Sentenza 10 giugno 2005
Massime • 1
Il termine di giorni sessanta previsto dall'art. 552, comma terzo cod. proc. pen., che deve intercorrere tra la notifica del decreto di citazione e la data dell'udienza di comparizione, non deve essere inteso nel senso di "giorni liberi"; conseguentemente il suo computo deve essere effettuato secondo le regole generali previste dall'art. 172 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha sottolineato la diversità di disciplina rispetto al computo dei termini brevi previsti in materia de libertate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2005, n. 23474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23474 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 10/06/2005
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 768
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 34375/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL UI;
avverso la sentenza, in data 17.4.2003, della Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dr. Fausto Cardella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, rappresentato dal S.P.G., Dr. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
IM UI ricorre avverso la sentenza, in data 17.4.2003, della Corte d'appello di Genova, confermativa della condanna per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. e deduce che non sarebbe stato rispettato il termine di giorni 60, ex art. 552, comma 3, cod. pen., tra la notifica del decreto di citazione, in primo grado, e l'udienza.
Il motivo è infondato per le ragioni esposte dal giudice dell'appello, ossia perché il termine di giorni sessanta, previsto dall'art. 552, comma 2, cod. proc. pen. non deve essere inteso nel senso di "giorni liberi" e, conseguentemente, va computato secondo le regole generali, di cui all'art. 172 cod. proc. pen.. In tal senso orienta l'espressione usata dal legislatore "...almeno sessanta giorni prima della data fissata...".
Invero, laddove ha voluto riferirsi ad un diverso modo di computo, "giorni liberi", il codice ha usato espressioni inequivoche, come nel caso di cui all'art. 429, comma 3 (...un termine non inferiore a...). L'ampiezza del termine de quo, appunto giorni sessanta, non è compatibile con la ratio che governa il diverso modo di computare termini brevi, specie in materia de libertate.
Alla stregua di tali osservazioni, potendosi considerare anche l'ultimo giorno, il termine di giorni sessanta, nel caso in esame, è maturato proprio il giorno fissato per l'udienza.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2005