Sentenza 1 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11718 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 8/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto SEZIONE RIMA CIVITE Composta dagli Ill. Sigg ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 20081/00 25600 Dott. IU Maria BERRUTI Consigliere Cron. Consigliere Dott. Renato RORDORF Rep. 3154 CECCHERINI Consigliere Ud. 13/02/03 Dott. Aldo RAGONESI Rel. Consigliere Dott. Vittorio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GA AZ, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE DELLE BELLE ARTI 8, presso l'avvocato AZ ABRIGNANI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIROLAMO CALANDRA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LAURA LA MONACA, giusta mandato in calce 2003 al controricorso;
379 * -1
- controricorrente -
ASSESSORATO ALLA SANITA' DELLA REGIONE SICILIANA, MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO, QUATRA ATTILIO, NA US, CA HE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 818/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 20/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2003 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- Svolgimento del processo Il 18 dicembre 1991, RA TT, SI IU e CA LE, vigili urbani del comune di Palermo, accertarono, redigendo verbale, che un certo quantitativo di sansa proveniente dalla lavorazione delle olive nel frantoio di proprietà di NA SI, era stato depositato nel terreno attiguo alle vasche di decantazione dei liquidi prodotti dalla molitura e, dopo avere evidenziato che la sansa scaricata nel terreno provocava infiltrazioni nel sottosuolo di liquidi inquinanti, contestarono al SI di avere abusivamente scaricato nel terreno i rifiuti di lavorazione e così provocato infiltrazioni nel suolo di liquidi inquinanti con il conseguente inquinamento del fiume Oreto. Sulla base del predetto accertamento, il Medico Provinciale di Palermo, revocò il provvedimento di autorizzazione al SI Pesercizio per l'esercizio del frantoio. Dopo avere impugnato questo provvedimento dinanzi al T.A.R. Sicilia, il SI, con citazione del 10 luglio 1992, convenne dinanzi al tribunale di Palermo l'Assessorato Regionale alla Sanità, il Comune di Palermo ed i Vigili Urbani verbalizzanti chiedendo che fosse accertata la falsità degli accertamenti contenuti nel verbale del 18 dicembre 1991 sugli effetti inquinanti della sansa temporaneamente depositata nel terreno contiguo alle vasche di decantazione del frantoio. Il tribunale adito,nella contumacia dell'Assessorato Regionale alla Sanità e del Medico Provinciale, con sentenza del 29 novembre 1996/9 settembre 1997, rigettò a domanda e condannò il SI al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale rilevò che il fatto che i vigili urbani, nel verbale del 18 dicembre 1991, avevano dichiarato di avere direttamente constatato era solo quello relativo alla presenza di residui solidi della lavorazione delle olive nel terreno circostante alle vasche, essendo gli asseriti effetti inquinanti di questo deposito solo delle illazioni, frutto di convincimento personale dei verbalizzanti, che, in quanto prive di fede privilegiata, non potevano dare luogo ad un falso ideologico e tantomeno costituire oggetto di un giudizio di falso. Il SI proponeva appello avverso questa sentenza. Il Comune di Palermo, TT RA, IU SI e LE CA, costituendosi, chiedevano che l'appello venisse respinto. Analoga richiesta veniva avanzata dal procuratore generale presso la corte d'appello. Non si costituivano in giudizio l'assessorato regionale alla sanità ed il medico provinciale. La Corte d'appello di Palermo rigettava l'appello. Ricorre per cassazione il SI sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso il comune di Palermo. Motivi della decisione Il SI deduce con l'unico motivo di ricorso il vizio di omessa ed insufficiente motivazione della sentenza laddove la stessa non ha ritenuto che le affermazioni contenute nel verbale circa gli effetti inquinanti dei depositi di olio di sansa si presentano proprio perché contenute in un verbale, intrinsecamente connotate di una particolare attitudine probatoria, tanto è vero che sulla base di tali affermazioni l'ufficio del medico provinciale ha provveduto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del frantoio. