Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 15247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15247 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 R 39 1. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) PUBBLICA ITALIAN,1 5 247 02 NOME DELL'OPONO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ciggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE canni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 18159/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere 35516 Cron. Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud.12/07/02 Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ES AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA GAETANO CIMAGLIA, ROBERTO VOLPI, difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FATA ASSIC, VA ON;
intimati - avverso la sentenza n. 69/98 del Giudice di pace di SAN SEVERO, emessa il 22/06/98 e depositata il 08/09/99 2002 (R.G. 110/98); 1634 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 16.1.1998, VA PE esponeva che il 28.7.1997 alla guida dell'autovettura di sua proprietà percorreva la Via Fortore, in agro di San Severo, in un tratto in salita;
che la vettura era preceduta da un trattore agricolo, di proprietà di An- tonio TI, che si era improvvisamente arrestato retrocedendo, l'aveva urtata nella parte anteriore;
e, che l'auto aveva subito danni quantificati in L. 3.400.000; che la S.p.a. F.A.T.A. Assicurazioni, presso la quale il trattore era assicurato, aveva pagato la somma di L. 1.450.000, trattenuta dall'esponente a ti- tolo di acconto. Tanto premesso, conveniva davanti al Giudice di pace di San Severo il TI e la S.p.a. F.A.T.A. per sentirli condannare al pagamento della somma di L.
1.950.000. La S.p.a. F.A.T.A. resisteva, deducendo che il trattore era regolarmente parcheggiato, e che era in- dietreggiato per cause inspiegabili. Il giudice di pace, con sentenza dell'8.9.1998, ri- 2 gettava la domanda e condannava l'attore a restituire la somma di L.
1.450.000 alla S.p.a. F.A.T.A. Conside- rava che l'inattendibilità delle ricostruzioni dell'incidente fornite dall'attore e dalla convenuta inducevano a ritenere che il sinistro non si era effet- tivamente verificato. Osservava in particolare, che la versione dell'incidente esposta dall'attore era incom- patibile con la situazione dei luoghi (per l'inesistenza nella via Fortore di tratti particolar- हिन्दु mente ripidi) e quella della Compagnia di assicurazione convenuta con le caratteristiche del trattore (dotato di ruote con elevata aderenza al terreno). Avverso la sentenza il PE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La S.p.a. F.A.T.A. non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando errata valuta- zione delle prove, in violazione dell'art. 116 c.p.c., il ricorrente deduce che il giudice di pace non ha con- siderato che la convenuta S.p.a. F.A.T.A. non aveva contestato che l'incidente si fosse verificato, ma sol- tanto eccepito che la collisione era stata determinata da un fatto imprevedibile, costituito dall'inspiegabile sganciamento del freno del trattore.
1.1. Il motivo è infondato. 3 La censura, formulata in termini di violazione di norma processuale, in realtà è diretta avverso la moti- vazione della sentenza impugnata. Contro le sentenze del giudice di pace in cause da decidere, per ragioni di valore, secondo equità, il ri- corso per cassazione è ammissibile, in relazione al vi- zio di motivazione, solo per carenza assoluta, mera ap- parenza o insanabile contraddittorietà della motivazio- ne (S.U., sent. n. 716/99). Nella specie la motivazione della sentenza non ri- sulta affetta da uno dei suindicati vizi radicali.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, assume il ricorrente che l'istruttoria espletata consentiva di ritenere raggiun- ta la prova sia sull'an che sul quantum.
2.1. Il motivo è infondato. È sufficiente richiamare le considerazioni già svolte per disattendere il precedente motivo.
3. Con il terzo motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rileva il ricorrente che il giudice di pace, condannando l'attore a restituire alla S.p.a. F.A.T.A. la somma di L. 1.450.000, versata in acconto, ha pronunciato ultra pe- tita, poiché nessuna domanda in tal senso era stata proposta dalla convenuta.
3.1. Il motivo è fondato. Risulta dagli atti, che questa S.C. è abilitata ad esaminare direttamente, poichè è denunciato un vizio del procedimento, che la convenuta S.p.a. F.A.T.A. non ha svolto domanda riconvenzionale per conseguire la re- stituzione della somma versata in acconto al PE, ma ha chiesto che la somma versata fosse dichiarata congrua. Consegue che la pronuncia di condanna è stata emes- sa in violazione dell'art. 112 c.p.c.
4. L'impugnata sentenza va quindi cassata sul pun- senza rinvio. to, 5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo, ac- coglie il terzo;
cassa in relazione, senza rinvio, l'impugnata sentenza;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 12.7.2002 IL CONSIGLIERE EST. PRESIDENTEMorfientincions IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 29 OTT. 2002. Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista S