Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8547
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Sentenza 22 giugno 2001

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva interpretato l'art. 13 CCNL 3/10/1989 per i dirigenti di aziende industriali nel senso che l'acquisizione della maggioranza delle quote della società datrice di lavoro, da parte di un terzo, integri gli estremi del "trasferimento di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni e scorpori", in esito al quale sono legittimate le dimissioni del dirigente, attraverso una lettura della norma negoziale coordinata nelle sue varie componenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8547
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8547
    Data del deposito : 22 giugno 2001

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