Sentenza 14 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9579 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME EL POR 9 /01 9 5 79 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 17147/99 Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere- Cron. 22181 Dott. Vincenzo MILEO Rel. Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Rep. - Consigliere Dott. Pietro CUOCO Ud.09/02/01 Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO ha pronunciato la seguente 166 S E N TENZA sul ricorso proposto da: AN MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende, GIOVANNI PELLETTIERI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale BAVARIA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e 2001 difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 708 -1- avverso la sentenza n. 9311/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/05/99 R.G.N. 35682/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato PELLETTIERI;
udito l'Avvocato IANNOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Loverж е SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Roma, decidendo sulla domanda proposta dal sig. RI NO contro la Bavaria Assicurazioni s.p.a., pronunciava sentenza in data 21 giugno 1990 con la quale condannava la società convenuta a pagare al ricorrente, in relazione a rapporto di agenzia intercorso tra le parti dal 1° giugno 1985 al 15 settembre 1987 ed а titolo di provvigioni e indennità varie, la somma di lire 40154.753. Accoglieva, tra l'altro, la domanda alla quale esclusivamente attiene il presente - diretta al pagamentogiudizio di legittimità della indennità di cui all'art. 13, secondo comma, dell'Accordo Nazionale Agenti per lire 8.310.865 (riferendo che detta norma prevedeva che "E' in facoltà dell'impresa di rinunziare al preavviso dovutole. Corrispondendo all'agente 1/19 delle provvigioni liquidategli nell'esercizio precedente....") e dava atto che risultavano documentalmente sia il recessO comunicato alla società dal NO, sia la espressa rinunzia della società, al preavviso dovutole, ai sensi della disposizione suddetta. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 21 maggio 1999, ha accolto l'appello proposto dalla 3 Bavaria Assicurazioni limitatamente al capo di domanda riguardante l'anzidetta indennità, di cui al citato art. 13 secondo comma dell'accordo applicabile, e, riformando parzialmente la sentenza pretorile, detratto dal dovuto il relativo importo, ha condannato la stessa società a pagare al NO la residua somma di lire 31.843.888, respingendo nel resto l'appello. Ha Osservato il giudice del gravame che l'indicata disposizione contrattuale attribuisce inequivocabilmente all'impresa la facoltà di rinunciare al preavviso dovutole (dall'agente che eserciti il recesso) ovvero di sostituire quello dovuto all'agente (nel caso receda l'impresa) quest'ultimo 1/19 delle corrispondendo а nell'esercizio precedente provvigioni liquidategli quello dello scioglimento del contratto о in mancanza negli ultimi mesi di gestione;
e che appariva evidente la previsione della sola facoltà di rinuncia al preavviso per l'ipotesi di recessO dell'agente, e, d'altro canto, la previsione della corresponsione di una indennità per l'ipotesi di dell'impresa. На quindi concluso che la recessO società appellante non era tenuta al pagamento dell'indennità in questione, essendo incontroverso 50000 4 che nella fattispecie il contratto si era risolto per il recesso del NO. Quest'ultimo chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. La società intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente NO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 C.C. in relazione all'interpretazione ed applicazione dell'art. 13, secondo comma, del C.C.N.L. A.N.A. 16 settembre 1981, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (ex art. 360 n. 3 e n.5 c.p.c.). Rileva che, nel caso di specie, se era incontroverso che era stato esso ricorrente a recedere dal contratto, era altresì incontroverso che egli aveva rispettato l'obbligo del preavviso - durante il quale egli era tenuto а lavorare ma percependo il compenso del suo lavoro -; e che era pure incontroverso che la società, in risposta alla comunicazione del NO, aveva rinunciato al preavviso. Deduce che, avendo dunque la società rinunciato al preavviso datole dall'agente ed avendo così impedito a quest'ultimo di percepire il 5 compenso a lui dovuto durante il relativo periodo, la detta norma collettiva imponeva alla società stessa, nel momento in cui le attribuiva l'anzidetta facoltà di rinuncia, il pagamento al predetto della indennità sostitutiva;
