Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2006, n. 41997
CASS
Sentenza 16 novembre 2006

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In materia di infortuni sul lavoro, l'obbligo di sicurezza imposto nei confronti dei subordinati dal D.Lgs. n.626 del 1994, al datore di lavoro, e alle altre figure ivi istituzionalizzate e, in mancanza, al soggetto preposto alla responsabilità e al controllo della fase lavorativa specifica, consiste, oltre che in un dovere generico di formazione e informazione, anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i suddetti rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza. (Nella fattispecie, relativa alla responsabilità del datore di lavoro che non aveva impedito lo svolgimento di un'attività pericolosa da parte del lavoratore- il quale era uscito dal cestello elevatore per le operazioni di pulizia, privo delle relative imbracature- la Corte ha ravvisato la colpa anche nel non aver vigilato sulla adozione in concreto da parte del lavoratore delle misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa).

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  • 1Penale Diritto e Procedura
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 3 marzo 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2006, n. 41997
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41997
Data del deposito : 16 novembre 2006

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