Sentenza 25 giugno 2003
Massime • 1
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato o procuratore, la contestazione mossa dell'opponente circa la pretesa fatta valere dall'opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine non deve necessariamente avere carattere specifico, essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico ad investire il giudice del potere - dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l'onere probatorio a carico del professionista in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2003, n. 10150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10150 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MU RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARSICO, difeso dall'avvocato ANTONIO CIMINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LF RA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 20716/00 proposto da:
LF RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE PROVINCE 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCANTONIO BORELLO, difeso dall'avvocato VINCENZO SPOSATO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MU RA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 201/99 del Tribunale di LAMEZIA TERME, depositata il 10/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Giuseppe MARSICO per delega dell'Avv. A. CIMINO depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale;
udito l'Avvocato Carlo BORELLO con delega dell'Avv. SPOSATO Vincenzo depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e rigetto ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 21.6.95, ES UN proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 140/95 per L. 8.830.257, emesso nei suoi confronti dal pretore di Lamezia Terme in favore di ES LF - di tale somma dichiaratosi creditore per prestazioni professionali rese - assumendo: che all'atto del conferimento dell'incarico s'era convenuto il pagamento delle competenze all'effettiva erogazione del finanziamento, mai avvenuta e del cui procedimento sconoscevasi lo stato;
che il professionista non aveva effettuato tutte le prestazioni parcellate;
che il parere del Consiglio dell'Ordine era stato emesso in difetto d'una parcella specifica;
che la liquidazione aveva avuto luogo in relazione ad un'ipotesi di progetto per trasformazione fondiaria, mentre nella specie s'era trattato d'un progetto di miglioramento;
che, in fine, non era corretta l'indicazione degli interessi dalla decorrenza al saldo.
Costituendosi, lo LF contestava quanto ex adverso dedotto e richiesto e contestava il carattere dilatorio dell'opposizione. Con sentenza 11.3.98, l'adito pretore, ritenuto che non vi fosse stato conferimento d'incarico professionale ne' diretto ne' per interposta persona, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto. Avverso tale decisione lo LF proponeva gravame cui resisteva il UN.
Decidendone con sentenza 10.7.99, il tribunale di Lamezia Terme l'accoglieva sulla base delle seguenti considerazioni: che le stesse affermazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio d'opposizione avessero valore confessorio del conferimento dell'incarico professionale, la difesa dell'opponente non avendo investito tale questione ma essendosi sviluppata sulla pretesa subordinazione del pagamento del compenso all'effettiva erogazione del finanziamento, sul contenuto dell'attività svolta e sulla qualificazione della stessa;
che la ricostruzione della vicenda da parte del primo giudice fosse viziata da travisamento dei fatti, le risultanze istruttorie inducendo a tutt'altra conclusione;
che, infatti, le dichiarazioni rese dalle stesse parti e da un teste dimostrassero l'affidamento dell'incarico direttamente dall'appellato all'appellante; che l'accordo circa la corresponsione del compenso all'effettiva erogazione del finanziamento, non solo non fosse risultato pacifico ma, in quanto concernente non l'apposizione d'una condizione sospensiva sibbene la fissazione d'un termine, rendesse legittima, decorso un congruo lasso di tempo, la pretesa di pagamento;
che, non essendo risultata chiara la causa del ritardo nell'erogazione del finanziamento, l'imputabilità al professionista dovesse essere provata dal committente e non lo fosse stata;
che, tale prova non essendo stata fornita, fosse altresì venuto meno il fondamento dell'eccezione relativa all'irrilevanza probatoria del parere del Consiglio dell'Ordine nel giudizio di merito introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo;
che, in fine, il professionista avendo depositato tutti gli elaborati realizzati, fosse onere, inadempiuto, del committente dimostrare le circostanze tutte contrarie all'accoglimento dell'avversa pretesa. Decisione siffatta veniva impugnata con ricorso per cassazione basato su tre motivi dal UN.
Resisteva lo LF con controricorso, contestualmente proponendo, a sua volta, ricorso incidentale con un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando vizi di motivazione - si duole che il tribunale non abbia, anzi tutto, considerato come egli, precisando la domanda in primo grado all'udienza ex art. 183 CPC del 16.11.95, avesse espressamente contestato l'affidamento dell'incarico e non abbia, inoltre, adeguatamente valutato le dichiarazioni confessorie rese dalla controparte e la deposizione del teste, dalle quali emergeva chiaramente essere stato l'incarico conferito da quest'ultimo in proprio e neppure quale suo procuratore.
Il motivo è fondato.
