descritto in narrativa.
In termini pressoché uniformi, questa Corte si è espressa nel senso che ai fini della qualificazione giuridica della condotta concussiva non è di per sé decisivo l'eventuale vantaggio che ne deriva dall'accettazione della illiceità proposta del pubblico ufficiale, essendo determinante soltanto la esistenza o meno di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.
La condotta costrittiva (o, ancor più, quella induttiva), può estrinsecarsi semplicemente in una pressione psicologica sul soggetto passivo a sottostare a una ingiusta richiesta, essendo l'oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa, e non l'effetto psicologico che eventualmente da esso consegue, configurabile come parte integrante della fattispecie criminosa, Pertanto, chi é costretto o indotto a dare o a promettere indebitamente una utilità in conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non deve necessariamente trovarsi in uno stato soggettivo di timore, potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione utilitaristica (Sez. VI, 17 febbraio 2000, Cascini, rv. 217116).
In applicazione di tali principi di diritto, non è da revocare in dubbio la configurazione del delitto previsto dagli articoli 56 e 317 c.p. allorché la condotta del pubblico ufficiale sia astrattamente idonea a determinare uno stato di soggezione, anche se in concreto tale risultato non si produca per le resistenze del soggetto passivo, in quanto assume rilievo il rapporto tra la volontà dei soggetti e, in particolare, la oggettiva esternazione di un volontà che sia espressione di un abuso di qualità o di potere del pubblico ufficiale.
Nel nostro caso, i giudici di merito hanno ampiamente dato conto, nelle rispettive conformi decisioni, che quanto riferito dalle persone offese, circa la reiterazione,
l'insistenza e il tenore delle espressioni usate, dimostra la serietà delle proposte rivolte loro dal docente. Il docente, consapevole dell'ambiente in cui era inserito, non ha avuto esitazione alcuna a pronunciare le frasi riferite dalle ragazze anche alla presenza di altri studenti e ciò esclude che le frasi sia state pronunciate per "scherzo".
4. Il ricorso è, dunque, infondato e, a norma dell'art.616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento. :
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì il ricorrente a rimborsare ad entrambe le parti civili costituite le spese del grado, che si liquidano per ciascuna di esse in € 1.500, oltre IVA e CPA
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanni De Roberto Domenico Carcano halterаё DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 LUG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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