Sentenza 8 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2003, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2003 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . B N E ) . E E 1 9 N C 9 O A 1 I - P Z 1 I A 1 R - D REPUBBLICA ITALIANA T 1 S 2 I E . G C L I E R 9 D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 U A I E D G E 6 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto T 4 ERZA CI E0 3 5 1 0 E . N N E T . S sentenza T T E R / 03 S giudice A I ( pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magis@rati: R.G.N.13304/01 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Michele VARRONE Cron. 8043 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 18/11/02 Dott. Donato CALABRESE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MULTIASS ASSICURAZIONI, ora UNIASS ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del procuratore speciale Michele Corbo, in forza di procura notarile 13 dicembre 2000 Notaio L. Ferraguto di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, via Marco Attilio n. 14, presso l'avv. Mario Matticoli, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IO AL, intimato avverso la sentenza del Giudice di pace di Lan ciano n. 24/2001 del 5 dicembre 2000 13 marzo 2001 (R.G. 2228 2002 623/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 novembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. M. Matticoli, per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Orazio Frazzini che ha concluso chieden- ' do la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - 31 agosto 1998 IO AL con- Con atto 25 veniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Lan- ciano la MULTIASS Assicurazioni chiedendone, in via principale, la condanna al pagamento della somma di lire 1.850.000 o quella maggiore o minore, nei limiti della somma di lire 2 milioni e, comunque, nei limiti di competenza del giudice adito, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo, in via subordinata, la restituzione del premio pagato, pari a lire 1.500.000. Esponeva l'attore di avere stipulato, in data 7 aprile 1997, con la Tritapepe Assicurazioni di Lancia- broker della MULTIASS Assicurazioni, una polizza in- no, fortuni individuali, che il 19 agosto 1997 esso conclu- dente aveva riportato per infortunio sportivo, la di - storsione del ginocchio sinistro, con sospetta lesione 2 del menisco radiale, che la società convenuta aveva in- formato esso concludente di non potere riconoscere il richiesto indennizzo perché esso attore, in sede di stipula della polizza aveva taciuto e negato circostan- ze quali sinistri pregressi e polizze stornate da altre assicurazioni. Costituitasi in giudizio la convenuta resisteva al- la avversa domanda, chiedendone il rigetto e instando perché fosse dichiarata invalida e inefficace e legit- timamente annullata la polizza invocata ex adverso, con esonero dell'assicuratore dal rimborso del premio, ex art. 1892 c.c. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito giudice con sentenza 5 dicembre 2000- 13 marzo 2001 riconosceva la validità e efficacia della polizza infortuni stipu- lata il 7 aprile 1997 e condannava la MULTIASS al paga- mento della somma di lire 1.850.000 in favore dell' at- tore «quale premio per l'infortunio per cui è causa≫ oltre interessi dal giorno della diffida al soddisfo, ma nei limiti di lire due milioni. Per la cassazione tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 maggio 2001 la MULTIASS ASSICURAZIONI, ora UNIAS ASSICURAZIO- NI. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Il proposto ricorso è inammissibile. Come osservato sopra contro la stessa parte conve- nuta l'attrice aveva formulato, tra l'altro, la seguen- te domanda ... condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di lire 1.850.000 od a quella somma maggiore o minore, nei limiti della som- ma di lire 2.000.000 e comunque nei limiti di competen- za del giudice adito, e che eventualmente dovesse ri- sultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo ... ». È palese, pertanto, che nella specie non si è a fronte a sentenza resa dal giudice di pace in causa di valore sino a lire due milioni, suscettibile di ricorso per cassazione, ma a sentenza di valore superiore, im- pugnabile, come tale esclusivamente con l'appello. Per determinare il valore di una causa incardinata dinanzi al giudice di pace, infatti, al fine di stabi- lire se debba esser decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., in quanto non eccedente i due mi- lioni, occorre avere riguardo alle norme che discipli- nano la competenza per valore, contenute negli articoli da 10 a 14 e 16, 17 c.p.c. (Cass. 28 agosto 2000 n. 11203). Pacifico quanto sopra e non controverso che nella specie l'attore aveva chiesto la condanna della conve- 4 nuta al pagamento della somma di lire due milioni ... oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo o, comunque, nei limiti di compe- tenza del giudice adito»> è di palmare evidenza che la controversia aveva un valore superiore a lire due mi- lioni, tenuto presente, da un lato, che a norma dell'art. 10, comma 2, c.p.c. gli interessi scaduti e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale» (cfr. Cass. 14 aprile 2000 n. 4850; Cass. 15 maggio 1998 n. 4901; Cass., sez. un., 11 febbraio 1998 n. 1441), dall'altro, che il giudice di pace competente «per le cause relative a beni mobili di va- lore non superiore a lire cinque milioni» per cui la domanda nei limiti di competenza del giudice adito»>, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., deve ritenersi di valore pari al limite massimo della competenza del giudice adito, che, per quanto riguarda il giudice di pace è, per il disposto dell'art. 7 c.p.c., di lire cinque mi- lioni (e per le controversie in tema di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di trenta milioni) (Cass. 12 luglio 2000 n. 9262; Cass., sez. un., 30 giugno 1999, n. 372). Irrilevante, ancora, al riguardo, per pervenire a una diversa conclusione è la circostanza che il giudice a quo abbia limitato la propria pronunzia a lire 5 1.850.000 oltre interessi «nei limiti, però, di lire 2 milioni così come esplicitamente richiesto». La domanda, infatti come osservato sopra aveva un valore comunque eccedente i due milioni di lire, ed è irrilevante, al fine della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile il contenuto concreto della decisione adottata dal giudice a quo, dovendosi avere riguardo, come prescrive il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 10 c.p.c., esclusivamente al petitum un., 14 dicem- della domanda introduttiva (Cass., sez. bre 1998 n. 12542). Pacifico quanto precede, ritenuto che nelle specie si è a fronte a controversia di valore superiore a lire due milioni, è evidente - come anticipato - che la sen- tenza gravata doveva essere impugnata con appello e non con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 339, com- ma 2, c.p.c. Nulla sulle spese di lite, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese 6 Così deciso in Roma, nella camera la terza sezione civile della Corte giorno 18 novembre 2002 il Consigliere relatore est. lefen fler il Presidente di consiglio del- di Cassazione, il RE C1 Depositata in Cascelleria 8.03.03 1000 IL CANC GC1 Dott.ssa Aiello 4 O 7 L ) L 3 . E O N B C , E 1 A 9 P 7 I 1 - D 1 T 1 E - A 1 C R I 2 T . S D I L U G I 9 E 3 G R E A E 6 D N . 4 E . T T T S N I T E ( R S E A