Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
Per integrare il concetto di casa di prostituzione previsto nei numeri 1 e 2 dell' art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 è necessario un minimo, anche rudimentale, di organizzazione della prostituzione, che implica una pluralità di persone esercenti il meretricio. Il reato di chi, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa, la concede in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione non sussiste, pertanto, quando il locatore conceda in locazione l'immobile ad una sola donna, pur essendo consapevole che la locataria è una prostituta, e che eserciterà nella casa locata autonomamente e per proprio conto. (La Corte ha in proposito precisato che il locatore potrà rispondere in tale caso di favoreggiamento ai sensi dell' art. 3 n. 8 della stessa legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/1999, n. 8600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8600 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento