Sentenza 18 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/2002, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIO0394 8 /02 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto NOMINIO Composta dagli Ill.mi Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G. N. 16239/99 Consigliere Cron. 3183 Dott. NT VELLA MENSITIERI Consigliere Rep. Dott. Alfredo Consigliere Ud. 25/10/01 Dott. Roberto Michele TRIOLA SCHERILLO - Rel. Consigliere Dott. Giovanna ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: RI NI, RI ES, RI RO, RI IA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE REGINA 217, presso lo studio dell'avvocato MARGHERITA dall'avvocato MARIO PERRI, ES LEVATO, difesi giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
CON VIA MICELI CERENZIA, in persona del suo Amm.re Sig. RI Raffaello, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 34, presso lo studio dell'avvocato LUIGI TALLARICO, difeso dall'avvocato 2001 1425 GIUSEPPE SCERRA, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 85/98 del Giudice di pace di SAVELLI, depositata il 02/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PA NT, PA RA, PA. RO e PA MA, condomini nell'edificio di Via Miceli in Cerenzia, proposero opposizione avversO il decreto ingiuntivo nei loro confronti emesso 11 23/10/1997, su ricorso del Condominio, dal Giudice di pace di Savelli per il pagamento di lire 792.000, quale saldo da essi dovuto per lavori di rifacimento delle grondaie e del tetto. Il Condominio resistette all'opposizione chiedendone il rigetto. Con sentenza 2/7/1998, n.85/98, il Giudice di tutte le eccezioni sollevate dagli pace, disattese opponenti, rigettò l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo. Contro la sentenza i PA hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi. Ha resistito il Condominio con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE di ricorso si denuncia Con il primo motivo I violazione di legge con riferimento agli artt.1130, 1131, la sentenza rilevato 1135 c.C. e 75 c.p.c. per non avere la validità di una l'opposizione riguardando che, di spese straordinarie, delibera approvativa il Condominio in 1'amministratore poteva rappresentare giudizio solo se a ciò autorizzato da una apposita delibera. La questione è nuova, non avendo costituito oggetto della causa di merito. Ne è perciò precluso l'esame in questa sede. Il motivo è, pertanto, inammissibile. II - Col secondo motivo si denunciano plurime violazioni di legge (artt.1136, 1392 c.c.; 63. 66, 67, 68 att.) nonché vizi della motivazione per avere la sentenza a base del ritenuto valida la delibera 8/1/1997 posta decreto ingiuntivo, senza tenere conto che: a) i ricorrenti non avevano ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea né tale obbligo poteva ritenersi assolto con la spedizione dell'avviso a PA ROrio, ritenuto dall'amministratore condomino apparente;
b) la partecipazione all'assemblea di PA ROrio non sanava il vizio dovuto alla mancata convocazione dei ricorrenti essendo il predetto privo di delega;
c) non era provato che la delega scritta conferita all'amministratore fosse anteriore dal condomino Artusi all'assemblea; d) la delibera, che aveva per oggetto l'approvazione di spese straordinarie, non era stata approvata con la prescritta maggioranza;
e) l'impugnata delibera aveva approvato soltanto la complessiva e non anche la ripartizione pro spesa quota in ogni caso, la ripartizione della somma dovuta dai ricorrenti era illeggittima perchè mai era stata approvata la tabella millesimale. Col terzo motivo si denunciano ancora violazione di legge € vizi di motivazione con riferimento agli artt.1118, 1120, 1126, 1136 c.c. per non avere il Giudice di pace tenuto conto che: a) i lavori oggetto della delibera riguardavano la trasformazione del terrazzo (di proprietà esclusiva del condomino Artusi) in tetto a falde e perciò costituivano non consentita perché gravosa e un'innovazione voluttuaria;
b) la rinunzia del condomino Artusi all'uso esclusivo del terrazzo non era valida perché non accettata da tutti i condomini;
c) in difetto di una valida rinunzia, ai ricorrenti non poteva essere richiesta in pagamento anche la quota spettante all'Artusi. Entrambi i motivi propongono censure II inammissibili. L'impugnata sentenza stata pronunziata secondo (causa di equità ai sensi del 2° comma dell'art.113 c.p.c. valore inferiore a due milioni). جا Per tali sentenze le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronunzia 9493/98, hanno fissato i limiti entro i quali esse sono impugnabili ai sensi dell'art.111 Cost. individuando detti limiti nella inosservanza delle norme costituzionali, delle norme comunitarie e delle norme processuali (ipotesi, quest'ultima, alla quale riconducibile anche il vizio della motivazione allorché questa manchi del tutto ovvero sia perplessa manifestamente illogica). Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, sia con riferimento alla violazione di legge che con riferimento ai vizi della motivazione. Sotto il primo profilo infatti, le violazioni ي ا denunciate dai ricorrenti attengono tutte a norme di diritto sostanziale, la cui applicazione da parte del Giudice di pace non fa venir meno il carattere equitativo della decisione, dovendosi ritenere, in tal caso, che l'equità coincida con il diritto. Sotto il secondo profilo, appaiono ampie, articolate e convincenti le ragioni logiche per le quali il Giudice di pace, liberamente apprezzando le risultanze probatorie, ha ritenuto gli opponenti (oggi ricorrenti) obbligati al pagamento della somma richiesta dal Condominio in relazione alla delibera 8//1/97. Non può quindi parlarsi né di motivazione omessa, né di motivazione illogica perplessa, risultando, al contrario, la regola di equità posta a base della decisone del caso cncreto chiaramente indicata e, dunque, non censurabile. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, liquidate in complessive ( 258,23 lire 663.400 (83421621 cui lire 500.000 ) per di onorari. (1) cinquecentomila Roma, 25 ottobre 2001 Il presidente vir Beldarsam L'estensore n Thaill 20 va IL CANCELLIERE C1 Paolo Tatarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8 MAR. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 Tolezco