Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5002
CASS
Sentenza 8 aprile 2002

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Massime1

Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato un'indicazione erronea del numero dei contributi versati, il danno subito dal lavoratore è riconducibile a responsabilità contrattuale dell'istituto, in quanto derivante dalla inosservanza del generale obbligo dell'ente previdenziale, ex art. 54 legge n. 88 del 1989, di informare l'interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, ove questi ne faccia richiesta. Ne consegue l'esonero del danneggiato dall'onere di provare la colpa dell'autore del fatto dannoso - salva la dimostrazione, da parte dell'istituto, della non imputabilità dello stesso al proprio comportamento - ma non dalla prova del nesso causale fra l'evento dannoso e l'erronea indicazione fornita dall'INPS (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da lavoratore autonomo che, in conseguenza dell'erronea indicazione, per difetto, della contribuzione versata, aveva lamentato di non aver potuto usufruire del diritto a pensione già maturato e di aver dovuto continuare la propria attività lavorativa onde conseguire la pensione).

Commentario1

  • 1Credito professionale, prescrizione presuntiva triennale, società, inapplicabilità, ratioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 luglio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5002
Data del deposito : 8 aprile 2002

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