Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
La copia fotostatica o fotografica di un documento ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, quando non sia formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta; la volontà di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, deve, tuttavia, risultare da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione della autenticità del documento.
Commentario • 1
- 1. Il demansionamento può essere legittimoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente
Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere
Dott. Natale CAPITANIO Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL IE, elettivamente domiciliato in Roma, via Acherusio n.8, presso l'avv. Carla Rizzo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli del Foro di Perugia;
- ricorrente -
contro
BINOVA spa, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, IT ET, elettivamente domiciliato in Roma, via Maria Cristina n. 8, presso l'avv. Goffredo Gobbi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Dante Duranti del Foro di Perugia;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, n.831 del 17 maggio-22 giugno 1996, non notificata. R.G. 5190 - 277/95 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Fabrizio Mastrangeli e Dante Duranti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Carnevali, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 17 maggio-22 giugno 1996, il Tribunale di Perugia confermava la decisione del locale RE che aveva rigettato la domanda di CA IE, intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla BINOVA spa, con lettera 29 aprile 1992.
Il CA, dipendente della VA in qualità di impiegato addetto alle spedizioni e quindi alla segreteria, per il periodo dall'8 novembre 1973 al 29 aprile 1992, era stato licenziato per soppressione del posto di lavoro.
Respingendo la domanda del CA, il primo giudice aveva osservato che dalle prove raccolte era risultato provata in causa non solo la effettiva ristrutturazione dell'azienda e la assoluta incapacità del CA di adattarsi all'informatizzazione dell'azienda nella gestione delle procedure amministrative, ma anche la mancanza di una qualsiasi volontà discriminatoria della società nei confronti del medesimo lavoratore.
Il RE osservava inoltre che il dipendente HI, assunto prima con contratto di formazione e lavoro e quindi a tempo indeterminato, non era mai stato utilizzato nell'ufficio del CA, e concludeva quindi per la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento del CA "anche con riferimento all'impossibilità di un diverso impiego del lavoratore menzionato".
Rigettando l'appello proposto dal CA, il Tribunale confermava la decisione di primo grado dopo aver constatato che la stessa era "in perfetta linea con le emergenze di causa e con i principi in modo costante affermati in proposito dalla Suprema Corte". I giudici di appello osservavano innanzitutto che era risultata pienamente provata la ristrutturazione dell'azienda - iniziata nel 1985 - a seguito della introduzione di nuove tecnologie in ogni reparto e servizio.
Tale nuova misura aveva richiesto a tutti i dipendenti un miglioramento delle loro capacità professionali ed un adattamento alle nuove esigenze organizzative. Il CA fin dall'inizio aveva mostrato una certa riluttanza ad adattarsi alle nuove esigenze, rifiutando nello stesso tempo di essere utilizzato in altre mansioni più adeguate alle sue capacità (testi UR, SI e RI;
IL AN, UN TT e SI RG).
Il Tribunale osservava che tutti i testimoni sentiti avevano confermato che il CA era incapace di seguire le nuove procedure e che più volte la stessa società gli aveva proposto di cambiare compiti, senza ricevere mai il suo consenso. Il CA aveva rifiutato di essere utilizzato in un lavoro part- time all'interno della segreteria della direzione. Aveva respinto anche la proposta di una assegnazione al reparto spedizioni con mansioni di impiegato, ed all'occorrenza anche di operaio, con la conservazione del trattamento economico già in atto. Il Tribunale non mancava di ricordare che le esigenze aziendali poste alla base del licenziamento del CA avevano portato anche alle dimissioni di numerosi altri dipendenti, le cui posizioni erano state eliminate dall'organigramma aziendale, sottolineando come "anche le dimissioni di dipendenti possano provare la ristrutturazione di un'azienda".
Il Tribunale concludeva pertanto che la VA aveva dimostrato pienamente la impossibilità di utilizzare il CA in altre mansioni. Nessun impiegato di nuova assunzione era stato utilizzato presso l'ufficio spedizioni ovvero presso la segreteria (presso la quale negli ultimi anni il CA aveva svolto prevalentemente la propria attività).
In particolare, il HI - assunto con contratto di formazione e lavoro poi trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato - non era mai stato utilizzato nell'ufficio del CA. Del tutto irrilevante veniva giudicata la richiesta di produzione in originale del libro matricola, posto che lo stesso era stato comunque esibito in fotocopia dalla VA.
