Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2003, n. 7339
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Sentenza 15 gennaio 2003

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Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto all'accertamento clinico sulla presenza nei liquidi organici di sostanze stupefacenti, trattandosi di accertamento diagnostico obbligatorio non coattivo, è necessario il rispetto delle modalità previste dall'art. 187 comma 5 codice della strada che prevede l'accompagnamento presso strutture pubbliche e pertanto non sussiste il reato nel caso in cui il rifiuto si sia manifestato dopo l'accompagnamento del conducente presso il comando dei vigili urbani dove veniva chiesto il prelievo delle urine.

Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dall'art. 187 comma 2 codice della strada. Deve escludersi pertanto la possibilità che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la presenza di comportamenti sintomatici dà all'organo accertatore la facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie previste dallo stesso articolo del codice della strada).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2003, n. 7339
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7339
    Data del deposito : 15 gennaio 2003

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