Sentenza 26 novembre 1997
Massime • 1
Poiché l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni deriva dalla effettiva inosservanza delle disposizioni richiamate dall'art. 271 cod. proc. pen., essa non può ricollegarsi alla mancata trasmissione al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, dei decreti autorizzativi delle operazioni: tale trasmissione, infatti, non costituisce un obbligo di legge e la sua funzione è soltanto quella di rendere verificabile l'effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti l'effettuazione delle intercettazioni. È invero evidente che dall'omessa allegazione non può desumersi ne' l'inesistenza ne' l'invalidità dei decreti in questione non trovando simile presunzione la benché minima base normativa, per cui un'eventuale affermazione di inutilizzabilità risulterebbe del tutto arbitraria; ne', tantomeno, può farsi da essa discendere una nullità per violazione dei diritti della difesa ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., considerato che l'obbligo di trasmissione non può dirsi funzionale a garantire l'intervento dell'indagato, ne' tantomeno la sua assistenza o rappresentanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/1997, n. 6723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6723 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: camera di consiglio
Dott. ET Grassano Presidente del 26-11-1997
1.Dott. Carlo Luda Di Cortemiglia Consigliere SENTENZA
2. " Giorgio Di Iorio " N. 6723
3. " ET Antonio Sirena " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Malagnino " N.39590/97
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ES AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 23-7-1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Malagnino Udito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Elena Paciotti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA LA CORTECon l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato la misura cautelare in carcere, disposta con provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale del 30-6-1997, nei confronti di ES AL indagato, unitamente ad altri, per i delitti di associazione mafiosa denominata "cosa nostra" (art. 416 bis comma 1, 4 e 6 con l'aggravante di cui al comma 2 c.p.) ed estorsione continuata aggravata (artt. 110, 81 cpv., 629 commi 1 e 2 c.p. in relazione all'art. 628 cpv. nn. 1 e 3 e 7 L. n. 203/1991).
A sostegno della suddetta decisione il Tribunale, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ha fatto riferimento essenzialmente alle numerosissime intercettazioni effettuate sia sull'utenza telefonica in uso a IA ET classe 25 sia all'interno della macelleria gestita dai fratelli IL (AL e ET), riprese fotografiche, minuziosi servizi di controllo, di osservazione e di pedinamento, dai quali emergerebbe inequivocabilmente il ruolo fattivo e di primo piano (con compiti certamente direttivi) rivestito dal ES nella gestione, per conto della "famiglia" di RA, di svariate attività illecite (estorsioni realizzate a cadenze periodiche e sistematiche, danneggiamenti, gioco clandestino e contrabbando tabacchi esteri), nel controllo capillare dell'intero territorio di competenza e delle attività produttive ivi esistenti, mediante la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, nell'opera di sostegno prestata continuativamente all'allora latitante PA. Secondo il Tribunale, a differenza da quanto aveva dedotto la difesa con l'unico motivo di censura, nessun dubbio poteva sussistere in merito alla identificazione del ES con il "AL" cui si fa riferimento nelle trascrizioni delle intercettazioni. Quanto, poi, alla sussistenza delle esigenze cautelari, ha fatto riferimento alla ritenuta operatività della presunzione di cui all'art. 275 co. 3 c.p.p., non avendo la difesa fornito elementi idonei a ritenere le medesime del tutto inesistenti. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il ES denunciando vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., nonché in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma II dell'art. 416 bis e di quella di cui all'art. 7 D.L. 13-5-1991 n. 152 conv. in legge 12-7-1991 n. 203. Il ricorso è infondato e, per certi profili, addirittura inammissibile.
