Sentenza 11 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2003, n. 5719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5719 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 05 7 19/03 Composta dagli Ill.mi gg.ri agistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 21753/00 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Cron. 12770 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. 1563 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 18/12/2002 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UFFICIO FALLIMENTARE U.S LIVORNO SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore Rag. Stefano Giovachini pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso l'avvocato FERDINANDO BARUCCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI BONDI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SANPAOLO IMI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente indomiciliato ROMA VIA PUCCINI 10, presso l'avvocato GIANCARLO FERRI, che lo all'avvocato LIVIO presenta e difende unitamente 1 BAGLINI, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 1159/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 28/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Angelini per delega dell'Avvocato Barucco che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'avvocato Ferri che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 228/98 del 17.3./26.3.98, IL TRIBUNALE DI Livorno rigettava la domanda proposta, con atto del gennaio '91, dalla Curatela del fallimento U.S. Livorno s.p.a in liquidazione nei confronti dell'Istituto Bancario S. PA di Torino, avente ad oggetto la richiesta di condanna del convenuto alla re- stituzione della somma di L. 698.604.000, oltre acces- sori, per quanto complessivamente portato su diversi assegni bancari, ed altre operazione, tratti i primi e 2 poste in essere le altre, sul conto corrente intestato alla società in bonis, da tale PA SA, il quale aveva compiuto siffatte operazioni in forza di delega non valida, in quanto conferitagli dall'amministratore delegato e non dal consiglio di amministrazione della società, organo deputato ad hoc, in violazione dello statuto sociale, e, comunque, inopponibile alla massa perchè priva di data certa anteriore al fallimento. Il primo giudice, nel contraddittorio del convenu- to, preso atto che la curatela aveva abbandonato la do- manda relativa alla declaratoria d'invalidità della de- lega per contrarietà alla norma statutiaria, Osservava che la domanda attrice, da qualificarsi (non revocato- ria), a diretta alla dichiarazione d'inopponibilità al fallimento della delega in contestazione ed alla resti- tuzione delle somme di cui il delegato aveva disposto, non era fondata poiché, quand' anche la delega fosse stata ritenuta priva di data certa, e perciò, ammesso e non concesso che il SA fosse un falsus procurator, le operazioni da lui effettuate erano state ratificate dalla società, che nulla aveva eccepito all'atto di ri- cevimento degli estratti conto, e le aveva perciò con- validate. Rilevava in proposito che gli organi gestori della società dovevano ritenersi consapevoli degli atti di disposizione compiuti dal SA, avendo più volte 3 mantenuto in sospeso alcuni assegni firmati dal predet- to, in attesa della reintegra della provvista. Contro questa sentenza la curatela fallimentare proponeva appello in data 23.9.98, lamentando che non vi era stata suddetta ratifica, sia perchè essa, ex art non può riguardare atti, come l'emissione di1399 c.C., assegni, non aventi natura di negozi giuridici, sia perché necessitava della forma scritta ad substantiam, sia perchè essa era, comunque, priva di data certa;
la delega, inoltre, era stata rilasciata in violazione 好 dell'art.17 dello statuto societario, che postulava la preventiva approvazione degli organi federali, nella specie mancante. Nel contraddittorio dell'appellata divenuta S. Pao- lo IMI, la corte di merito rigettava il gravame. Osser- vava che la delega controversa, ancorché non registra- ta, doveva ritenersi munita di data certa perché indi- cata negli estratti conto trasmessi dalla banca alla società. Confermava la decisione impugnata nella parte in cui aveva affermato esservi stata ratifica dell'operato del delegato SA, che non necessitando di forma scritta, era avvenuta per facta concludentia. In ordine all'eccezione riguardante