Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2003, n. 47793
CASS
Sentenza 3 novembre 2003

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Dopo la spedizione all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che il pubblico ministero dispone quando ritiene che non debba essere formulata richiesta di archiviazione, residuano per lo stesso pubblico ministero tutte le opzioni delineate al primo comma dell'art. 405 cod. proc. pen., e può essere proposta, di conseguenza, anche una richiesta di archiviazione, che non presenta, nel caso, alcun connotato di nullità od abnormità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2003, n. 47793
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47793
    Data del deposito : 3 novembre 2003

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