Sentenza 23 febbraio 2000
Massime • 1
L'art. 63 cod. proc. pen. impedisce che le dichiarazioni indizianti rese senza l'assistenza del difensore possano essere utilizzate sia nel corso del dibattimento sia nella fase delle indagini. Ciò, non solo nei confronti del dichiarante, ma anche con riferimento alla posizione dei terzi, nei riguardi dei quali tali dichiarazioni possono costituire semplicemente spunto per ulteriori indagini. Infatti, sia pure indirettamente, l'utilizzazione di dette dichiarazioni si risolverebbe, comunque, in un possibile nocumento nei confronti di chi le ha rese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2000, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 23/02/2000
1. Dott. Francesco ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " Renato FULGENZI " N. 1002
3. " Adolfo DI VIRGINIO " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco SERPICO " N. 33878/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A
sul ricorso proposto da
ER PA
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari sez. ne riesame dell'11-6- 1999 confermativa della misura di custodia cautelare in carcere applicata dal GIP presso il Tribunale di Bari, con ordinanza del 25 -5 - 99 nei confronti di AR PA per i reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 DPR 309/90;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dr/G.PASSACANTANDO che ha concluso per : Rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. F.PALUMBO che ha concluso per: Accogliersi il ricorso;
O S S E R V A
Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di ER PA avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta a suo carico dal GIP presso il Tribunale di Bari con provvedimento del 26-5-1999 in ordine ai reati di cui agli art. 74 DPR 309/90, in Ortanova e Pescara con codotta tuttora in corso e artt. 73 e 80 DPR cit., in Pescara il 20-11-1998, il Tribunale di Bari sez. ne riesame, con ordinanza dell'11-6-1999, rigettata l'istanza, confermava la predetta misura cautelare intramutaria, ritenendo la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati ascritti all'indagato, alla stregua dei risultati di numerose intercettazioni telefoniche, dello arresto di tal SO VI e delle dichiarazioni spontanee rese da costui alla p.g. all'atto del suo arresto. I giudici del riesame ritenevano, tra l'altro, infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal SO alla p.g. senza l'assistenza di un difensore, a loro avviso non operando, in proposito, alcun divieto nella fase delle indagini preliminari. Si riteneva la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) cpp. per la negativa personalità dell'indagato, raggiunto da numerosissimi precedenti penali, anche specifici, sicché unica misura idonea a salvaguardare il concreto pericolo di recidivanza era quella intramuraria in atto. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ER, deducendo, a motivi del gravame:
1)Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b), c) ed e) cpp, in ordine alla dichiarazione di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed all'acquisizione dei tabulati telefonici per mancanza di motivazione nei decreti di autorizzazione e proroghe di tali intercettazioni, essendosi il GIP limitato ad un rinvio "per relationem" alle note informative di p.g. senza alcuna valutazione critica autonomamente compiuta al riguardo rispetto a quanto evidenziato dal P.M. e/o dalla P/G/ (motivo ribadito anche in sede di presentazione di motivi nuovi con riferimento alla violazione dell'art. 267 in relazione all'art. 125 co. 3^ cpp.);
2)Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b), c) ed e) cpp. in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da SO VI alla p.g. senza assistenza del difensore, con la determinante conseguenza che la invocata inutilizzabilità degli elementi offerti dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni del coindagato predetto faceva venir meno in toto gli elementi su cui si era fatto richiamo per l'asserita gravità indiziaria nei confronti del ricorrente per i reati ascrittigli;
3)Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) cpp. in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il capo H) della contestazione (episodio del 20-11-98 in rel. art. 73 DPR cit.), trattandosi di argomentazioni non suffragate da riscontri obiettivi per mancanza di reperimento e sequestro della droga e poggiate su mere presunzioni circa la compartecipazione del ricorrente anche al successivo episodio del 29-11-98 in cui si ebbe ad operare un sequestro di stupefacenti;
4)Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. a) (rectius b) ed e) cpp., in relazione alla sussistenza dei gravi indizi per il capo n) della contestazione (art. 74 DPR cit.), posto che l'unico elemento d'accusa, peraltro inidoneo a tracciare un sufficiente quadro di configurabilità del reato associativo, era rappresentato dall'episodio del 29-11-1998 (operazione Vitale), a cui i ricorrente era del tutto estraneo, ne' potendosi coinvolgere il predetto, attraverso le intercettazioni telefoniche con i fratelli Gaeta, perché, a prescindere dalla dedotta inutilizzabilità di tali intercettazioni, i risultati di queste non erano idonei a provare la gravità indiziaria di sussistenza del contestato reato associativo. Il motivo di censura in rito sub 1) è infondato, posto che, come risulta dal testo dell'ordinanza impugnata, il GIP, pur ricorrendo ad una motivazione "per realationem" a supporto dei decreti motivati di autorizzazione e di proroghe delle intercettazioni telefoniche, non ha violato l'art. 267 cpp., in relazione all'art. 125 co. 3^ cpp. Infatti, il richiamo alle risultanze delle indagini di p.g. ed alle relative argomentazioni esposte dal P.M. in sede di richiesta di emissione dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, non si è risolto in una mera e supino acquiescenza da parte del GIP a tali elementi, ma, come vi è traccia motivazionale nell'ordinanza impugnata, non ha mancato di proporre un globale esame critico - valutativo delle dedotte circostanze indiziarie, agli effetti della motivata sussistenza delle condizioni richieste ex art.267 cpp., a pena di inutilizzabilità dei risultati delle disposte intercettazioni (ex art. 271 co. 1^ cpp.).
