Sentenza 3 novembre 2003
Massime • 1
Dopo la spedizione all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che il pubblico ministero dispone quando ritiene che non debba essere formulata richiesta di archiviazione, residuano per lo stesso pubblico ministero tutte le opzioni delineate al primo comma dell'art. 405 cod. proc. pen., e può essere proposta, di conseguenza, anche una richiesta di archiviazione, che non presenta, nel caso, alcun connotato di nullità od abnormità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2003, n. 47793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47793 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Lugi Sansone Presidente
1. Dott. GI De Roberto Consigliere
2. Dott. Ilario Martella Consigliere
3. Dott. Giorgio Colla Consigliere
4. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE ON nel procedimento nei confronti di:
GI Di SE;
avverso l'ordinanza di archiviazione del Gip del Tribunale di Trani del 20 settembre 2002;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
GE ON, presunta persona offesa nel procedimento penale a carico di GI Di SE, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione del Gip del Tribunale di Trani in data 20 settembre 2002, assumendo che si era verificata nella specie una indebita regressione del procedimento, con conseguente abnormità del provvedimento impugnato, giacché circa due mesi prima, in data 16 febbraio 2002, era stato notificato al Di SE l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod. pen.: il P.M., pertanto, non avrebbe potuto chiedere l'archiviazione, e l'unica via percorribile per l'inquirente era quella dell'esercizio dell'azione penale.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Se, infatti, è vero - come ha rilevato il P.G. nella sua richiesta scritta - che l'invio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari può evidenziare l'intenzione originaria del P.M. di esercitare l'azione penale, è anche vero che su tale determinazione appare perfettamente legittimo un ripensamento dell'inquirente, determinato dagli esiti della indagine e da una diversa valutazione complessiva degli atti anche alla luce di quelli resisi necessari in ragione delle iniziative difensive. La richiesta di archiviazione non è, invero, incompatibile, con l'atto precedentemente formulato, perché il P.M., una volta scaduti i termini di cui all'art. 415 bis, si trova nella situazione descritta dall'art. 405 cod. proc. pen., dovendo assumere determinazioni in merito alla eventuale instaurazione del processo.
D'altra parte, una richiesta di archiviazione successiva all'invio di avviso di conclusione delle indagini non è sanzionata da nullità ne' la successiva richiesta di archiviazione può ritenersi abnorme sotto il profilo strutturale o funzionale dell'atto, perché essa è prevista dal codice processuale e non dà luogo, nel caso di specie, ad alcuna indebita regressione del procedimento, giacché il processo permane nella medesima fase delle indagini preliminari in cui si trovava al momento dell'avviso di conclusione delle indagini stesse.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 DICEMBRE 2003.