Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva interpretato l'art. 13 CCNL 3/10/1989 per i dirigenti di aziende industriali nel senso che l'acquisizione della maggioranza delle quote della società datrice di lavoro, da parte di un terzo, integri gli estremi del "trasferimento di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni e scorpori", in esito al quale sono legittimate le dimissioni del dirigente, attraverso una lettura della norma negoziale coordinata nelle sue varie componenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8547 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMPAGNIA DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE (CDI) s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Giovanni Di Clemente, elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, presso gli avv. Carlo Capua e Fabrizio Pavarotti, che la rappresentano e difendono assieme all'avv. Enrico Pamphili per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR OL, elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio Veneto n. 96, presso l'avv. Nicola Troilo, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorso -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6032/98 (in causa n. 74561/94 r.g.) depositata il 27.3.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.03.2001 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Uditi gli avv. Pavarotti e Troilo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con decreto in data 13.3.92 il Pretore di Roma ingiungeva alla Compagnia Distribuzione Internazionale (CDI) di pagare in favore di RD OL la somma di L. 127.507.132, a titolo di istituti retributivi dal medesimo maturati nel corso del rapporto di lavoro dirigenziale intercorso tra di lui e detta Compagnia. A seguito di opposizione di quest'ultima, il Pretore con sentenza del 24.5.94 rigettava la domanda del RD per il riconoscimento del diritto al pagamento di un terzo dell'indennità di preavviso e, revocato il decreto, condannava detto datore al pagamento della minor somma di L. 59.489.855.
Proponeva appello il RD lamentando che erroneamente, in presenza di cessione delle quote della società datrice, era stata rigettata la sua richiesta di applicazione dell'art. 13 del CCNL per i dirigenti delle aziende industriali, in forza del quale il dirigente in caso di trasferimento della proprietà dell'azienda è legittimato alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento di un terzo dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento. Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza, con la condanna della società al pagamento di L. 32.684.628, trattenute a titolo di indennità di preavviso, e di L. 38.131.3332 per l'invocato trattamento ex art. 13 del CCNL di categoria.
Con sentenza del 3.10.97 il Tribunale accoglieva l'appello, quantificando la cifra dovuta all'appellante in complessive L. 70.815.960. La norma dell'art. 13 del contratto collettivo è riferibile anche all'ipotesi di cessione, sia totalitaria che maggioritaria, delle azioni o delle quote sociali della società datrice di lavoro, atteso che in entrambe le situazioni si realizza un cambiamento nella titolarità dell'azienda, pur rimanendo immutata la soggettività della società. Ad avviso del giudicante, l'espressione letterale della norma contrattuale non contrasta con tale affermazione, in quanto, pur comportando il trasferimento delle quote una modificazione solo interna della struttura societaria e il mantenimento della sua soggettività esterna, il riferimento alla concentrazione, fusione e scorporo, quali ipotesi di trasferimento, allarga la fattispecie oltre il limite del formale cambiamento soggettivo del titolare dell'azienda. Sottolinea, inoltre, il giudice di merito come la norma collettiva accolga un concetto di trasferimento della proprietà dell'azienda non coincidente con quello di cui all'art. 2112 c.c., ma funzionale allo scopo della norma, con la quale le parti stipulanti avevano inteso, tutelare il dirigente in tutti i casi in cui il mutamento della proprietà dia luogo ad una alterazione del rapporto fiduciario con il datore. In conclusione, il giudicante perviene ad una interpretazione, qualificata estensiva, della norma contrattuale, per cui è il cambiamento del proprietario dell'azienda a facoltizzare il recesso del dirigente, con le già richiamate conseguenze economiche a suo favore, e, pertanto, constatato che le quote della società CDI erano interamente pervenute in proprietà di soggetti diversi da quelli originari, riteneva realizzata la fattispecie invocata dall'appellante.
