Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11801 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: Imposta sui redditi Ac- A certamento I R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5 A 6 . T 8 N 9 U 1 - B / I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 B / . R 6 L 2 T L . A R . . SEZIONE QUINTA CIVILE P R.G.N. 807/2000 B . D A T L E 1 A D 3 I Cron. 29410 Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: 1 I R S . E N N E T S I A Presidente Rep. Dott. Enrico A Papa M Co s lie Ud. 21.03.200212 Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dal signor CO IA, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'avvocato Andrea Amatucci, ed elettivamente domiciliato in Roma, via delle Quattro Fontane 10, presso lo studio dell'avvocato Lucio Ghia;
- ricorrente -
contro il MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRET- TE DI ARIANO IRPINO (Avellino), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi 12;
- intimato -
AL 6 0 3 1 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 4 no- vembre 1998, n. 141, depositata il 25 novembre 1999; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 21 marzo 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Atti- lio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Motivi della decisione 1.1. Il signor CO IA notifica il 5 gennaio 2000 al Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvo- catura generale dello Stato, un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 4 novembre 1998, n. 141, depo- sitata il 25 novembre 1998, che ha accolto l'appello dell'Ufficio delle impo- ste dirette di Ariano Irpino contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ariano Irpino n. 1/01/96, che aveva accolto il ricorso del con- tribuente contro l'avviso di accertamento n. 4861002184 in tema di IRPEF e di ILOR 1986. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: con avviso di accertamento n. 4861002184 l'Ufficio delle imposte dirette - di Ariano Irpino eleva da lire 12.172.00 a lire 69.261.000 il reddito imponi- bile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR per il 1986 del signor CO Capo- bianco;
- il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Ariano Irpino, che annulla l'avviso di accertamento;
- l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ariano Irpino propone appel- lo per i seguenti motivi: 1) erroneità della decisione in fatto, illogicità e con- MIL 2 traddittorietà della motivazione, falsa applicazione di legge e vizio di extra- petizione;
in particolare si eccepisce il vizio di extrapetizione, in quanto la Commissione giudicante si è pronunciata sul merito delle presunzioni addot- te dall'Ufficio a sostegno della determinazione di maggiori ricavi, nonostan- te che sul punto nulla sia stato contestato dal contribuente, il quale ha addot- to solo motivi di illegittimità e nessun motivo di merito in ordine alle circo- stanze ed agli elementi di fatto assunti dall'Ufficio a fondamento della retti- fica;
2) la decisione è da ritenersi comunque errata sia in fatto sia in diritto;
l'accertamento non è induttivo, ma analitico, con determinazione indiretta dei ricavi, la cui rettifica è avvenuta sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, come previsto dall'art. 39.1.d) DPR 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 62 sexies.3 DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito in L. 29 ot- tobre 1993, n. 427; sarebbe impropria, oltre che errata, l'affermazione della Commissione secondo cui non esisterebbero le irregolarità gravi precise concordanti che potessero legittimare la rettifica, in quanto tali irregolarità sarebbero richieste per l'accertamento induttivo, previsto dall'art. 39 DPR 29 settembre 1973, n. 600, e non per quello analitico operato dall'Ufficio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;
3) la rettifica è scaturita dalla con- statata incongruenza tra gli acquisti e le spese dell'anno di lire 110.837.000 e ricavi dichiarati per lire 53.768.000, per cui le uscite finanziarie sono di gran lunga superiori, inverosimilmente, alle entrate;
la Commissione di primo grado ha contestato la validità di tale presunzione, asserendo che ai maggio- ri acquisti il contribuente potrebbe aver fatto fronte ricorrendo a sovvenzioni e a pagamenti dilazionati;
l'Ufficio sostiene, invece, che sarebbe spettato al AL 3 contribuente provare e documentare di aver fatto acquisti ricorrendo a pre- stiti e a dilazioni di pagamento;
- l'appello dell'ufficio è accolto dalla Commissione tributaria regionale di Napoli 4 novembre 1998, n. 141, ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 4 novembre 1998, n. 141, dopo aver riferito dei motivi che sono stati addotti dall'Ufficio appellante, così come sono stati qui riprodotti al punto 1.2, è così laconicamente motivata: Il Collegio, ascoltate le parti in pubblica u- dienza, ritiene legittimo l'operato dell'Ufficio ai sensi del I comma dell'art. 39 DPR 600/73, invocato dall'Ufficio stesso. Nel merito il contribuente non ha sollevato alcuna eccezione. Il procedimento di accertamento dell'Ufficio risulta congruo e corretto>>.