sostiene che la difforme interpretazione data dal Tribunale violava i più elementari principi di ermeneutica, della logica e del buon senso, in quanto il detto art. 13 secondo comma era assolutamente chiaro letterale, riferendo il pagamento della indennità nella formulazione sostitutiva (là dove diceva еже "corrispondendo”) ad entrambe le ipotesi in esso previste e quindi anche alla facoltà dell'impresa di rinunciare al preavviso, e stanti altresì la funzione del preavviso e la natura del periodo di periodo lavorato e quindi è preavviso, che retribuito. Censura inoltre la decisione impugnata anche perché priva di congrua motivazione, limitandosi essa ad indicare come "evidente" una conseguenza che doveva invece essere rigorosamente motivata in quanto incidente sul diritto dell'agente al compenso per il periodo di preavviso. Il ricorso è fondato e va accolto. come è costante Va preliminarmente ricordato, Ems giurisprudenza di questa Corte, che 6 l'interpretazione dei contratti od accordi collettivi di diritto comune non aventi efficacia obbligatoria generale, pur spettante al giudice del merito cui è istituzionalmente riservata l'interpretazione degli atti privatistici di natura negoziale, però sindacabile in sede di legittimità per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (tra le molte, cfr. Cass. 23 giugno 1992 n.7674, 19 giugno 1993 n.6825, 18 dicembre 1997 n.12833, settembre 1999 n.8453, agosto 2000 n. 10500). L'Accordo Nazionale Agenti 16 settembre 1981, applicato nella fattispecie, nell'art. 13 riguardante il preavviso e l'indennità sostitutiva, per quanto evincibile dalla sentenza impugnata e dalle concordi deduzioni delle parti dispone - dopo avere (nel primo comma) stabilito che la parte mese Letter denterecedente dal contratto d'agenzia deve dare un di preavviso, salvo diverse disposizioni contenute in altre norme dell'Accordo medesimo che (così come previsto nel secondo comma) è in facoltà dell'impresa di rinunciare al preavviso dovutole o di sostituire quello dovuto all'agente, corrispondendo all'agente 1/19 delle provvigioni Gur 7 liquidategli nell'esercizio precedente quello dello del contratto о in mancanza negliscioglimento ultimi dodici mesi di gestione. La soluzione interpretativa adottata dal Tribunale, secondo cui l'indennità di cui al citato secondo comma dell'art. 13 (pari ad un'aliquota delle provvigioni liquidate in periodi precedenti) dovuta dal preponente esclusivamente nelsarebbe caso di suo recessO dal rapporto, e non pure nell'altro caso ivi contemplato, non appare sorretta da adeguata motivazione, avendo il Tribunale enunciato in maniera sostanzialmente apodittica e non argomentata la propria tesi, ed trascurato di dare corretta avendo pure applicazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 C.C. (comune intenzione delle parti contraenti e senso letterale delle parole) cui il ricorso fa riferimento. Ed invero il giudice d'appello si è limitato ad affermare essere "evidente” che la norma prevedeva, canto, la sola facoltà dell'impresa di da un rinunciare al preavviso per l'ipotesi di recesso e, dall'altro, corresponsione, daLa dell'agente, Emer delladell'impresa stessa, menzionata parte 8 indennità per l'ipotesi di proprio recesso. Così affermando, con asserzione dunque al quanto sommaria il detto giudice ha omesso, sotto il profilo dell'interpretazione letterale, di sottoporre ad accurato esame la formulazione testuale della citata disposizione anche con riguardo alla interpunzione adottata nel citato secondo comma: e ciò al fine di eventualmente valutare la possibilità di un collegamento testuale, della previsione