Anzi tutto, il giudice del merito nessuna prova poteva desumere dall'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto sottoscritto dal solo difensore e non anche dall'opponente UN. Questa Corte ha, infatti, avuto ripetutamente occasione d'evidenziare che le ammissioni contenute negli atti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non solo non hanno valore confessorio, ma neppure hanno valore di prova, costituendo al più elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sempre che, come per tutti gli indizi, posseggano i requisiti richiesti dall'art. 2729 CC e trovino altresì riscontro in altre emergenze istruttorie;
solo, infatti, ove gli stessi atti rechino in calce od a margine anche la sottoscrizione della parte, alle ammissioni contenutevi può senz'altro essere attribuito valore confessorio, dovendosene presumere la piena conoscenza e, quindi, l'assunzione della relativa responsabilità, da parte dell'interessato (Cass. 26.3.99 n. 2894, 23.7.97 n. 6909, 22.11.95 n. 12096, 11.2.92 n. 12830, 12.7.91 n. 7764). Nè poteva lo stesso giudice trarre utili elementi per la sostenuta tesi dal comportamento processuale dell'opponente UN, che ebbe, invece, a contestare a verbale d'aver conferito l'incarico all'opposto LF sostenendo d'averlo invece conferito a tal SI, tanto più che proprio lo LF, come expressis verbis riconosce il medesimo giudice, aveva "precisato d'avere avuto l'incarico di redigere il progetto di miglioramento fondiario non dal UN ma da un tale SI NT che aveva inoltre provveduto a fornirgli tutta la documentazione necessaria" ed a questi aveva consegnato l'elaborato e gli atti poi firmati dal UN, e che, a sua volta, il SI aveva effettuato dichiarazioni dalle quali era evidente il conferimento dell'incarico in suo favore ed il suo successivo ricorso all'ausilio dello LF.
Ciò senza che il beneficiario dell'incarico, pur conferito dal SI, rimanesse pur sempre il UN, ma con una diversa conseguenza in ordine alle obbligazioni nascenti da quel conferimento, in quanto obbligato a corrispondere il compenso per l'opera professionale richiesta - se ed in quanto risulti poi provato che la stessa essere stata svolta - non è necessariamente il beneficiario dell'opera stessa, ben potendo essere il committente pur se l'incarico sia stato conferito e sia stato svolto nell'interesse d'un terzo, instaurandosi, in tale ipotesi, collateralmente al rapporto con il beneficiario, un altro distinto rapporto regolato dalle norme sul mandato, in virtù del quale la posizione del cliente viene assunta non dal beneficiario ma da chi ha richiesto in sua vece ed in suo favore l'opera professionale (e pluribus Cass. 15.1.00 n. 405, 8.6.96 n. 5336). La motivazione dell'impugnata sentenza è, sul punto, confusa e palesemente contraddittoria e non si comprende come - sebbene non si discutesse più dell'ammissibilità del teste SI pur questi avendo un evidente interesse in causa per quanto appena rilevato - siasi posto il problema, quanto meno, dell'attendibilità di tale teste.
Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2232 e 2233 CC nonché vizi di motivazione - si duole che il tribunale non abbia rilevato dagli atti come controparte non avesse svolto personalmente l'incarico, essendosi avvalso d'elaborati redatti dall'effettivo committente;
come fosse risultato provato l'accordo sulla subordinazione del pagamento all'effettivo finanziamento e persino sulla commisurazione del primo all'entità del secondo;
come in corso di causa il finanziamento fosse intervenuto e ne fosse stato provato l'ammontare, insufficiente persino al soddisfo della stessa avversa pretesa.
Il motivo è fondato.
Quanto alla prima questione, si rinvia alla più ampia trattazione del successivo motivo, attenendo al problema, ivi trattato, dell'onere della prova dell'attività professionale svolta, onere incombente sull'opposto-attore e non sull'opponente-convenuto. Quanto alla seconda ed alla terza questione, manca un'effettiva motivazione sull'esclusione della sussistenza del patto (incoerentemente, si considera attendibile il teste SI per quanto attiene all'affidamento dell'incarico ma non lo si considera tale per quanto attiene alla conclusione del patto relativo alla connessione tra percezione del contributo e pagamento dell'opera) e manca un'intelligibile motivazione della qualificazione del patto come apposizione di termine d'efficacia piuttosto che come apposizione di condizione.
