Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3314
CASS
Sentenza 6 aprile 1999

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La copia fotostatica o fotografica di un documento ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, quando non sia formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta; la volontà di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, deve, tuttavia, risultare da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione della autenticità del documento.

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  • 1Il demansionamento può essere legittimoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3314
Data del deposito : 6 aprile 1999

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