Infine, i giudici di appello osservavano che nemmeno il CA era stato in grado di indicare un concreto posto libero al quale egli avrebbe potuto essere destinato, nella mutata situazione aziendale creatasi a seguito della ristrutturazione (e neppure un posto ricavabile a breve nell'organigramma aziendale).
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il CA con tre distinti motivi, illustrati da memoria.
Resiste la società BINOVA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 5 della legge 15 luglio 1966 n.604, dell'art.18 della legge 20 maggio 1970, n.300, dell'art.2103 codice civile e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La società VA, sottolinea il ricorrente, aveva sempre sostenuto che il licenziamento del CA si inquadrava in una serie di provvedimenti di riduzione dei costi fissi e di ristrutturazione dei servizi amministrativi di supporto alla produzione;
in realtà l'unico provvedimento adottato dall'azienda in attuazione di questo disegno era stato quello concretatosi nel licenziamento del CA.
Infatti, gli altri dipendenti indicati dal CA (responsabile esportazione, responsabile centro elaborazione dati, segretaria addetta all'ufficio estero) non erano stati licenziati, ma avevano presentato le dimissioni. Non rispondeva a verità che il CA non fosse in grado di utilizzare il computer (almeno per quanto riguardava l'immissione di ordini): egli aveva insegnato ad altri dipendenti l'uso del computer. Il reparto spedizioni era in piena espansione ed ad esso erano stati assegnati altri dipendenti. Il trasferimento del CA al reparto segreteria ed il suo successivo licenziamento erano stati ispirati ad un chiaro intento punitivo nei suoi confronti, poiché egli aveva rifiutato una riduzione di orario di lavoro e comunque una sua dequalificazione con la adibizione (anche) a mansioni operaie.
Tra l'altro, osservava il ricorrente, la ristrutturazione era anteriore di ben cinque anni al suo licenziamento, sicché non era possibile risalire ad essa per spiegare le ragioni del suo licenziamento.
Dal libro matricola prodotto nel giudizio davanti al RE, risultava chiaramente che, nelle immediatezze del licenziamento del CA, avvenuto nell'aprile del 1992, erano stati assunti altri due dipendenti (i signori Giusepponi e Ciucarelli). Poco dopo il licenziamento del CA, infine, era stato trasformato in contratto a tempo indeterminato un rapporto di formazione e lavoro (certamente la decisione di trasformare il contratto di formazione, alla sua scadenza biennale, equivaleva - ai fini del licenziamento del CA - ad una vera e propria nuova assunzione). Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n.604, anche in relazione all'art.2103 codice civile, dell'art.1324 codice civile e dell'art.1334 codice civile e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 codice di procedura civile). Poiché nel caso di specie sarebbe stato possibile adibire il CA a mansioni operaie, la società avrebbe dovuto provvedere al suo spostamento nelle nuove mansioni, che tra l'altro erano state accettate dallo stesso CA prima della consegna della lettera di licenziamento (contrariamente a quanto dedotto dalla società). I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, sono infondati.
Con ampia motivazione, che sfugge a qualsiasi censura, perché esente da vizi logici ed errori giuridici, i giudici di appello hanno preso in esame le risultanze istruttorie ed hanno concluso per l'esistenza di un giustificato motivo di licenziamento.
A tali conclusioni, il Tribunale è pervenuto dopo aver accertato che, nel caso di specie:
- vi era stata una ristrutturazione aziendale, che aveva comportato una profonda evoluzione organizzativa con l'introduzione di nuove tecnologie in tutti i reparti e servizi;
- il CA si era da subito dimostrato ostile ad adeguarsi alle nuove procedure, che avevano richiesto ai dipendenti della società un miglioramento delle loro capacità professionali ed un continuo adattamento ai nuovi sistemi;
- in particolare, il CA si era rivelato incapace di seguire le nuove procedure, che prevedano l'uso del computer ed aveva rifiutato tutte le proposte di cambiamento di posizione avanzate dalla società;
- non rispondeva a verità che il CA avesse accettato la dequalificazione prima di ricevere la lettera di licenziamento;
- nessuno era stato assunto - in luogo del CA - ne' presso l'ufficio spedizioni ne' presso la segreteria;
- neppure il CA era stato in grado di indicare un qualsiasi posto di lavoro disponibile (presso il quale avrebbe potuto essere o comunque potenzialmente ricavabile nella nuova situazione aziendale. In questo quadro complessivo, il Tribunale ha concluso per la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, mancando qualsiasi possibilità di un utilizzo del CA in altre mansioni compatibili.
