Sentenza 28 novembre 2002
Massime • 1
L'attività di trasformazione di balconi, terrazze o altre parti di un preesistente edificio in verande, mediante telai o altri strumenti tecnici idonei ad intercludere stabilmente uno spazio libero, non costituisce realizzazione di una pertinenza, ma, ove assolvente a permanenti finalità abitative, ampliamento del fabbricato, e come tale integrante, in difetto di autorizzazione, il reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2002, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 28/11/2002
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 2257
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 14433/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Giuseppe Muffaletto da Cefalù, quale difensore di fiducia dell'imputato;
MACALUSO Antonino, n. il 21/11/1960 a Lascari, residente a Castelbuono;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, in data 20.11.2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost.Proc.Gen. Dott. V. Geraci che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma di quella in data 26/10/2000 del Tribunale di Termini Imprese, sez. dist. di Cefalù, Antonino LU, veniva confermato colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 20 lett. c) L. 47/85, 1 sexies L. 431/85, 1, 2 e 13 L. 1086/71 ed 1,4 co. 1 e 14 L. 1086/71, e prosciolto, per prescrizione dei relativi reati, dalle contravvenzioni alla normativa antisismica, di cui alla L. 64/74. Gli addebiti residui riguardano la realizzazione, senza concessione comunale ed autorizzazione, resa necessaria dal vincolo paesaggistico, ed in violazione delle prescrizioni dettate dalla citata L. 1086/71, di tre pilastri in cemento armato, alti circa mt. 2,50, con sovrastante travatura metallica, poggianti su un basamento in cemento di mq. 40.
Avverso la sentenza di appello, limitatamente alle statuizioni di condanna, il LU ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. Con il primo vengono dedotti vizi della motivazione e violazione di legge (in riferimento anche all'art. 5 della legge regionale siciliana n. 37/85), per essere stata ritenuta la responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/85, previo malgoverno delle risultanze processuali, in relazione ad opere finalizzate unicamente alla realizzazione di una pertinenza al servizio dell'adiacente immobile, soggetta a mero regime autorizzatorio.
A tal proposito giudici di merito non avrebbero tenuto conto dell'inidoneità, confermata dai verbalizzanti, della struttura a sorreggere una copertura in cemento, e comunque, avrebbero indebitamente considerato soggetta a concessione anche l'eventuale veranda, ritenuta in corso di costruzione. Sotto altro profilo, sarebbe stata omessa ogni statuizione sulla richiesta dell'appellante di riapertura del dibattimento, al fine di provare che il basamento in cemento era stato realizzato non da lui, bensì in precedenza da altra persona, proprietaria dell'area e del fabbricato principale. Con il secondo motivo vengono dedotte mancanza o illogicità della motivazione e violazione, inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 1 ed 1 sexies L. 431/85 e delle norme di cui al titolo 2^ (capi 1^/2^/3^) del decreto legislativo 29/10/1999 n. 490. Al riguardo, giudici di merito non avrebbero considerato, anzitutto, la mancanza di offensività ambientale delle minime opere accertate, e, sotto altro profilo, erroneamente ritenuto che la zona fosse gravata dal vincolo paesaggistico, pur mancando la concreta individuazione dei fondi assoggettativi da parte della Regione. Tanto premesso, osserva la Corte che infondato è il primo motivo di ricorso, considerato che i giudici di merito, segnatamente quelli di appello, hanno motivatamente, previa incensurabile valutazione di fatto basata su obiettive risultanze d'indagine confermate in dibattimento, ritenuto che le opere in corso fossero inequivocamente dirette alla realizzazione di una veranda, tanto logicamente desumendola) dalla palese eccedenza della complessiva struttura posta in essere (costituita da pilastri in cemento ad armatura metallica) rispetto ad un semplice "pergolato" di tipo rustico, che secondo l'assunto difensivo avrebbe dovuto essere impiantato;
b) dalla presenza del sottostante basamento in cemento, chiaramente finalizzato alla destinazione abitativa dell'area interessata. Poco o punto rileva, d'altra parte, che detto basamento preesistesse, posto che l'opera in itinere va considerata nel suo insieme, quale risultante dalla combinazione degli elementi già (eventualmente) esistenti con quelli aggiunti, questi ultimi pacificamente realizzati dall'imputato e tali da conferire al tutto l'inequivoca destinazione abitativa;
come tale necessitante di concessione;
irrilevante è, pertanto, la doglianza relativa alla mancata riapertura del dibattimento, ai fini della prova in ordine all'ascrivibilità della realizzazione del suddetto basamento.
Manifestamente infondato è, poi, il subordinato profilo di censura, secondo il quale le verande, in quanto pertinenze, sarebbero soggette a mero regime autorizzatorio o a semplice d.i.a., ponendosi in contrasto con la costante giurisprudenza di questa S.C. che invece le qualifica ampliamenti a tutti gli effetti dei fabbricati, in quanto costituenti (a nulla rilevando la consistenza "leggera" dei materiali di costruzione impiegati) parti integranti la relativa volumetria ed assolventi a permanenti finalità abitative dirette, e non invece unità collegate, prive di autonomia funzionale, poste a servizio o ad ornamento dell'immobile principale (v., tra le altre, Cass. pen. sez. 3^, n. 17325/89, n. 1758/95, n. 2676/96, n. 3879/2000, sez. 5^, n. 10648/91). Anche il primo profilo del secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, comunque, si risolve in una palese censura in fatto avverso la motivata valutazione di rilevanza dell'intervento de quo, compiuta dai giudici di merito, i quali, dopo una corretta premessa sulla natura di reato di pericolo della contravvenzione di cui all'art. 1 sexies L. 431/85, hanno incensurabilmente escluso, considerando l'opera accertata idonea ad incidere "in senso fisico ed estetico sul paesaggio", che l'intervento (descritto, invero, di dimensioni tali da renderlo più che visibile) fosse al di sotto di quella soglia minima di rilevanza, necessaria, secondo la più recente e meno rigorosa giurisprudenza, a porre anche astrattamente in pericolo il bene collettivo protetto. Il secondo profilo di censura esposto nel secondo motivo è infine, inammissibile ai sensi dell'art. 606 co. 3 u.p. C.P.P, lamentando violazioni di legge non proposte nei motivi di appello, nei quali venne solo sostenuta, con riferimento al reato in questione, la tesi della non lesività ambientale del fatto accertato, senza porsi in discussione l'esistenza del vincolo paesaggistico. Il ricorso va, in definitiva, respinto, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003