2.1. Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi di impu- gnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia riformata e che sia confermata la decisione della Commissione tributaria di primo grado, con ogni conseguenza di legge.
3. Il Ministero delle finanze non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l'inesisten- za del vizio di extrapetizione, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39.1, dell'art. 39.2 DPR 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 62 sexies L. 29 ottobre 1993, n. 427. 4.2. Il ricorrente osserva preliminarmente che la sentenza impugnata si limita a riportare per intero l'appello dell'Ufficio e le contestazione del ri- ML corrente e, senza nulla aggiungere, ritiene legittimo l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 39.1 DPR 29 settembre 1973, n. 600. Il ricorrente ritiene, poi, che la denuncia, da parte dell'Ufficio in se- de di appello, del vizio di extrapetizione sia privo di ogni fondamento, per- ché in realtà la Commissione tributaria di primo grado non ha esaminato soltanto le motivazioni relative agli elementi di fatto dell'accertamento, ma ha considerato che, pur essendo l'avviso di accertamento adeguatamente motivato, il procedimento di verifica dell'Ufficio non può essere avvenuto analiticamente ai sensi dell'art. 39.1 d) DPR 29 settembre 1973, n. 600, onde si procede alla valutazione dell'esistenza dei presupposti, cioè delle irregola- rità gravi, precise e concordanti, richiesti dall'art. 39.2 DPR 29 settembre 1973, n. 600, che consentono di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d). L'accertamento è considerato non adottato analitica- mente con determinazione induttiva dei ricavi, ai sensi dell'art. 39.1 d), per- ché esso stabilisce che la falsità o l'inesattezza degli elementi indicatori nella dichiarazione deve risultare da ispezione delle scritture contabili e dalle ve- rifiche di cui all'art. 33 e dai controlli della completezza, esattezza e veridi- cità delle registrazioni contabili. Nel caso di specie l'Ufficio nell'avviso di accertamento considera che i ricavi dichiarati sono del tutto inattendibili ri- spetto ai costi e alle spese, le quali sarebbero state evidentemente sostenute con ricavi non contabilizzati. Risulterebbe, poi, del tutto incongruente il riferimento contestuale nella decisione impugnata all'art. 62 sexies L. 29 ottobre 1993, n. 427, che avrebbe legittimato la rettifica, perché tale norma precisa che l'accertamento ex art. 39.1. d) DPR 29 settembre 1973, n. 600, si può fondare sull'esistenza ML 5 di gravi incongruenze tra ricavi e compensi dichiarati e su quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'attività svolta, come osservato dallo stesso Ufficio nell'appello. Le valutazioni effettuate dall'Amministra- zione finanziaria, tuttavia, pur essendo basate su tale incongruenza, non hanno comportato alcuna verifica delle caratteristiche e delle condizioni del- l'attività svolta, cosicché l'Ufficio non ha sicuramente operato ai sensi del- l'art. 62 sexies.3 L. 29 ottobre 1993, n. 427, e dell'art. 39.1. d) DPR 29 set- tembre 1973, n. 600, e, pertanto, per poter accertare il reddito induttivamen- te, dovevano necessariamente ricorrere le condizioni stabilite dal comma 2 (irregolarità numerose e ripetute risultanti dal verbale di ispezione), richia- mate correttamente nella decisione della Commissione tributaria di primo grado, che non è possibile verificare a causa della mancata redazione del verbale di constatazione e di qualsiasi riferimento all'avviso di accertamen- to.