I giudici di appello hanno formulato un principio di diritto che non trova rispondenza - almeno nella sua assolutezza - nella recente giurisprudenza di questa corte : quello secondo il quale neppure il fine della conservazione del posto di lavoro potrebbe legittimare, ai sensi della norma contenuta nell'art.2103 codice civile, l'attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle spettanti in base alle disposizioni dello stesso articolo.
La correzione della motivazione non comporta, tuttavia, alcun effetto pratico ai fini della decisione della presente controversia, in presenza di un rifiuto del CA di accettare le dequalificazioni propostegli, essendo il dispositivo della decisione conforme a diritto (art. 384 ultimo comma codice di procedura civile). Come noto, la giurisprudenza di questa Corte era da tempo divisa in ordine alla possibilità di una legittima dequalificazione professionale del dipendente in presenza di particolari condizioni oggettive (riferibili sia allo stesso lavoratore che al datore di lavoro).
Secondo un orientamento risalente nel tempo nessuna rilevanza poteva avere l'acquiescenza del lavoratore ovvero la sua richiesta motivata da ragioni di interesse dello stesso lavoratore.
Secondo questa opinione più rigida, infatti, la norma contenuta nell'art.2103 codice civile, secondo comma, non consentirebbe alcuna deroga, neppure nell'ipotesi estrema in cui dalla sua applicazione potesse derivare un danno o comunque un pregiudizio per il lavoratore.
Secondo un'altra giurisprudenza più recente di questa Corte, invece, la nullità dei patti contrari di cui all'art.2103 codice civile non sarebbe riferibile all'ipotesi in cui la modifica in peggio delle mansioni fosse concordata nell'interesse del lavoratore, per evitare il licenziamento, in tutti i casi in cui egli non fosse più in grado (ad esempio, per permanenti condizioni di salute, incapacità di adattamento a nuove tecnologie o mutate esigenze aziendali) di continuare a svolgere mansioni equivalenti.
Tale soluzione, infatti, configurerebbe pur sempre per il lavoratore una soluzione più favorevole di quella ispirata ad una esigenza di mero rispetto formale della norma e non sarebbe quindi contraria a quelle esigenze di dignità e libertà della persona, che ispirarono il legislatore del 1970.
Questa ultima linea interpretativa è stata sottoposta a critica, soprattutto a seguito dell'introduzione della norma di cui all'art. 4 comma 11 della legge 223 del 23 luglio 1991, secondo la quale solo gli accordi sindacali - stipulati nel corso di procedure di mobilità che prevedano il riassorbimento parziale o totale dei lavoratori eccedentari - possono stabilire l'assegnazione di questi lavoratori anche a mansioni diverse da quelle prima svolte, in deroga al secondo comma dell'art.2103 codice civile.
Se il legislatore ha voluto esaminare il problema della dequalificazione del lavoratore nell'ambito della disciplina della mobilità e della crisi di azienda - si sottolinea- ciò significa che la disposizione di cui all'art. 2103, nella nuova formulazione introdotta con l'art. 13 della legge 300 del 1970, non ammetteva deroga alcuna.
Tra l'altro, in queste posizioni critiche, si nota anche la preoccupazione per l'incertezza che un superamento del regime vincolistico di tutela dell'art. 2103 potrebbe comportare, legittimando il ricorso ad una dequalificazione indiscriminata del lavoratore.
Infatti, la nuova impostazione propone, in pratica, una lettura abrogativa della sanzione di nullità stabilita dall'art.2103 codice civile, ultimo comma, non solo in presenza di un accordo sindacale,
ma anche con il semplice consenso dell'interessato, che viene considerato sufficiente, nella difficile condizione del mercato del lavoro, a superare il dettato legislativo.
Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza n. 7755 del 7 agosto 1998, hanno ritenuto di condividere la giurisprudenza più recente ora richiamata, secondo la quale il divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, posto dall'art. 2103 codice civile, non opera quando egli chieda o accetti il mutamento in peggio al fine di evitare il licenziamento, comunque giustificato da ragioni oggettive.
