Sentenza 20 ottobre 1989
Massime • 2
La costruzione di una veranda necessita della concessione edilizia, quando non abbia la esclusiva finalità di riparare l'edificio dagli agenti atmosferici.*
La sospensione di cui all'art. 22 legge 28 febbraio 1985, n. 47 non concerne qualsiasi provvedimento amministrativo, che abbia comunque attinenza con la costruzione abusiva, ma soltanto quello finalizzato al rilascio in sanatoria della concessione edilizia. (nella specie trattavasi di ricorso al TAR avverso l'ingiunzione di demolizione).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/1989, n. 17325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17325 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1989 |
Testo completo
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7 1 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 20.10.1989 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALÈ SENTENZA III
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 2541
Presidente Dott. BATTIMELLI GABRIELE
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. PAPILLO BRUNO
2. » GRECO EDUARDO
» N. 932/88
3. » MONTORO LUIGI
4. » MORGIGNI ANTONIO
A.C.D. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da L Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello dell'Aquila in c/ AL IT, n. 13 aprile 1940 Bellante
avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila
in data 20 febbraio 1986.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DR. A. MORGIGNI
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. NIRO
che ha concluso per l'accoglimento con rinvio.
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
di L'Aquila ricorre avverso la sentenza con la quale la stessa Corte, in riforma della decisione di condanna pronunziata dal Pretore di Pescara il
20 febbraio 1986, ha mandato assolta IT AL
NI •3.
dalla imputazione di costruzione di due verande fino senza concessione ( in Pescara al giugno 1985),
perchè il fatto non costituisce reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente: )1 omessa valutazione delle risultanze processuali e contraddittorietà a moti vazione e dispositivo, per avere il giudice di secon do grado negato l'aumento di volumetria in base al-
la mera ipotesi del comp uto già avvenuto in sede di approvazione del progetto, trascurando il rapporto dell'ufficio tecnico e la deposizione del geometra comunale;
2) erronea interpretazione degli art. 7,8
e 20 della legge 28 febbraio 1985,N.47, per avere
il giudice di appello ritenuto i locali non abitabi li secondo il regolamento edilizio, da un lato inin fluente e dall'altro imprecisatome per avere ritenu to necessario, ai fini dell'ampliamento della volu metria, l'abbattimento anche parziale di un muro
perimetrale ed affermato la carenza di prova del mutamento di destinazione dello spazio coperto dalle verande;
3) violazione dell'art. 3 bis del D.L. 23
aprile 1985, n.146 (convertito in 1.21 giugno 1985,
n.298), il quale ha previsto che le opere interne non sono soggette a concessione, purchè non compor-
tino modifiche ai prospetti, nella specie invece S
Ain
.4.
esistente.
Il ricorso è fondato.
Va innanzi tutto riaffermato il principio, già al- tre volte formulato da questa Corte (per tutta Cass.
Sez. III, 19 maggio 1986, ric. Borgatti, mass.
172968), secondo il quale "costituisce attività
rilevante sotto il profilo sia edilizio che urbani-
stico la costruzione di una veranda in alluminio e vetro
Per la sua realizzazione è quindi necessaria la concessione dopo l'entrata in vigore della leg ge 28 febbraio 1985, n.477 quando non abbia la esclusiva finalità di riparare l'edificio dagli a-
genti atmosferici esterni.
Essa infatti incide sul prospetto dell'immobile
(art. 26 legge cit), altera il volume e la superfi cie coperta ed è pertanto soggetta al controllo dell'autorità preposta al governo del Territorio".
Nella specie il giudice d'appello- per giungere al-
la affermazione che l'opera era stata realizzata per riparare l'immobile dagli agenti atmosferici-
ha affermato che mancherebbe l'accertamento da par te del Pretore sul computo dei balconi- all'atto dell'approvazione del progetto-nell'ambito della cubatura. .5.
Ha trascurato di valutare il tapporto in atti e la deposizione del geometra comunale OT (erronea-
mente definito vigile urbano), il quale ha dichiara to che la AL ha realizzato un vano abitabile.
Ha sostituito la Corte d'Appello una ipotetica appro vazione in sede progettuale alla stessa descrizione dei fatti.
L'omesso apprezzamento di elementi decisivi impone l'annullamento con rinvio.
Nei motivi d'appello l'imputata lamentava la mancata sospensione del procedimento penale, debbené avesse
'esibito nel giudizio di primo grado il ricorso al
TAR Abruzzo avverso l'ingiunzione alla demolizione,
11/16. settemordinata dal sindaco di Pescara in fata 11 bre 1986, per ottenerne l'annullamento o la revoca.
La sospensione di cui all'art.22 della legge n.47
del 1985 non concerne qualsiasi procedimento ammini-
strativo, che abbia comunque attinenza con la costru zione abusiva, ma soltanto quello che s a finalizzato.
al rilascio in sanatoria della concessione edilizia.
Esclusivamente in tal caso infatti si realizza la estinzione dei reati contravvenzionali previsti dal-
le norme urbanistiche e la sospensione assolve allo scopo di consentire che la P.A. espleti i dovuti.
controlli ed adotti meditamente le sue decisioni. .6.
L'art. 22 civ. inoltre a differenza dall'art.38,
il quale ultimo prevede al terzo comma che della oblazione si faccia annotazione nel casellario giu diziale anche se già sia intervenuta sentenza di condanna, non disciplina l'istituto della sanatoria tardiva in modo analogo.
Ne deriva che l'istanza di sospensione dell'azione penale non doveva essere accolta.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.
Roma, 20 ottobre 1989.
IL Presidente
Dott. BATTIMELLI GABRIELE ши
Il Consigliere estensore
Dott. ANTONIO MARGIGNI
IL CANCELLIERS
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 16 DNC 1889 IL CANCELLIERE