Con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 CC e 645 CPC nonché omesso esame di fatti decisivi - si duole che ñ1 tribunale l'abbia erroneamente ritenuto onerato delle specifiche contestazioni e delle relative prove in ordine alle attività ex adverso assuntivamente svolte e come tali riportate nella parcella;
abbia omesso di valutare la natura di tali attività in relazione sia al risultato perseguito sia al tipo di progetto redatto, di conseguenza non accertando la tariffa effettivamente applicabile;
abbia omesso d'indicare il significato dell'espressione "dalla decorrenza" in ordine agli interessi. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come la parcella corredata dal parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista abbia, per il combinato disposto degli artt. 633/1 n. 2 e 636/1 CPC, valore di prova privilegiata, al pari di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 633/1 n. le 634 o 535 CPC per i documenti in questi ultimi considerati, e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronunzia dell'ingiunzione, e come tali valore e carattere non abbia, per contro, costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista, anche nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art. 645 CPC;
nel quale, attesane la natura d'ordinario giudizio di cognizione, il creditore in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa assume la veste sostanziale d'attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 CC, ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente in ordine così all'effettività delle prestazioni eseguite come all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanze la cui valutazione è, poi, rimessa al libero apprezzamento del giudice e pluribus, recentemente, Cass. 24.1.00 n. 736, 29.1.99 n. 807, 12.2.98 n. 1505, 7.5.97 n. 3972, 19.2.97 n. 1513, 30.10.96 n. 9514) Nè la prevalente giurisprudenza di legittimità richiede che la contestazione mossa dall'opponente in ordine alla pretesa fatta valere dall'opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine abbia carattere specifico, per il determinarsi del suddetto onere probatorio a carico del professionista essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico, giacché nel giudizio d'opposizione de quo non è applicabile, nei confronti dell'opponente-convenuto, il principio - desumibile dall'art. 366/1 n. 4 CPC e valido, giusta lo specifico ambito d'operatività della norma, ai fini del solo ricorso per cassazione - per cui la censura intesa a prospettare la violazione delle tariffe professionali nella liquidazione delle spese di giudizio è ammissibile solo se articolato in una dettagliata disamina delle voci che s'intendono violate;
onde ogni contestazione, anche generica, sollevata dall'opponente-convenuto in ordine all'espletamento dell'attività ed all'ortodossia dell'applicazione delle tariffe è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professionista l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (recentemente, Cass. 24.1.00 n. 736, 26.1.95 n. 942, 16.8.93 n. 8724, 14.12.92 n. 13181, ma già 20.5.77 n. 2101). Non può essere condivisa la minoritaria e datata giurisprudenza (Cass. 4409/79 e 3019/73, pur recentemente ripresa dall'isolata Cass. 242/97) per la quale la parcella del professionista sarebbe assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del destinatario non possono essere generiche ma devono riguardare le singole voci esposte;
detta opinione non sembra, infatti, considerare che, in tal guisa argomentando e non potendosi tradurre la contestazione analitica in un semplice formalismo privo d'effetti giuridici, verrebbe, di fatto, invertito il principio dell'onere della prova, dovendosi poi richiedere dal convenuto-opponente autore di siffatta contestazione la dimostrazione del relativo fondamento, id est dell'insussistenza delle prestazioni dedotte dal professionista in parcella e della non corretta applicazione delle tariffe (prova negativa), così esonerandosi il professionista stesso dal fornire la dovuta dimostrazione dell'attività svolta e della legittimità della pretesa economica ad essa relativa (prova positiva); ne' sembra considerare che, come è stato altre volte ritenuto (Cass. 30.1.97 n. 932, 20.1.82 n. 384, 21.10.78 n. 4775), il parere del Consiglio dell'Ordine costituisce un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa e non può estendersi ne' all'accertamento della natura e del valore dell'incarico, onde svolgere tale controllo anche sulla corretta applicazione della tariffa pertinente, ne', tanto meno, all'effettiva prestazione delle attività parcellate, ragion per cui non ha valore di certificazione amministrativa e non da luogo, pertanto, ad alcuna presunzione di verità che esoneri il professionista dall'onere della prova ed imponga al cliente quello della contestazione specifica.
Nella specie, dunque, il giudice del merito ha illegittimamente invertito l'onere della prova e si è sottratto alle dovute indagini sulle prove che avrebbe dovuto fornire l'opposto-attore. Il ricorso va, dunque, accolto e la causa deve essere, di conseguenza, rinviata per nuova valutazione ad altro giudice del merito di secondo grado che, stante la nuova disciplina processuale introdotta dal DLgs. 19.2.98 n. 51, va identificato nella corte d'appello (Cass. SS. UU. 28.9.00 n. 1044 ma già, e pluribus, 12838/99, 750/00, 1083/ 00, 6120/00), nella specie di Catanzaro, cui ex art. 385 CPC è demandato altresì di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Il motivo, di ricorso incidentale, con il quale il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 653 CPC - si duole dell'improprietà del dispositivo dell'impugnata sentenza dovendosene desumere, ex art. 654 CPC, che, non essendovisi disposta l'esecutorietà della pronunzia condannatoria, titolo abilitante alla pretesa di pagamento sia il decreto opposto e non la sentenza stessa, resta evidentemente assorbito.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie il principale, assorbito l'incidentale, cassa in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 giungo 2003