Avverso questa sentenza propone ricorso a società CDI, cui risponde con controricorso il RD. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt. 1362 e seguenti del codice civile, in relazione all'art. 13 del ccnl 3.10.89 per i dirigenti delle aziende industriali,
nonché carenza di motivazione. il Tribunale, nell'interpretare, la disposizione del contratto collettivo, ha ritenuto di non poter desumere "la comune intenzione delle parti" (ex art. 1362 c.c.) dalle parole adoperate nel testo contrattuale e non ha fatto ricorso agli ulteriori criteri di ermeneutica contrattuale previsti dal codice civile, procedendo, invece, ad una interpretazione analogica dell'espressione "in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori", ricorrendo ad un canone interprativo proprio della norma legislativa, ma non di quella contrattuale.
Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 del codice civile, in relazione all'art. 13 del ccnl 3.10.89, nonché, ulteriormente carenza di motivazione. Il tenore del testo contrattuale non è in grado di ingenerare alcun equivoco circa la reale intenzione che le parti stipulanti volevano perseguire con la norma collettiva, di modo che l'aver disatteso tale criterio rappresenta un errore del giudice di merito. Analogamente è contraddittoria la motivazione data per sostenere che l'art. 13 del ccnl troverebbe applicazione anche nelle ipotesi in cui, pur rimanendo inalterato il soggetto giuridico titolare dell'azienda, si abbia un suo mutamento sostanziale. Sarebbe, in particolare, errata l'affermazione che con l'espressione "trasferimento di proprietà dell'azienda" il ccnl avrebbe voluto indicare un concetto diverso dal "trasferimento d'azienda", non trovando la stessa alcun riscontro interpretativo in quanto frutto di opinione soggettiva del giudice. È contestata anche l'affermazione che l'art. 13 avrebbe lo scopo di consentire "dimissioni agevolate" ogni volta che si realizzi una situazione che potenzialmente sia suscettibile di incidere sull'aspetto fiduciario del rapporto del dirigente. Se fosse stato considerato il contratto nel suo complesso, avrebbe potuto rilevarsi che questo scopo è soddisfatto dall'art. 16 del ccnl, che proprio nelle situazioni idonee ad incidere sulla posizione aziendale del dirigente consente "dimissioni agevolate". L'omessa considerazione del rapporto tra gli artt. 13 e 16 del contratto costituirebbe, pertanto, una ulteriore carenza della sentenza impugnata. Il ricorso non è fondato.
Procedendo alla trattazione congiunta dei due motivi, che sul piano logico ed argomentativo si integrano a vicenda, deve preliminarmente rilevarsi che è principio generale che l'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro post-corporativi è devoluta al giudice del merito, le cui determinazioni sono incensurabili in sede di legittimità, ove siano rispettose dei canoni legali di, ermeneutica contrattuale e siano congruamente motivate (cfr. ex .multis Cass. 22. 22.2000 n. 2001, 29.1.2000 n. 1053, 22.1.2000 n. 709). Le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo da parte del giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando escluso che possa rendersi ammissibile la mera contrapposizione fra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass.
9.3.2000 n. 2722, 12.2.2000 n. 1583, 29.1.2000 n. 1045). A questi consolidati principi si è attenuta la Corte in occasione della decisione di casi analoghi a quello ora in esame (cfr. le sentenze 11.3.93 n. 2935, 25.3.92 n. 3693 e 6.6.91 n. 6445). Parte ricorrente con le sue censure si muove in questo ambito, atteso che assume violato il fondamentale canone interpretativo fissato dall'art. 1362 c.c., avendo il giudice del merito dato una interpretazione della norma contrattuale che va oltre il dato testuale e ne stravolge il significato.