In proposito, giova ribadire il principio secondo cui si ottempera all'obbligo di motivazione di cui all'art. 267 cit. anche quando il GIP, pur riportandosi "per relationem" all'esposizione delle ragioni contenute in altro atto (richiesta del P.M., indagini di p.g. espletate allo stato degli atti), le faccia "proprie", attraverso un'analisi ricettiva ed una valutazione critica di queste, ancorché in termini di sintesi, purché nella loro globalità, disegnino un essenziale quadro di gravità indiziaria e di indispensabilità (ed eventuale urgenza, ove richiesta) dello strumento istruttorio in oggetto, anche per poter sostanzialmente tutelato anche con legislazione ad hoc (cfr. Cass. pen. Sez. II, 26-9-1996, n. 8718, P.M. e Amendola;
Cass. pen. Sez. VI, 5-10-1994, n. 3784, Celone ed altri).
Per contro è fondato il motivo sub 2).
Ex art. 63 cpp., le dichiarazioni indizianti rese da taluno alla p.g. senza l'assistenza di un difensore, contrariamente all'assunto dei giudici del riesame, non sono utilizzabili nemmeno in sede di indagini preliminari, come questo giudice di legittimità ha, dopo un diverso precedente indirizzo, ribadito anche a Sezioni Unite. Lo spunto accusatorio desumibile anche a carico di terzi, poi condagati rispetto al dichiarante, può solo attivare la p.g. verso indagini opportunamente mirate, ma non costituire elemento indiziario utile contro alios, perché, sia pure indirettamente, l'utilizzazione delle cennate dichiarazioni, si risolverebbero, comunque, in un possibile nocumento verso chi le ha rese senza la garanzia imprescindibili dell'assistenza del difensore.
Il richiamo all'art. 350 co. 7^ in relazione all'art. 503 n. 3 cpp., operato dal Tribunale, non si propone come risposta conferente alla questione esaminata, trovando, nella specie, corretta applicazione proprio il disposto di cui all'art. 63 cpp., valutate le modalità dell'episodio afferente la posizione del SO nell'operazione del 20-11-98.
Tale decisione, in accoglimento del relativo motivo di ricorso, impone una rivisitazione motivata del quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente per quanto attiene il capo H), trattandosi di contestazione di unico fatto che, in assenza di riscontri obiettivi (trattasi di c.d. "droga parlata", in difetto di sequestro di sostanza in data 20-11-98), non può correttamente trovare il suo supporto di grave indizio di colpevolezza con il pedissequo richiamo allo episodio del 29-11-1998, in cui non vi è, se non in termini di mera presunzione, allo stato, il coinvolgimento del ricorrente. Sul punto, infatti, s'impone un motivato collegamento con le telefonate intercettate tra il ER ed i fratelli GAETA, al fine di tracciare segnali di ben maggiore consistenza della gravità indiziaria, coinvolgente il ricorrente nel reato di cui allo art. 73 DPR cit. per l'episodio del 20-11-98
In tali sensi è fondato il motivo sub 3).
Quanto al motivo sub 4), se corretto, in via di principio generale, è il tracciato motivazionale, in merito alla sussistenza del reato associativo, del tutto abbisognevole di opportuno approfondimento è l'assunto accusatorio, condiviso dai giudici del riesame, quanto alla ritenuta compartecipazione del TE a tale reato. Al riguardo, a voler tacer d'altro, non va trascurato di valutare, nella stessa ragionevolezza di gravità indiziaria a carico del ricorrente per il delitto associativo, che la stessa accusa limita il reato fine ad un unico episodio che, come innanzi detto, merita, peraltro, opportuno e logico supporto motivazionale, proprio per quanto attiene gli aspetti dei necessari "crismi" di gravità indiziaria della compartecipazione del ricorrente ai reati ascrittagli.
S'impone, pertanto, in relazione alla posizione del ricorrente, in rapporto alle imputazioni contestategli, la motivata rivisitazione della gravità indiziaria che il Tribunale di Bari, quale giudice di rinvio, vorrà operare, conformandosi ai termini della presente decisione con la quale, ovviamente, va disposto l'annullamento della ordinanza impugnata.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1^ ter disp. att. cpp.
P.Q.M.
ANNULLA l'impugnata ordinanza e RINVIA al Tribunale di Bari per nuova deliberazione.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1^ ter disp. att. cpp.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2000