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del controricorso per tardività sollevata dal ricorrente con la memoria depositata in cancelleria. L'eccezione è infondata. Risulta dalla documentazione in atti che il SI ha notificato il ricorso al comune di Palermo, ai sensi dell'art. 149 cpc,spedendo la raccomandata in data 11.10.00. Non si rinviene in atti la ricevuta di ritorno attestante l'avvenuta ricezione. Lo stesso ricorrente, si limita ad affermare che la notifica è avvenuta in data anteriore al 17 ottobre. Sempre dagli atti di causa, risulta che, con il provvedimento di autorizzazione a costituirsi in giudizio dato all'avvocatura del comune di Palermo, viene dato atto che il ricorso è stato notificato il 17.10.00. In assenza dunque della ricevuta di ritorno della notifica attestante una diversa data, la notifica deve ritenersi avvenuta il 17.10.00. A decorrere da tale data vanno computati i venti giorni per il deposito del ricorso in cancelleria con la conseguente scadenza del termine alla data del 7.11.00. Da quest'ultima decorrono gli ulteriori venti giorni per la notifica del controricorso. Dalla ricevuta postale in atti risulta che detta notifica è avvenuta il 25.11.00 e cioè nei termini prescritti . Anche a voler in via di ipotesi ritenere la notifica del controricorso avvenuta il 27.11.00,come sostenuto dal ricorrente, il termine di venti giorni risulterebbe comunque rispettato . L'eccezione deve essere quindi disattesa. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che il verbale di accertamento di una infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza e da lui conosciuti senza margini di apprezzamento 0 discrezionalita', nonche' limitatamente alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, ma non si estende alla verita' sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cass sez un 12545/92;Cass 9827/00;Cass 9909/01;Cass 10569/01;Cass 2734/02;Cass 9963/02). Da ciò consegue che non e' necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., l'esperimento della querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verita' sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento(Cass 2988/96;Cass 350/01). A tali principi si è correttamente attenuta la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Quest'ultima, dopo aver chiarito, con motivazione logicamente impeccabile, che il verbale dei vigili urbani aveva attestato un solo fatto specifico e ,cioè, che accanto alle vasche di decantazione si erano accumulati alcuni metri cubi di sansa ha osservato che le successive considerazioni, circa l'infiltrazione di tale sostanze nel terreno con i conseguenti effetti inquinanti, non costituivano il frutto di una percezione diretta dei verbalizzanti ma una illazione deduttiva di questi ultimi che, come tale, non era idonea a rivestire carattere di fede privilegiata, ed ha conseguentemente escluso che tale considerazioni potessero costituire oggetto di querela di falso. Va ulteriormente rammentato che la giurisprudenza di questa Corte ha, a più riprese, chiarito che gli apprezzamenti e le valutazioni dei verbalizzanti ancorchè non coperte da fede privilegiata,hanno tuttavia una loro efficacia probatoria dovendo il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali.(Cass 3350/01). Alla luce di tali ulteriori considerazioni del tutto inconferente si rivela la deduzione del ricorrente secondo cui le illazioni dei verbalizzanti avrebbero costituito il fondamento su cui si è basato il successivo provvedimento di revoca dell'autorizzazione poiché proprio in ragione del carattere probatorio delle illazioni stesse,ancorchè si ripete privo di fede privilegiata, la pubblica amministrazione ben può porle alla base dei propri provvedimenti,salvo naturalmente un diverso apprezzamento discrezionale del loro valore probatorio che può essere effettuato dalla stessa pubblica amministrazione e, in seguito, in caso di impugnazione, dall'autorità giudiziaria. Il ricorso va in conclusione respinto con conseguente condanna dal D ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1500,00 per onorari oltre euro 100,00 per spese cui vanno aggiunti gli accessori e le spese generali come per legge
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1500,00 per onorari, oltre euro 100,00 per spese ed oltre spese generali ed accessori come per legge Roma 13.02.03 Il Cons.est. Il Presidente х CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prima S ivile CANCELLIERE Depostand Andrea Bianchi 1 AGD 2003 IL CANCELLIERE