Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/1997, n. 6723
CASS
Sentenza 26 novembre 1997

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Poiché l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni deriva dalla effettiva inosservanza delle disposizioni richiamate dall'art. 271 cod. proc. pen., essa non può ricollegarsi alla mancata trasmissione al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, dei decreti autorizzativi delle operazioni: tale trasmissione, infatti, non costituisce un obbligo di legge e la sua funzione è soltanto quella di rendere verificabile l'effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti l'effettuazione delle intercettazioni. È invero evidente che dall'omessa allegazione non può desumersi ne' l'inesistenza ne' l'invalidità dei decreti in questione non trovando simile presunzione la benché minima base normativa, per cui un'eventuale affermazione di inutilizzabilità risulterebbe del tutto arbitraria; ne', tantomeno, può farsi da essa discendere una nullità per violazione dei diritti della difesa ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., considerato che l'obbligo di trasmissione non può dirsi funzionale a garantire l'intervento dell'indagato, ne' tantomeno la sua assistenza o rappresentanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/1997, n. 6723
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6723
    Data del deposito : 26 novembre 1997

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