della "corresponsione" dell'indennità, ambedue le ipotesi ivi con contemplate e cioè sia con quella della rinunzia da parte del preponente al preavviso dato dall'agente recedente, sia con quella della sostituzione, da parte del preponente recedente, con una erogazione economica del preavviso da lui dovuto all'agente). Ed ha altresì trascurato, nella pur necessaria indagine volta ad individuare la ragione e il fondamento logico della norma e quindi l'intenzione considerare ed delle parti contraenti, di caratteristiche approfondire la natura e le dell'istituto legale del preavviso - analoghe nel C.C.) come inrapporto di agenzia (art. 1750 9 Emr quello di lavoro subordinato (art. 2118 c.c.) -1 alle quali pare comunque opportuno e proficuo il riferimento anche ai fini dell'interpretazione della disposizione contrattuale di che trattasi, demandata pur sempre esclusivamente al giudice del merito. A tal ultimo proposito giova ricordare, ribadendo principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che la comunicazione del preavviso, cui è tenuta la parte recedente sia nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) sia in quello di agenzia, comporta, in difetto di diversa manifestazione di volontà ed anche se il preavviso è evidentemente previsto dalla legge a tutela della parte non recedente (per consentire a questa, in caso di recessO del datore di lavoro о del preponente, di attivarsi tempestivamente per reperire altra occupazione, 01 in caso di recessO del prestatore di lavoro, di organizzare in tempo la propria attività anche per eventuali sostituzioni) che il rapporto prosegua sino al compimento del termine di preavviso, sussistendo quindi il diritto del prestatore di lavoro, pur recedente ma che non intende risolvere immediatamente ed in tronco il rapporto e che 10 Ena quindi comunichi il preavviso, а che il rapporto continui ad avere esecuzione sino alla scadenza del relativo termine con tutti i conseguenti effetti 6giuridici (cfr. Cass. 13 dicembre 1982 n.6848, agosto 1987 n.6769, 20 agosto 1993 n.8795, 9 giugno 29 1994 n.5596, S.U. 29 settembre 1994 n. 7914, maggio 1999 n.5284 in motivaz.). E, più specificamente, questa Corte ha ancora affermato con riferimento peraltro all'art. 2118 in tema di lavoro subordinato, che, nel sistema di tale norma, il preavviso costituisce "un obbligo della parte recedente ed un diritto dell'altra parte (receduta), tanto che la prima, in mancanza tenuta a corrispondere all'altra di preavviso, è sostitutiva"; ed ha altresì una indennità precisato, per l'ipotesi di lavoratore recedente che comunichi il preavviso, che lo stesso "avrebbe diritto di continuare a prestare la propria opera durante il termine relativo (o a ricevere, in caso di rifiuto delle prestazioni da parte datoriale, la indennità)" (così cit. Cass.corrispondente n.5284/1999). E' altresì vero che nella fattispecie in esame non deve sfuggire la peculiarità della clausola contrattuale in questione, che riconosce al preponente il diritto di rinunzia al preavviso dato dall'agente. 11 Per quanto sin qui detto, l'impugnata sentenza, inficiata dai denunziati vizi, deve, in accoglimento del ricorso, essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado designato come in dispositivo il quale procederà a nuovo esame tenendo conto dei rilievi prima svolti e dei principi sopra enunciati, ed appronterà una motivazione adeguata della propria decisione in ordine alla interpretazione della disposizione contrattuale in esame provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità (art. 385 ult. co. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza 3 0 3 1 5 A I S . D S . T , impugnata;
e rinvia la causa alla Corte d'Appello A R N T O A , ' L 3 L L A 7 L S O - di Roma, che provvederà E E B 8 anche sulle spese del P - D I S 1 I D I 1 S N A N G T E E giudizio di cassazione. S O S G O I A G P A E D M L E I O Così deciso, in Roma, il 9 febbraio 2001. , T A O A T I D R L R T L I E S E I T D Grone Mercuris, M arino Santoja G D N E O E R S E il Presidente. * Gens estensore IL CANCELLIERE Depositate Cancelleria 14 LUG. 2001 Oggi, 7 IL CANCELLIERE 12