Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato un'indicazione erronea del numero dei contributi versati, il danno subito dal lavoratore è riconducibile a responsabilità contrattuale dell'istituto, in quanto derivante dalla inosservanza del generale obbligo dell'ente previdenziale, ex art. 54 legge n. 88 del 1989, di informare l'interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, ove questi ne faccia richiesta. Ne consegue l'esonero del danneggiato dall'onere di provare la colpa dell'autore del fatto dannoso - salva la dimostrazione, da parte dell'istituto, della non imputabilità dello stesso al proprio comportamento - ma non dalla prova del nesso causale fra l'evento dannoso e l'erronea indicazione fornita dall'INPS (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da lavoratore autonomo che, in conseguenza dell'erronea indicazione, per difetto, della contribuzione versata, aveva lamentato di non aver potuto usufruire del diritto a pensione già maturato e di aver dovuto continuare la propria attività lavorativa onde conseguire la pensione).
Commentario • 1
- 1. Credito professionale, prescrizione presuntiva triennale, società, inapplicabilità, ratioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 luglio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5002 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CITTÀ DELLA PIEVE 19, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MARTINO, che lo rappresenta e difende per proc. spec. dep. il 25/01/02 Rep. N. 19530.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 316/99 del Tribunale di PRATO, depositata il 22/05/99 R.G.N. 1605/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito l'Avvocato BOTTIGLIERI per delega MARTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Prato l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Prato con cui era stato condannato al risarcimento del danno in favore di IZ LO e quindi conveniva in giudizio l'assicurato, per sentir rigettare la sua domanda per difetto dei presupposti, o in via gradata per la riduzione della stessa.
Lo ZI contrastava la domanda ed il Tribunale, con sentenza del 23/4-22/5/99, confermava la decisione impugnata, rilevando che corretta era l'interpretazione pretorile dell'art. 54 L. n. 88 del 1989, secondo cui non c'era distinzione alcuna fra atti aventi natura certificativa ed atti invece che ne erano sprovvisti;
la norma faceva obbligo agli enti previdenziali di comunicare agli interessati i dati richiesti, senza prevedere alcuna forma speciale ed assegnava alla comunicazione valore certificativo della situazione ivi descritta, non prevedeva una forma speciale per la richiesta dell'assicurato e quindi era infondata la pretesa dell'Istituto di considerare gli estratti contributivi rilasciati allo sportello, su domanda dello IZ, privi del valore certificativo;
da qui derivava la responsabilità dell'Istituto per i danni cagionati dall'inesattezza dei dati comunicati all'interessato.
In ordine al nesso di causalità materiale fra il comportamento colposo dell'INPS e l'evento dannoso, si doveva rilevare che inesatta era l'affermazione dell'appellante secondo cui mancava la prova del danno: il lavoratore in ogni caso poteva continuare ad esplicare la sua attività di artigiano, percependo contestualmente la pensione dovutagli in base all'anzianità maturata;
la circostanza che per i lavoratori autonomi la pensione di anzianità fosse cumulabile col reddito da lavoro, senza obbligo di cancellazione dall'albo, avvalorava l'intenzione addotta dallo IZ di ottenere la pensione non appena ne avesse avuto diritto;
ne' poteva imporsi all'interessato l'obbligo di presentare cautelativamente la domanda di pensione, ai fini di un eventuale ricorso in caso di reiezione. Non sussisteva quindi un fatto colposo dell'assicurato che avesse concorso alla produzione del danno.
Il danno risarcibile era stato correttamente individuato dal Pretore, senza la decurtazione del valore capitale della maggiore prestazione con seguita con decorrenza dal 1/3/94, in quanto detta maggiorazione era conseguente alla ulteriore contribuzione nel frattempo versata dall'interessato per la prosecuzione dell'attività lavorativa e quindi per un fatto indipendente dall'evento produttivo del danno: anche se lo IZ avesse conseguito la pensione con decorrenza dal 1992, lo stesso avrebbe potuto continuare a lavorare e versare i contributi per conseguire una pensione d'importo maggiore. L'appello quindi doveva essere rigettato.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS, fondato su un solo motivo.
Resiste lo IZ con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 54 L. n. 88 del 1989, ed art. 1175, 1227, 1324, 1362 e ss., 1375 e 2043 c.c.
(art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che la responsabilità dell'Istituto è inesistente, essendo evidente la riconoscibilità dell'errore nel quale l'INPS era incorso nel comunicare all'interessato un numero di contributi settimanali inferiore a quelli effettivamente accreditati;
per converso, deve essere riconosciuta la responsabilità dell'assicurato per violazione della ordinaria diligenza in ordine alla mancata verifica dell'esattezza della comunicazione dell'INPS.
A fronte di una elencazione di dati contributivi riconoscibile come insufficiente, lo IZ, pur consapevole di avere maturato il requisito contributivo, ha omesso di esperire i rimedi necessari per la correzione della propria posizione contributiva pur disponendo egli del libretto personale rilasciato dall'Istituto e dell'estratto conto annualmente consegnato dal datore di lavoro. Peraltro, non è verosimile che l'interessato non sapesse o non ricordasse di avere lavorato, in epoca anteriore al 1960, alle dipendenze di terzi per 205 settimane (oltre due anni) e non per 89 settimane, con un minimo di attenzione lo IZ avrebbe potuto far correggere l'erronea comunicazione dall'INPS. In ogni caso sfornito di prova è il preteso nesso causale fra il comportamento dell'INPS e la decisione di desistere dal proposito di presentare domanda di pensione. La sentenza sul punto è errata e deve essere cassata.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, nell'ipotesi di errata comunicazione in eccesso del numero dei contributi versati (quindi di danno subito dall'interessato per la interruzione del versamento della contribuzione e la prestazione di domanda di pensionamento) ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui l'errore dell'Istituto "è riconducibile a responsabilità contrattuale dell'INPS, in quanto derivante dalla inosservanza del generale obbligo, ex art. 54 L. n. 88 del 2989, dell'Ente previdenziale di informare l'interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, ove questi ne faccia richiesta. Ne consegue l'esonero del danneggiato dall'onere di provare la colpa dell'autore del fatto dannoso, che è presunta - salva la dimostrazione, da parte dell'Istituto, della non imputabilità dello stesso al proprio comportamento - ma non della prova del nesso causale fra l'evento dannoso e la erronea indicazione fornita dell'INPS" (Cass. n. 6865 del 19/5/2001). Questo principio della responsabilità contrattuale dell'INPS, pienamente condiviso dal Collegio, è stato ribadito in altre pronunce di questa Corte (n. 6995/2001 e n. 2867/2001) ed è applicabile anche al caso di specie, in cui il danno deriva da un'errata comunicazione, in difetto, del numero dei contributi accreditati. Gravava quindi sull'INPS l'onere della prova liberatoria, ma lo stesso non l'ha fornita, limitandosi ad eccepire in questa sede la responsabilità dell'assistito per non essersi accorto dell'errata registrazione di contribuzione risalente ad epoca anteriore al 1960, a distanza di oltre trent'anni, e quindi per non essersi attivato per farlo correggere.
Congrua e convincente è la motivazione del Tribunale sulla natura certificativa degli estratti contributivi rilasciati dall'INPS su richiesta dell'interessato, sul nesso di causalità fra il comportamento colposo dell'Istituto e l'evento dannoso, nonché sull'ammontare del danno;
si tratta di in un accertamento di fatto incensurabile in questa sede e quindi il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 23,47, oltre ad Euro 1,500/00 per onorario. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002