Si sostiene, anzitutto, da parte della difesa, che "proprio i pedinamenti e i servizi di osservazione avrebbero dovuto dare la piena prova dell'assoluta, estraneità ai fatti dell'odierno ricorrente", dal momento che "dagli stessi non emerge alcun elemento a carico dello stesso in quanto non viene annotato alcun contatto, alcun fatto di natura sospetta ma anzi si evince che il ES conduce una vita regolare". Rileva la Corte che tali affermazioni, a parte la loro assoluta genericità e apoditticità (che già varrebbero a renderle incompatibili con le caratteristiche richieste a censure che siano volte a rappresentare, in sede di legittimità, vizi di motivazione), non sembrano tener conto neppure del fatto che, nell'apparato motivazionale dell'impugnata ordinanza, i risultati delle osservazioni e dei pedinamenti in questione vengono richiamati (pag. 5) essenzialmente come elementi dimostrativi non direttamente delle condotte criminose addebitate al prevenuto, ma della identificabilità di quest'ultimo con il "AL" cui si fa riferimento in talune delle conversazioni intercettate. La difesa, naturalmente, contesta poi anche la validità di tale identificazione, sostenendo che essa sarebbe frutto soltanto di "una sorta di deduzione o intuizione degli organi di polizia". Anche tale affermazione, però, come quelle precedentemente riportate, pecca, all'evidenza., di genericità e apoditticità, non sminuita certo dall'ulteriore rilievo critico secondo cui il ES non era stato "filmato ne' fotografato mentre si svolgevano le incriminate conversazioni". Dal testo, infatti, dell'impugnata ordinanza (al quale, trattandosi di dedotti vizi di motivazione, deve farsi esclusivo riferimento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.), non emerge affatto che l'attività di pedinamento e osservazione posta in essere dagli organi di polizia avesse consentito di cogliere e registrare direttamente l'effettuazione, da parte del ES, delle conversazioni assunte come elementi indiziari a suo carico, ma si afferma solo - come si è già detto -, che quell'attività aveva consentito di giungere alla sicura identificabilità del ES nel "AL". Può ammettersi che tale affermazione sia, a sua volta, alquanto generica, ma cio non può bastare a riconoscere l'esistenza di un vizio motivazionale (sotto il profilo, in particolare, della "mancanza" di motivazione), in assenza di una specifica e documentata indicazione degli elementi che a suo tempo siano stati eventualmente sottoposti all'attenzione del tribunale del riesame sul punto in questione;
indicazione che sarebbe stata invece indispensabile per mettere questa Corte nella condizione di poter valutare la consistenza (sia pure a solo livello rappresentativo) di quegli elementi e la necessità o meno, quindi, di una specifica e approfondita disamina da parte del giudice di merito.
Se, quindi, alla stregua di quanto finora argomentato, non vi sono elementi per censurare il convincimento espresso dal tribunale circa la identificabilità del ES con il "AL" , ne deriva che non può neppure attribuirsi rilievo alcuno all'ulteriore affermazione contenuta nel ricorso, secondo cui "dal materiale depositato non si evince alcuna telefonata che potrebbe essere addebitata al ES". A fronte di tale affermazione, infatti, non sorretta da alcun'altra specificazione, sta il puntuale e analitico riferimento, contenuto nell'impugnata ordinanza (pagg. 3 e 4) ad almeno due telefonate fra il ES e IA ET, dal contenuto inequivocabilmente attinente alle attività delinquenziali cui si riferisce il provvedimento applicativo della custodia cautelare;
telefonate, quelle anzidette, alle quali, nei motivi di ricorso, non si fa cenno alcuno.
Nè può attribuirsi rilievo, ai fini di un'eventuale inutilizzabilità (peraltro neppure formalmente dedotta), dei risultati delle intercettazioni in questione, all'affermazione, contenuta nel motivi di ricorso, secondo cui i relativi decreti autorizzativi "non risultano depositati nel fascicolo del P.M.". Non si specifica, infatti, ne' tanto meno si dimostra., da parte della difesa del ricorrente, se ed in qual modo il suddetto mancato deposito abbia formato oggetto di specifica eccezione davanti al tribunale del riesame;
eccezione che sarebbe stata invece necessaria per poter riproporre la questione - quale che fosse poi il fondamento ad essa riconoscibile -, in sede di legittimità, posto che tale questione non attiene ad una oggettiva, accertata mancanza dei decreti di autorizzazione, ma solo alla loro mancata produzione. Al riguardo va puntualizzato che, pur avendo - come è noto - le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza di c.c. 27 marzo 1996 n. 3, P.M. Monteleone, affermato il principio secondo cui il P.M., nel richiedere una misura cautelare basata sul risultati di intercettazioni, ha l'obbligo di allegare i relativi decreti autorizzativi (posto che l'eventuale inutilizzabilità derivante dalla mancanza di tali decreti rileverebbe anche in sede cautelare), non ha, tuttavia, posto l'eventuale inosservanza di detto obbligo come causa "ex se" di inutilizzabilità, rilevabile, in quanto tale, secondo la disciplina generale dettata dall'art. 191, comma 2, c.p.p., anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento,
avendo soltanto affermato che, verificandosi detta ipotesi (in fattispecie antecedente all'entrata in vigore della legge n. 332/95 che, con l'art. 16, ha trasformato in perentorio il termine originariamente ordinatorio di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p.), il tribunale del riesame avrebbe dovuto disporre l'acquisizione dei decreti in questione, per cui il termine per la pronuncia dell'ordinanza sulla richiesta di riesame non sarebbe decorso se non dal momento della loro ricezione.