la mancata approva- zione dell'atto da parte del CONI ai sensi della norma statutaria, sosteneva che essa era stata data per pre- 4 supposta all'atto del rilascio della delega e della stipula del contratto di conto corrente, il che aveva ingenerato nell'istituto di credito la ragionevole con- vinzione della sua esistenza. La società, peraltro, non aveva neppure fornito la prova che la richiesta di ap- provazione fosse stata trasmessa all'organo tutorio né che questo fosse intervenuto in merito.. Contro questa sentenza la curatela del fallimento U.S. Livorno ha proposto ricorso per cassazione artico- lato in cinque motivi. La banca intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE лишер Col 1° motivo la curatela lamenta violazione all'art. 360 n. 3dell'art. 2704 C.C., in relazione c.p.c,., e lamenta che la corte di merito ha ritenuto che la delega bancaria sia fornita di data certa, con conseguente sua opponibilità alla procedura, pur in di- fetto di formale registrazione o di altro fatto che ab- bia stabilito egualmente l'autenticità della formazione del documento rispetto al fallimento. Il giudice di me- rito non ha fatto buon governo dei principi elaborati, anche dalla giurisprudenza, nell'interpretazione della norma in discussione, che lascia all'interprete decide- re se un fatto, diverso da quelli indicati, sia proban- te, ma postula, in ogni caso , che si tratti di fatti 5 certi e che non richiedano un giudizio di verosimi- glianza. L'invio degli estratti conto, che rappresenta a giudizio della corte territoriale, tale fatto proban- te, non è circostanza utile a sostanziare detto requi- sito, poichè, peraltro, non è neppure provato, ma stato desunto dall'esistenza stessa del conto corrente, né presuppone necessariamente un collegamento temporale successivo rispetto alla delega bancaria, in quanto il potere delegato non esclude il potere di firma del de- legante. R Il resistente Osserva sia che la circostanza del ricevimento degli estratti conto, oltre che consolidata nella prassi, è pacifica in causa, sia che comunque, rappresenta uno e non l'unico elemento ritenuto risolu- tivo dalla corte di merito, valutato congiuntamente agli altri esposti in sentenza. Jenunce Col 2° motivo il ricorrente lamenta insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'at. 360 n. 5 c.p.c., e lamenta che la corte ha ritenuto pacifica la registrazione della dele- ga, in contrasto con le prove documentali. La mancata registrazione è piuttosto un dato paci- E' solo indiziario l'interpello da parte della fico. banca dei suoi organi gestori allorchè ai suoi sportel- li pervenivano assegni privi di copertura, e comunque, non è certa la relazione di tale circostanza con la de- lega in contesa. Il resistente rileva che la decisione impugnata af- ferma piuttosto il contrario, e la doglianza è, piutto st frutto di una sua lettura sbrigativa. Col 3° motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 1399 co. 1 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., dolendosi del fatto che la corte territoriale ha ritenuto effettuata la ratifica della delega per facta concludentia, ancorché tale ratifica necessitasse di forma scritta, riferendosi all'emissione di assegni. Il resistente ribatte che l'atto non postula la forma scritta ad substantiam. Col 4° motivo il ricorrente denunzia violazione della medesima norma sostanziale, osservando che la de- lega stata ritenuta opponibile all'ufficio fallimen- tare, terzo, pur ostandovi il disposto dell'art. 1399 co. 3° c.c. che esclude comunque che la ratifica abbia effetto nei confronti del terzo, qual è il fallimento. Il resistente deduce l'inammissibilità del motivo, di difficile lettura. Col 5° motivo il ricorrente denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per aver la corte di merito dimostrata, sulla base di "ritenuto sufficientemente 7 una sola circostanza priva del carattere di gravità, e con motivazione contraddittoria, l'approvazione dell'accensione del conto corrente, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, da parte degli organi tutori delle attività sportive (CONI)", avendola la banca data per presupposta. Anzitutto non è spiegato perché une ra- gionevole convinzione possa surrogare la prova, ed, inoltre, in applicazione dei principi in materia di di- stribuzione dell'onere della prova, nella specie, aven- do l'attore