La norma in questione (art. 13 del ccnl 3.10.89 per i dirigenti delle aziende industriali) prevede che "fermo restando quanto disposto dall'art. 2112 c.c., in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti acquisiti dal dirigente... ... ... il dirigente, il quale nei casi sopra previsti, non intenda continuare il proprio rapporto potrà procedere, entro 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, alla risoluzione del rapporto stesso senza obbligo di preavviso e con riconoscimento, oltre al trattamento di fine rapporto, di un trattamento pari a un terzo dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento". L'operazione interpretativa richiesta al Tribunale consisteva nel chiarire se la acquisizione della maggioranza delle quote della società datrice di lavoro da parte di un terzo integrasse gli estremi del trasferimento di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni e scorpori, in esito al quale sono legittimate le dimissioni del dirigente. Il giudice nello svolgere tale interpretazione si è attenuto esclusivamente al dato testuale della norma, allo scopo di escludere l'apparente chiarezza (in senso negativo) ravvisatavi dal primo giudice. Per pervenire alla conclusione che nel concetto di trasferimento, concentrazione, fusione e scorporo le parti stipulanti il contratto avevano voluto inserire anche la cessione delle quote societarie, il giudice ha evidenziato come l'espressione testuale sopra riferita, ed in particolare il concetto di proprietà dell'azienda, dovesse essere interpretata in relazione allo scopo che le parti intendevano perseguire, e cioè "tutelare il dirigente in ogni caso in cui risulta o può risultare, secondo le proprie valutazioni, compromesso il proprio rapporto fiduciario con il datore, proprio per il cambiamento dello stesso". È proprio da questo confronto che nasce la convinzione del giudice che le parti stipulanti avessero voluto limitarsi non all'aspetto formale-terminologico dell'espressione, quanto "ad una valutazione sostanziale della posizione del datore di lavoro, aldilà delle forme giuridiche adottate".
La ricostruzione nei termini appena riferiti dell'Iter interpretativo seguito dal giudice di merito, basato sulla considerazione del dato letterale, quale tramite primario per pervenire alla ricostruzione della volontà negoziale, consente di pervenire ad una prima conclusione e ad escludere il vizio denunziato con il primo motivo, con il quale si denunzia, invece, l'adozione di un criterio interpretativo estraneo a quelli previsti dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile, proprio della norma legislativa e non di quella negoziale.
Analogamente è da respingere l'ulteriore profilo di erroneità della sentenza impugnata evidenziato con il secondo motivo, con il quale parte ricorrente denunzia l'indebito travalicamento del testo letterale, che sarebbe, invece, chiaramente orientato nel senso di escludere dalla tutela invocata il caso della cessione delle quote societarie.
Al riguardo rileva il Collegio che, effettivamente, la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato come nella interpretazione dei contratti collettivi si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e quando esso risulti univoco non è consentito il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi i quali esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni (Cass.
9.8.95 n. 8761, 1.4.93 n. 3936). Il criterio letterale, ove rettamente inteso, tuttavia, comporta che la specifica disposizione interessata non possa essere scomposta atomisticamente in una serie di preposizioni avulse dal loro contesto generale, ma debba essere considerata nel suo complesso espositivo, cogliendo le interrelazioni concettuali in esso esplicitate onde trarne la ratio e la logica della volontà delle parti (Cass.
9.3.2000 n. 2722, in motivazione).
Il Tribunale, come sopra evidenziato, si è attenuto a questa impostazione, in quanto ha dato una lettura della norma negoziale coordinata nelle sue varie componenti, accostando il concetto di trasferimento della proprietà dell'azienda (nella sua vasta accezione ricomprendente anche la concentrazione, la fusione e lo scorporo societario) alle esigenze di tutela della figura professionale della norma, e pervenendo alla convinzione che le parti avevano voluto con quella epressione ricomprendere tutte quelle situazioni di mutamento della conduzione aziendale che potevano incidere sull'aspetto fiduciario del rapporto di lavoro del dirigente. Anche in questo caso, quindi, è il dato letterale a costituire il fondamento della statuizione adottata. In disaccordo con tale impostazione è, invece, il diverso strumento interpretativo proposto da parte ricorrente del raffronto della norma dell'art. 13 in considerazione con quella diversa dell'art. 16 dello stesso contratto. Tale criterio, che esula da quello enunziato dall'art. 1362 c.c. ed è riconducibile all'art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva delle clausole), avrebbe potuto essere utizzato solo ove fosse stata acclarata la inidoneità del criterio prescelto dal giudice, in applicazione del principio della gradualità della applicazione delle norme interpretative. In conclusione il ricorso non fondato e deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per procedere a compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così decido in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001