5.1. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente per cassa- zione denuncia l'illegittimità dell'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente per violazione degli art. 2697, 2727 e 2729 cc.
5.2. Il ricorrente sostiene, in proposito, che sarebbe infondata l'af- fermazione della Commissione tributaria di secondo grado secondo cui sa- rebbe spettato al contribuente provare e documentare di aver fatto acquisti, ricorrendo a sovvenzioni, a prestiti e a dilazioni di pagamento per contrasta- re le presunzioni e giustificare l'incongruenza tra entrate e spese. Infatti, nel- la sentenza della Commissione tributaria di primo grado è stato stabilito che, a prescindere dalla considerazione che possono esservi motivi per cui un operatore commerciale, pur in presenza di giacenze, è costretto ad effettuare 一堆 6 altri acquisti, e a prescindere dalla circostanza che per le necessità aziendali si può far ricorso ad altri rimedi per il pagamento, anche dilazionato con sovvenzioni, della merce acquistata, sta di fatto che al Collegio, dopo avere visionato la dichiarazione modello 740 quadro G allegato, è risultata l'espo- sizione di rimanenze finali di importo tale da far apparire veritiera la corri- spondenza tra spese iniziali ed acquisti e tra rimanenze e costo del venduto. La Commissione tributaria primo grado ha concluso ritenendo che è giusti- ficato ritenere che i ricavi delineati siano quelli effettivamente conseguiti. Ciò sarebbe sufficiente per smentire quanto asserito dall'Ufficio. Tuttavia, a conferma di quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, a titolo esempli- ficativo e a ulteriore dimostrazione della diversa provenienza delle somme utilizzate per gli acquisti da parte del ricorrente, si ricorda che nel 1985 egli, versando in una situazione di difficoltà economica, ha ricevuto dal signor NC IA lire. 13.000.000 come corrispettivo della vendita di due appezzamenti di terreno in località Guardiola (Scampitella), come e- merge da scrittura privata del 10 febbraio 1985. 6.1. I due motivi di ricorso sono oggettivamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.
6.2. Entrambi i motivi sono inammissibili, perché, come può age- volmente dedursi dalla riproduzione pressoché testuale che se n'è apposita- mente fatta ai punti 4.2 e 5.2, essi sono riferiti alla sentenza di primo grado e non alla sentenza di appello, che è, invece, palesemente viziata per mancan- za di qualsiasi motivazione. Infatti, come si desume da quanto si è riferito ai punti 1.2 e 1.3., la sentenza impugnata è articolata in due parti: nella prima, lunghissima, si riproducono dettagliatamente i tre motivi di appello (vedasi 一堆 retro 1.2); nella seconda, brevissima, sono contenuti i tre periodi, che si so- no testualmente riprodotti al punto 1.3 e che, riguardati dal punto di vista sostanziale, anticipano il contenuto di specie della sentenza, senza tuttavia l'elaborazione di alcun tessuto linguistico connettivo con il suo oggetto, cioè senza motivazione. Il ricorrente per cassazione, invece di denunciare il solo, radicale vizio della sentenza di appello consistente nell'omessa motivazione, ha censurato ipotetiche violazioni di legge, sulle quali la Commissione tributaria regionale non si è in alcun modo pronunciata, dal momento che, come si è messo in evidenza, essa si è limitata ad affermare che il procedimento di accertamento dell'Ufficio risulta congruo e corretto, senza prendere in alcuna considerazione la sentenza di primo grado e senza spiegare se e quale dei motivi di appello siano stati eventualmente ritenuti fondati✗Poiché il Ministero delle finanze non ha svolto alcuna attività di- fensiva, mancano i presupposti perché la Corte si pronunci sulle spese pro- cessuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2002. Il Presidente ماسلان Il relatore ed estensore Multucell IL CANCELLIERE C1 NZ TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -6 AGO, 2002 IL CANCELLIERE C1 NO TT 8