dedotto l'inopponibilità del documento, spettava al convenuto dare la prova dell'esistenza del- la condizione contestata. مسلية Il resistente che la doglianza è rimasta priva di supporto probatorio. Il primo motivo è infondato. La decisione impugnata si fonda su due rationes de- cidendi, entrambe impugnate: per un verso la corte di merito, infatti, ha ritenuto pacifica la ricezione da parte della società degli estratti conto contenenti la descrizione delle operazioni compiute, da cui era OV- viamente agevole desumere l'esistenza della delega, per altro verso ha affermato che la società titolare del conto, in quanto non mosse obiezioni o rilievi, ratifi- cò tacitamente l'operato del delegato. La prima argomentazione poggia sulla corretta let- 8 tura del dato normativo di riferimento, contenuto nell'art. 2704 CO. 1 C.C, che consente all'interprete di desumere il requisito della data certa della scrit- tura privata nei confronti dei terzi in via succedanea, nel caso in cui difettino gli altri requisiti postula- ti, da "altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento". Il giudice di merito, essendo pacifica la mancata registrazione della delega, dato questo che smentisce appieno la fondatezza anche del secondo motivo del ri- corso in esame, ha desunto dall'indagine sugli elementi probatori portati al suo vaglio che suddetto "altro fatto" fosse acquisito in causa, avendolo identificato con la circostanza indicata. In linea di stretto dirit- to ha, dunque, dato puntuale e corretta applicazione alla previsione normativa applicata, che ha interpreta- to secondo il suo chiaro tenore letterale, confermato dall'ermeneusi condotta da questa Suprema Corte anche che, con antico e fermo indirizzo, ha sostenuto che il requisito in esame si determina, mancando i fatti dai quali è presunto in senso assoluto ex lege, con la pro- va di altro fatto, la cui valutazione è liberamente ri- messa al giudice del merito, che può desumerla anche da mere presunzioni allorché la scrittura sia invocata co- me mero fatto storico (c.f.r.Cass.n. 868/95, 13813/01, 9 3024/02). Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie nel qua- le la data della delega è stata oggetto d'indagine si soli fini della sua opponibilità e non certo allo scopo di verificarne la validità per fini connessi alla sua esistenza giuridica, che è questione estranea all'oggetto della controversia come risultante dal the- ma decidendum introdotto, sopra riferito. L'apprezzamento, esclusivo nel merito, del giudice che ha emesso la decisione impugnata, non è stato cen- surato sotto il profilo del difetto di motivazione e non può pertanto essere altrimenti sindacato (cfr. Cass. n. 5502/94). Il carattere assorbente di tali considerazioni ren- de superfluo l'esame del terzo e quarto motivo, che ri- guardano l'altra ratio decidendi, che nell'economia della decisione impugnata non દે risultata utile, non avendo autonoma funzione. Il quinto motivo è inammissibile poiché contiene, sotto la veste del vizio di legittimità enunciato, una chiara critica alla valutazione del fatto in esso de- dotto, di cui si lamenta in sostanza la mera erroneità. La corte territoriale ha sostanzialmente tratto il convincimento che l'approvazione dell'accensione del conto corrente da parte del CONI fosse data per presup- 10 posta, dal fatto che il ricorrente non ha provato né di averla chiesta né di aver ottenuto una qualunque rispo- sta da parte dell'ente tutorio Questo percorso logico non disvela il vizio denunciato, ma appare piuttosto razionale e coerente sul piano motivazionale. Appare, piuttosto, evidente, che il ricorrente ha inteso, in effetti, contestare nel merito tale apprez- zamento perché fondato su una ricostruzione che esso non condivide ed in tesi non è corretta, donde il suo tentativo di introdurre l'indagine sul merito che in questa sede è, però, preclusa. Tanto premesso, il ricorso devesi rigettare con le conseguenze di legge in ordine al governo delle spese. POM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- CASSAZIONE presso l'Agenzia gamento delle spese che liquida in Euro 11.200,00 di 15.07.03. cui Euro 200,00 per esborsi, Euro 10.000,00 per onora- rio e Euro 100 00 per spese forfettarie.1000,00 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Saggio Maria Rosaria Cultrera Tutluo CANCELLIERE MPR 2003 Andria Blanchi IL CANCELLIERE 11