Sentenza 23 settembre 2004
Massime • 1
A norma del combinato disposto degli articoli 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, 37 e 38 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, il datore di lavoro (e soggetti assimilati) è tenuto a rendere edotto i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Ne consegue che è ascrivibile al datore di lavoro, in caso di violazione di tale obbligo, la responsabilità del delitto di lesioni colpose allorchè abbia destinato il lavoratore, poi infortunatosi, all'improvviso ed occasionalmente, a mansioni diverse da quelle cui questi abitualmente attendeva senza fornirgli, contestualmente, una informazione dettagliata e completa non solo sulle mansioni da svolgere, ma anche sui rischi connessi a dette mansioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2004, n. 41707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41707 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 23/09/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1190
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 48299/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bonari Simplicio, n. in Adro il 18.08.1944;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 25 settembre 2003. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Massimo Bonvicini, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Frigo;
OSSERVA
1.0 Il 2 dicembre 1997 AR BE, dipendente della s.p.a. Eredi NU Metalli, mentre era intento ad operare l'accatastamento di alcune matasse di ottone, dopo le lavorazioni di decapaggio, torneria e lavaggio, veniva investito da una di queste, mentre si apprestava a sganciare l'anello della corda che la teneva, subendo la frattura del perone della gamba destra, con conseguente incapacità lavorativa per un periodo di circa due mesi.
1.1 Procedutosi penalmente nei confronti di Simplicio Bonari, nella qualità di direttore di stabilimento della predetta impresa (nonché nei confronti dì AM NU, direttore generale ed institore della stessa, poi assolto perché il fatto non costituisce reato), per il delitto di cui all'art. 590.3 c.p., in relazione all'art. 2087 c.c., il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, con sentenza del 23 aprile 2002, condannava l'imputato alla pena di mesi due di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale della pena medesima.
1.2 Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 25 settembre 2003, riconosceva all'imputato le attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava la pena in E. 250 di multa, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto.
1.3 Il Tribunale di Brescia era pervenuto alla statuizione di condanna ritenendo sussistente un duplice profilo di colpa dell'imputato: per un verso, "la circostanza che BE mai aveva operato in quel settore, come pacificamente ammesso da tutti i testi escussi, imponeva un'istruzione concreta e dettagliata onde renderlo edotto di quei rischi specifici connessi, in particolare quanto al posizionamento delle matasse, alle modalità e accortezze da utilizzare dello sgancio della corda, ai pericoli connessi al fatto che le matasse erano allocate in quel determinato modo e non già fissate attraverso appositi mezzi ne' delimitata l'area delle matasse medesime. Nè valgono ad escludere detti profili di colpa i generici riferimenti testimoniali alle informazioni ricevute dai dipendenti in quanto trattandosi di modalità operative ed esecutive e a fronte dell'occasionalità dell'ordine al BE di lavorare in quel settore (si rammenta che BE è stato adibito a quel lavoro essendo inagibile la pressa cui era di solito addetto) occorrevano indicazioni di maggiore pregnanza e concretezza, laddove il fatto che invece BE abbia provveduto da solo a quelle operazioni già evidenzia un aspetto di negligenza nella causazione dell'infortunio". Per altro verso, doveva ritenersi pure la "violazione delle norme di prevenzione degli infortuni quanto alla sicurezza del luogo, dal momento che nel caso di specie difettava qualsiasi apprestamento tecnico volto a garantire la stabilità delle matasse, laddove la semplice disposizione di accatastare le matasse inclinandole per evitare scivolamenti non è chi non veda come corrisponda a modalità operative approssimative e rudimentali...".
La Corte di Appello riteneva che "la responsabilità dell'imputato, nella sua veste di direttore dello stabilimento, possa ravvisarsi nel fatto di non aver dato precise disposizioni ai preposti ed ai capi reparto in ordine alla istruzione adeguata dei lavoratori che, per contingenti esigenze produttive, venissero adibiti a mansioni diverse da quelle usualmente attribuite". Ricordato che, "nella specie, BE AR, che normalmente lavorava alle presse, veniva adibito alla diversa mansione di legatura ed accatastamento delle matasse di ottone, essendosi rotta la pressa alla quale era addetto", rilevava che "tale cambio di mansioni e l'indubbia pericolosità del lavoro svolto, in considerazione del rilevante peso delle singole matasse, imponeva, come giustamente evidenziato dal primo giudice, una informazione dettagliata e completa non solo sulle mansioni da svolgere, ma anche sui rischi connessi a dette mansioni... Il non averlo fatto implica sicuramente un profilo di colpa che può farsi risalire al Bonari in quanto lo stesso non aveva fornito la prova in ordine a precise istruzioni impartite ai preposti ed ai capi reparto sull'istruzione del personale". Soggiungeva che "appare evidente che in stabilimenti produttivi di grandi dimensioni il direttore non possa occuparsi delle singole postazioni di lavoro o dell'impiego concreto degli operai nelle operazioni produttive, come appare altrettanto evidente che l'istruzione dei singoli operatori non possa estendersi a tutte le operazioni, comprese quelle a cui non verranno mai adibiti, ma appare altrettanto evidente come debbano stabilirsi precise regole scritte in ordine all'onere facente capo ai preposti, di idonea istruzione dei lavoratori in ordine alle mansioni alle quali siano normalmente od occasionalmente adibiti. Appare semplicistico opporre la competenza dei capi squadra e dei capi reparto in ordine all'organizzazione del lavoro in quanto, se ciò può essere vero, fa sempre comunque capo al direttore l'imporre regole ben precise in ordine all'utilizzo estemporaneo e contingente di personale per mansioni diverse da quelle abitualmente svolte. Diversamente verrebbero a delinearsi aree di irresponsabilità che, data la delicatezza della materia, non possono essere tollerate". Riteneva, poi, che "non può, invece, condividersi l'assunto del primo giudice in ordine alla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni quanto alla sicurezza del luogo del lavoro, in considerazione del fatto che il teste Bottone, ufficiale di polizia giudiziaria dell'ASL..., non aveva ritenuto di avanzare alcun rilievo in ordine al sistema di accatastamento delle matasse nel magazzino", e che "il consulente della difesa aveva, inoltre, esposto i rischi che gli apprestamenti auspicati dal Tribunale potevano far correre ai lavoratori operanti nella zona".
2.0 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando:
a) il vizio di motivazione " con riguardo all'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro...". Deduce che tale vizio "è riscontrabile in primis nella contraddizione insanabile tra la premessa... e lo sviluppo della motivazione: infatti da un lato si ravvisa la responsabilità dell'imputato per non aver egli dato precise disposizioni ai preposti ed ai capi reparto in ordine alla istruzione adeguata ai lavoratori adibiti a mansioni diverse da quelle abitualmente svolte e dall'altro si constata che, in stabilimenti produttivi di grandi dimensioni, il direttore non possa occuparsi delle singole postazioni di lavoro o dell'impiego concreto degli operai nelle singole operazioni produttive". Soggiunge che "la contraddittorietà della motivazione si ripete allorché la sentenza assume come comportamento omissivo del direttore di stabilimento il non aver egli dato una informazione dettagliata e completa sui rischi connessi alle mansioni cui era adibito il lavoratore;
ciò dopo aver premesso (ed ammesso) che vi era stata una adeguata informazione sulle mansioni da svolgere e che (sempre in stabilimenti produttivi di grandi dimensioni) l'istruzione non potesse estendersi a tutte le operazioni. La illogicità della motivazione appare ancora più evidente se si considera che la colpa del direttore sarebbe stata quella di non aver stabilito precise regole per i preposti in relazione alla informazione da quest'ultimi dovuta agli operai in relazione alle mansioni da svolgere. E che si sintetizza nel non avere previsto il continuo affiancamento del CC da parte di altro lavoratore esperto che lo istruisse compiutamente. Ma il vizio dì motivazione sotto il profilo della omessa valutazione di specifici motivi di censura - prosegue il ricorrente -... è rilevabile con riguardo soprattutto a quest'ultimo aspetto", avendo la Corte territoriale omesso di considerare che "era stato dedotto nell'appello che le deposizioni degli operai provavano la presenza e la precisione delle istruzioni;
e soprattutto che lo stesso infortunato ammetteva... di essere stato affiancato da un operaio esperto. È evidente - conclude sul punto il ricorrente - che in ciò si concretizza il vizio palese di omessa motivazione per non avere la Corte di merito risposto ad un preciso motivo di appello";
b) il vizio di "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale". Richiamato il profilo di colpa ritenuto, ravvisabile nel "non aver dato precise disposizioni ai preposti ed ai capi reparto in ordine alla istruzione adeguata dei lavoratori che, per contingenti esigenze produttive, venissero adibiti a mansioni diverse da quelle loro usualmente attribuite", deduce che, "se il dato presupposto è che l'infortunato fosse stato adibito alla mansione, in ipotesi pericolosa, senza una adeguata istruzione del capo squadra e che vi fosse un capo reparto dotato di autonomia decisionale, per affermare la responsabilità del direttore di stabilimento bisognava accertare se per le proporzioni dell'azienda ovvero per la mancanza di altri soggetti destinatali degli obblighi di informazione e vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche, lo stesso direttore di stabilimento fosse tenuto alla costante, personale e diretta vigilanza sull'informazione e sull'osservanza delle norme suddette. E i due elementi sopra evocati, le dimensioni e la presenza di un responsabile di reparto, debbono far escludere tale dovere in capo all'imputato... ".
3.0 Le proposte doglianze non possono condividersi. Invero, occorre preliminarmente considerare che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 547/1955, i soggetti ivi indicati (tra i quali il direttore dello stabilimento, sussumibile nel novero dei dirigenti:
nè, in ogni caso, si contesta, nella specie, che il ricorrente sia destinatario degli obblighi di prevenzione antinfortunistica) hanno, tra l'altro, l'obbligo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione a loro disposizione.
Ai sensi, poi, dell'art. 37 del D.Lgs.vo n. 626/1994, il datore di lavoro (ed il direttore dello stabilimento, che ha la responsabilità dell'unità produttiva, rientra in tale nozione, secondo quanto disposto dall'art. 2, lett. b), dello stesso testo normativo), "provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature...; b) alle situazioni anormali prevedibili", e "le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati". Dispone, altresì, l'art. 38 dello stesso testo legislativo che "il datore di lavoro si assicura che "i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro..."; ed ai sensi dell'art. 4, 5 e, lett. c) dello stesso testo normativo, egli "prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico". Può soggiungersi che al destinatario delle norme antinfortunistiche compete non solo l'obbligo di informare i lavoratori e di porre in essere i presidi dovuti, ma anche quello di vigilare, poi, a che le disposizioni impartite siano effettivamente osservate dai soggetti cui le stesse sono rivolte.
Nella specie, il lavoratore infortunato venne all'improvviso ed occasionalmente, quel giorno, adibito a mansioni diverse da quelle alle quali abitualmente attendeva ("legatura ed accatastamento delle matasse di ottone, essendosi rotto la pressa alla quale era addetto"), nel contesto della organizzazione dell'impresa e del suo ciclo produttivo;
ed i giudici del merito hanno ritenuto - con giudizio fattuale, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità - che l'imputato non abbia previamente assolto all'obbligo, su di lui incombente, di fornire al lavoratore "una informazione dettagliata e completa non solo sulle mansioni da svolgere, ma anche sui rischi connessi a dette mansioni...". Ed annota al riguardo la integrativa sentenza di primo grado che "non valgono ad escludere detti profili di colpa i generici riferimenti testimoniali alle informazioni ricevute dai dipendenti, in quanto ... occorrevano indicazioni di maggiore pregnanza e concretezza..." Non può ritenersi che la motivazione del provvedimento impugnato sia, a tal riguardo, illogica e contraddittoria, nei termini indicati dal ricorrente: difatti, hanno ritenuto i giudici del merito che, ancorché "in stabilimenti produttivi di grandi dimensioni il direttore non possa occuparsi delle singole postazioni di lavoro o dell'impiego concreto degli operai nelle operazioni produttive", e che "l'istruzione dei singoli operatori non possa estendersi a tutte le operazioni, comprese quelle a cui non verranno mai adibiti", nondimeno deve ritenersi l'obbligo, in capo al direttore dello stabilimento, di "stabilir(e) precise regole scritte in ordine all'onere facente capo ai preposti, di idonea istruzione dei lavoratori in ordine alle mansioni alle quali siano normalmente od occasionalmente adibiti". Invero, il soggetto tenuto all'osservanza delle norme antinfortunistiche non può non farsi carico di eventuali situazioni che determinino, occasionalmente, l'affidamento a lavoratori dipendenti di mansioni diverse da quelle normalmente attribuite ed abitualmente svolte, avendo egli al riguardo l'obbligo di prevederle e di dettare le disposizioni del caso, regolandone, tra l'altro, i dovuti percorsi informativi: corretta, perciò, deve ritenersi l'affermazione della gravata sentenza, secondo cui "fa sempre comunque capo ai direttore l'imporre regole ben precise in ordine all'utilizzo estemporaneo e contingente di personale per mansioni diverse da quelle abitualmente svolte...". Non si tratta, quindi, di delibare se, "per le proporzioni dell'azienda ovvero per la mancanza di altri soggetti destinatari degli obblighi di informazione e vigilanza sulle norme antinfortunistiche, lo stesso direttore di stabilimento fosse tenuto alla costante, personale e diretta vigilanza sull'informazione e sull'osservanza delle norme suddette", come si assume in ricorso;
ma di rilevare, invece, che, come ritenuto ed accertato dai giudici del merito, il direttore dello stabilimento non aveva, in sostanza, fornito e predeterminato alcuna direttiva "sull'informazione e sull'osservanza delle norme suddette", ben prima ed a prescindere dal successivo controllo, peraltro pure dovuto, della esatta applicazione delle direttive impartite. Posto, dunque, che a tale obbligo il ricorrente non aveva adempiuto, come accertato dai giudici del merito ("Bonari... non aveva fornito la prova in ordine a precise istruzioni impartite ai preposti ed ai capi reparto sull'istruzione del personale"), neppure può apprezzarsi quanto gravatoriamente dedotto, in ordine alla circostanza che BE sarebbe stato, nella circostanza, "affiancato da un operaio esperto". Premesso che la sentenza impugnata ha anche rilevato che la circostanza "richiedeva il continuo affiancamento di altro lavoratore esperto al fine di istruire compiutamente e praticamente il BE", dando atto che tanto non era stato fatto ("il non averlo fatto implica sicuramente un profilo di colpa che può farsi risalire al Bonari..."), e che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espresso disposto normativo, risultare dal testo del provvedimento impugnato, in ogni caso l'addotto "affiancamento al BE di operaio esperto" non implica affatto, di per sè, che questi abbia proceduto ad "istruire compiutamente e praticamente il BE", tale mero accompagnarsi non dando, in sostanza, contezza alcuna di una previa o contestuale informazione del lavoratore, per la quale l'imputato non aveva disposto affatto e non aveva reso prescrizione o direttiva alcuna.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004