Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2001, n. 6865
CASS
Sentenza 19 maggio 2001

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Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una indicazione erronea del numero dei contributi versati, il danno subito dall'interessato in conseguenza della interruzione della corresponsione dei contributi e della domanda di pensionamento presentata nel convincimento della sussistenza del requisito contributivo richiesto per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico è riconducibile a responsabilità contrattuale dell'INPS, in quanto derivante dalla inosservanza del generale obbligo, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989, dell'ente previdenziale di informare l'interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, ove questi ne faccia richiesta. Ne consegue l'esonero del danneggiato dall'onere di provare la colpa dell'autore del fatto dannoso, che è presunta - salva la dimostrazione, da parte dell'Istituto, della non imputabilità dello stesso al proprio comportamento - , ma non dalla prova del nesso causale tra l'evento dannoso e la erronea indicazione fornita dall'INPS. Al riguardo, l'asserito danno non può essere posto in nesso causale con un evento, quale il pensionamento, che non si sia realizzato al momento in cui sia stata comunicata, da parte dell'Istituto, la rettifica della erronea informazione.

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    Sentenza · https://www.diritto.it/ · 16 febbraio 2006

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2001, n. 6865
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6865
Data del deposito : 19 maggio 2001

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