Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2004, n. 41707
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Sentenza 23 settembre 2004

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A norma del combinato disposto degli articoli 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, 37 e 38 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, il datore di lavoro (e soggetti assimilati) è tenuto a rendere edotto i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Ne consegue che è ascrivibile al datore di lavoro, in caso di violazione di tale obbligo, la responsabilità del delitto di lesioni colpose allorchè abbia destinato il lavoratore, poi infortunatosi, all'improvviso ed occasionalmente, a mansioni diverse da quelle cui questi abitualmente attendeva senza fornirgli, contestualmente, una informazione dettagliata e completa non solo sulle mansioni da svolgere, ma anche sui rischi connessi a dette mansioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2004, n. 41707
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41707
    Data del deposito : 23 settembre 2004

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