D'altra parte, derivando la inutilizzabilità, in genere, dalla effettiva violazione di un divieto di legge e, in particolare, per quanto riguarda le intercettazioni, dalla effettiva inosservanza delle disposizioni richiamate dall'art. 271 c.p.p. (fra le quali, per quanto qui interessa, vi è quella concernente l'obbligo che le intercettazioni siano autorizzate con apposito decreto motivato del giudice), non si vede come detta inutilizzabilità possa essere parimenti ricollegabile alla sola inosservanza di un obbligo, non espressamente previsto dalla legge, la cui funzione è soltanto quella di rendere verificabile l'effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti l'effettuazione delle intercettazioni, ivi compresa quella costituita dall'emissione dei decreti autorizzativi. È evidente, infatti, che dalla sola mancata allegazione di questi ultimi non può desumersi ne' la loro inesistenza ne' la loro invalidità, non trovando una siffatta presunzione la benché minima base normativa, di tal che, in una tale situazione, un'eventuale affermazione di inutilizzabilità risulterebbe del tutto arbitraria. Ciò posto, ne deriva che l'obbligo di allegazione dei decreti autorizzativi (ribadito anche dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite 20-11-1996 n. 21, Glicora, la quale, peraltro, nulla di sostanzialmente nuovo aggiunge alla precedente sentenza Monteleone), non può che essere assimilato ad un qualsiasi altro obbligo previsto dalla legge in funzione di garanzia dei diritti di difesa, con conseguente riconducibilità della sua eventuale inosservanza al campo delle nullità e non a quello delle fflutilizzabilità. Ma in materia di nullità, come è noto, vige il fondamentale principio di tassatività, stabilito dall'art. 177 c.p.p.. Pertanto, non essendovi, ovviamente, alcuna norma che preveda espressamente come causa di nullità l'inosservanza dell'obbligo in questione (non essendo neppure quest'ultimo, a sua volta, come si è già rilevato, espressamente previsto dalla legge), rimane solo da chiedersi se detta inosservanza possa farsi rientrare nel novero di quelle cui si riferisce l'art. 178, lett. c, c.p.p.; interrogativo, questo, cui si ritiene debba darsi risposta negativa, dal momento che detta ultima disposizione non si riferisce alla violazione di qualsiasi norma concernente il diritto di difesa, ma solo, per quanto qui interessa, alla violazione di norme concernenti "intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato"; e l'obbligo di trasmissione dei decreti di autorizzazione da parte del pubblico ministero non può certamente dirsi funzionale a garantire ne' l'intervento (intervento personale) dell'imputato o indagato, ne tanto meno la sua assistenza o rappresentanza.
Passando quindi all'esame delle ulteriori doglianze, concernenti la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma II, c.p. e di quella di cui all'art. 7 del D.L. 13-5-91 n. 152,
conv. con modif. in L. 12-7-91 n. 203, rileva la Corte, quanto alla prima di dette doglianze, che la stessa risulta sostenuta unicamente dall'assunto secondo il quale l'aggravante in questione sarebbe stata "affibbiata al ES .... in contrasto con gli elementi indizianti raccolti a carico dello stesso, dai quali si evince che, a tutto concedere, lo stesso può ritenersi un semplice esecutore di ordini impartiti da altri e pertanto non possono essergli riconosciuti compiti organizzativi e neppure direttivi". Si tratta, come appare evidente, di affermazioni del tutto generiche e apodittiche, implicanti valutazioni di mero fatto del tutto insuscettibili di apprezzamento e verifica in questa sede.
Quanto poi alla seconda doglianza, relativa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante costituita dal c.d. "metodo mafioso", relativamente al reato di estorsione continuata addebitato al ES, ritiene la Corte sufficiente osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, ne' il letterale tenore ne' la "ratio" della disposizione normativa che prevede la detta circostanza inducono a ritenere che la stessa non possa trovare applicazione nei confronti di soggetti a carico dei quali si configuri anche il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.
L'appartenenza, a qualsiasi livello, ad una tale associazione non implica, infatti, di per sè, che qualsivoglia delitto commesso nell'ambito del generico programma criminoso del sodalizio sia, per ciò solo, da considerare come commesso "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale" (come recita l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 152/91), ben potendosi astrattamente prospettare l'eventualità che dette condizioni non assumano, in concreto, alcuna rilevanza, come, ad esempio, nel caso in cui - volendo restare nell'ambito dell'estorsione - questa venga commessa mediante l'impiego di minacce che non facciano riferimento alcuno al contesto mafioso nel quale opera l'autore del fatto. Ne consegue che quando, invece, a quel contesto si faccia. in qualsiasi modo, riferimento, la configurabilità dell'aggravante non può non essere riconosciuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di cui 94,1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 26 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 1998