Sentenza 19 maggio 2001
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una indicazione erronea del numero dei contributi versati, il danno subito dall'interessato in conseguenza della interruzione della corresponsione dei contributi e della domanda di pensionamento presentata nel convincimento della sussistenza del requisito contributivo richiesto per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico è riconducibile a responsabilità contrattuale dell'INPS, in quanto derivante dalla inosservanza del generale obbligo, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989, dell'ente previdenziale di informare l'interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, ove questi ne faccia richiesta. Ne consegue l'esonero del danneggiato dall'onere di provare la colpa dell'autore del fatto dannoso, che è presunta - salva la dimostrazione, da parte dell'Istituto, della non imputabilità dello stesso al proprio comportamento - , ma non dalla prova del nesso causale tra l'evento dannoso e la erronea indicazione fornita dall'INPS. Al riguardo, l'asserito danno non può essere posto in nesso causale con un evento, quale il pensionamento, che non si sia realizzato al momento in cui sia stata comunicata, da parte dell'Istituto, la rettifica della erronea informazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2001, n. 6865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6865 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VILLA REDENTE, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GARLATTI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9161/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 16/09/98 R.G.N. 960/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 gennaio 1997 Redente Villa conveniva in giudizio davanti al Pretore di Milano l'INPS chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
Il Villa esponeva a fondamento della domanda di avere svolto lavoro subordinato dal 1^ maggio 1949 sino al 31 dicembre 1953 e lavoro come imprenditore artigiano dal 1^ gennaio 1964 al 31 dicembre 1992.
In data 11 ottobre 1988 egli aveva presentato all'Istituto domanda di anzianità esplorativa.
In data 29 maggio 1989 l'INPS sede di Milano gli aveva comunicato che gli risultavano accreditati n. 1522 contributi per l'a.g.o. e n. 1192 contributi per la gestione autonoma artigiani. Aveva, perciò, continuato a svolgere la propria attività lavorativa di artigiano sino al 31 dicembre 1992 al fine di conseguire l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione.
In data 18 novembre 1993 aveva nuovamente presentato domanda di pensione all'INPS, il quale con provvedimento del 18 aprile 1994 gli respingeva la domanda dichiarando che per il diritto a pensione mancavano ancora 250 contributi, nonostante che a lui sulla base della precedente comunicazione risultasse già maturato il diritto alla pensione.
La pensione gli era stata liquidata con decorrenza dal 1^ gennaio 1995 dopo l'avvenuto accredito dei contributi mancanti, versati per un importo di L. 2.824.200.
Con sentenza in data 18 giugno 1997 il pretore rigettava la domanda.
A seguito di appello dell'assicurato il Tribunale di Milano riformava la sentenza pretorile condannando l'INPS al pagamento della somma di L. 2.824.200, oltre l'ulteriore somma di L. 12.000.000, valutata in via equitativa, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione. Osservava il giudice di merito che la natura contrattuale del rapporto assicurativo rendeva l'INPS responsabile per l'erronea comunicazione fornita all'assicurato e che tale responsabilità non andava imputata all'Istituto soltanto in presenza di una comunicazione macroscopicamente errata. Da ciò il Tribunale traeva la conclusione che il lavoratore avesse diritto alla somma di lire 2.824.200, quale rimborso dei contributi versati volontariamente, nonché alla somma di lire 12.000.000 per il mancato reddito dal 18 novembre 1993 (data di presentazione della domanda) sino al 1^ gennaio 1995 (data di decorrenza della pensione), oltre interessi e rivalutazione.
Ricorre per cassazione l'INPS con unico articolato motivo. Resiste l'assicurato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 54 della legge n. 88 del 1989 degli artt. 1175, 1227, 1324, 1362 e segg., 1375 c.c. nonché omessa e insufficiente motivazione, deduce che, giusta quanto aveva deciso il Pretore, l'errore dell'Istituto era divenuto riconoscibile per l'assicurato (che aveva presentato ricorso in via amministrativa contro i provvedimenti dell'Istituto con i quali erano stati rettificati i dati contenuti nella prima errata comunicazione) ancor prima che egli prendesse la decisione di mettersi in pensione. In ogni caso, aggiunge l'Istituto ricorrente, l'assicurato non aveva dimostrato il nesso di causalità tra l'erronea comunicazione del 29 maggio 1989 e i danni subiti.
Il ricorso è fondato.
È, intanto, da premettere che la fattispecie in esame rientra non già in una ipotesi di responsabilità extra- contrattuale (per la quale il danneggiato, ai fini del conseguimento del risarcimento del danno, ha l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore del danno, il danno subito, il suo ammontare e il nesso di causalità tra il comportamento dell'autore del danno e il danno stesso) bensì in una ipotesi di responsabilità contrattuale (per la quale il danneggiato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore del danno, essendo presunta quanto meno la colpa, concretizzantesi nell'inosservanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale, ma ha pur sempre l'onere di provare il comportamento dell'autore dell'illecito, la sussistenza del danno e il nesso di causalità tra il danno e il comportamento dell'autore dell'illecito). Ciò nonostante, il Tribunale non aveva considerato se l'INPS si fosse liberato dalla presunzione di colpa a suo carico in relazione alla non contestata circostanza che esso aveva comunicato all'assicurato la rettifica dei dati errati contenuti nella prima comunicazione del 29 maggio 1989 con provvedimenti che erano stati oggetto di ricorsi amministrativi da parte dell'assicurato. Tale circostanza potrebbe dimostrare che il danno lamentato dal Villa poteva esser dipeso non già da un fatto imputabile all'Istituto ma allo stesso assicurato e cioè alla sua libera scelta, a seconda che la comunicazione di rettifica dell'errore sia stata portata a conoscenza dell'assicurato prima o dopo la presentazione della domanda di pensionamento non più revocabile.
"L'asserito danno non si può porre in nesso di causalità con un evento (pensionamento) che non si sia realizzato al momento in cui sia stata comunicata la rettifica dell'erronea informazione, la cui eliminazione o, comunque, l'eliminazione dell'affidamento che può riporsi su essa fa venir meno l'antecedente causale del danno". Il proposto ricorso va, pertanto, accolto.
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Milano, la quale si uniformerà al principio di diritto come sopra virgolettato nella definizione della presente controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2001