Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 2 6 1 8 0.1 IN NOME POPALO IT ANO PM MA DICASSAZIONE LA COR Oggetto assistenza sociale;
SEZIONE LAVORO Lavoro interessi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 10721/9 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.5168 Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 07/12/00 DI LELLA weConsigliereDott. Raffaele CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studić 19 SENTENZA dal Sig. -SOLE-24.08 per diritti L. KO sul ricorso proposto da: # 23 FEB. 2001 IL CANCELLIERE MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CC SA;
- intimata avverso la sentenza n. 22385/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/12/97 R.G.N. 33816/95; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5243 udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Federico -1- ROSELLI;
udito l'Avvocato SABELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con sentenza del 1 dicembre 1997 il Tribunale di Roma, pronunciando in grado di appello nella controversia vertente fra il Mini- stero dell'interno ed EL IC, ed avente ad oggetto un'indennità d'accompagnamento, riget- tava l'impugnazione del Ministero quanto al cumulo di rivalutazione ed interessi, escludendo che lo art. 16, comma 6, 1. 30 dicembre 1991 n. 412 si applicasse ai crediti di assistenza sociale;
che contro questa sentenza il Ministero dello interno ricorre per cassazione mentre l'intimata non si è costituita.
Considerato che
col primo motivo il Ministero lamenta la violazione dell'art. 16 cit., secondo lo ✓ applicabile anche ai crediti assistenziali;
che in tal senso si è espressa la Corte costituzionale con la sent. n. 196 del 1993 onde il motivo dev'essere accolto;
che resta assorbito il secondo e subordinato motivo;
che, non occorrendo nuovi accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. il Ministero va condannato a corri- spondere l'indennità rivalutata, insieme agli 3 interessi, soltanto per i ratei maturati fino al 31 dicembre 1991, mentre per il periodo successivo il cumulo è escluso;
che sulle spese del giudizio di cassazione non deve provvedere ai sensi dell'art. 152 disp. si att. cod. proc. civ. mentre le statuizioni dei giudici di merito sulle spese possono essere confermate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, deci- dendo nel merito, condanna il Ministero dello interno a corrispondere ad EL IC, a decorrere dal 31 dicembre 1991, la maggior somma tra rivalutazione ed interessi legali sui ratei dell'indennità d'accompagnamento; conferma le sta- tuizioni dei giudici di merito sulle spese;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000 3 3 I Presidente: 5 0 . 1 II Cons. estensore: Teen N . T 3 A R 7 S - A S ' 8 L A - I L T 1 D , E 1 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA , A D S O I E E L S P L G S N O G E I B E S N Depositata in Cancelleria I L I G D A O A A O A L T T L D S T E O I E Oggi, 23 FEB. 2001 D , R P I O M D R I T O A S I D G E E IL COLLABORATORE R T N E S DI CANCELLERIA E O N E *