Il problema della legittimità di un patto di dequalificazione non si pone, peraltro, nel caso concreto, proprio perché lo stesso venne reiteratamente rifiutato dal CA.
Con accertamento incensurabile in questa sede, perché esente da vizi logici ed errori giuridici, il Tribunale ha concluso che la datrice di lavoro ebbe ad offrire più di una opportunità di diversa utilizzazione al CA (comportante l'una la riduzione di orario e di retribuzione e l'altra una parziale dequalificazione, con la conservazione del livello retributivo) che furono tutte rifiutate dall'interessato.
Questa Corte ha di recente ribadito che "il consenso del lavoratore alla dequalificazione è .. necessario anche quando essa serva alla riorganizzazione dell'azienda, in modo da evitare o anche da ridurre il ricorso alla cassa integrazione guadagni" (Cass. 9734 del 29 settembre 1998). Poiché il consenso del CA ad una dequalificazione ovvero ad una riduzione di orario di lavoro e di retribuzione, più volte richiesto, era comunque mancato, correttamente il Tribunale ha concluso per la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, dopo aver dato atto che neppure il ricorrente era stato in grado di indicare un posto di lavoro libero o comunque ricavabile nell'intera organizzazione aziendale. Infine con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 codice civile, nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 codice di procedura civile). In presenza della contestazione del CA (che aveva dedotto che la copia del libro matricola prodotta non era completa), il RE avrebbe dovuto disporre l'esibizione degli originali o la produzione di copia autentica dei documenti. Il Tribunale non avrebbe comunque motivato su un punto decisivo della controversia, dal momento che l'accoglimento dell'istanza avrebbe potuto dare ulteriore prova della fondatezza delle pretese del CA.
Tale ultimo motivo di ricorso è inammissibile ancor prima che infondato.
Intatti, l'art.2719 del codice civile stabilisce che le copie fotografiche delle scritture hanno la medesima efficacia degli originali, se la loro conformità all'originale non viene espressamente disconosciuta.
La volontà di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, deve, tuttavia, risultare da una impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione della autenticità del documento (Cass. 1391 del 18 febbraio 1985, cfr. anche Cass. 4479 del 15 maggio 1987). Ora, neppure la lettura integrale del terzo motivo di ricorso consente di individuare il collegamento tra la mera enunciazione della dedotta violazione di legge (art. 2719 codice civile) e le argomentazioni che la sostengono ne' di cogliere le ragioni per le quali si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Donde la mancanza dei requisiti di contenuto fissati dall'art.366 n.4 codice di procedura civile.
Il RE di Perugia, dopo aver dato atto che i libri paga e matricola prodotti in copia erano conformi agli originali, ha ritenuto correttamente che - in mancanza di un esplicito disconoscimento degli stessi - non vi fosse alcun motivo per dubitare della veridicità degli stessi e, con ordinanza del 6 ottobre 1994, ha respinto la richiesta del ricorrente di esibizione degli originali. La società resistente aveva dal canto suo sottolineato che la pretesa incompletezza delle copie prodotte risultava smentita dalla numerazione progressiva, senza soluzione di continuità, delle relative pagine.
Il Tribunale, al quale il ricorrente aveva reiterato l'istanza solo per l'ipotesi in cui avesse ritenuto tale documentazione "necessaria ai fini del decidere", ha ritenuto non rilevante la produzione "attesa quella già prodotta" (pag. 8 della sentenza impugnata). Del resto, il giudice ha il potere - dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione, con riguardo alle sue pretese, derivando altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice quella di valutare il documento ai fini della decisione (Cass 8304 del 16 agosto 1990, cfr. anche Cass. 1385 del 7 febbraio 1995). Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che nessun dipendente venne assunto dopo il licenziamento del CA, e nessuno di quelli già presenti in azienda venne impiegato all'ufficio spedizioni o segreteria in luogo del CA, e tale accertamento non è stato sottoposto a specifica censura da parte del ricorrente, che si è limitato a ribadire la sua piena utilizzabilità presso l'ufficio spedizioni.
Sicché anche sotto il diverso profilo della omissione di motivazione, deve rilevarsi che in ogni caso la acquisizione in originale del libro paga e matricola non potrebbe avere alcuna rilevanza ai fini della decisione, in considerazione degli accertamenti già compiuti dai giudici di appello, non censurati specificamente dal ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Carte rigetta il ricorso.
Compensa le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 1999