Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 1
La valutazione dell'incidenza dei postumi di un intervento chirurgico sulla capacità di lavoro generica o specifica non costituisce materia che richiede specifiche conoscenze tecniche e, pertanto, il giudice di merito può fondare il suo convincimento ricorrendo al fatto notorio.
Commentario • 1
- 1. Lo stato dell’arte su fatti notori e massime d’esperienza (nota a Cass., sez. I civ., ord., 28 febbraio 2023, n. 6075)Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 16 aprile 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6764 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SU NN RI, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dagli avvocati FRANCESCO CANTALUPO, GIORGIO POLVERINO quest'ultimo con studio in 84100 SALERNO CORSO V. EMANUELE 58, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ITALICA ASSICURAZIONI & RIASSICURAZIONI SPA, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 455/97 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 10/06/97 e depositata il 18/09/97 (R.G. 504/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Giorgio POLVERINO;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LL RI, assumendo di avere subito nel luglio 1988 intervento chirurgico di isteroannessiectomia radicale, cui erano residuati postumi di carattere nevrosico giudicati tali da comportare incapacità permanente ad espletare la precedente attività lavorativa, conveniva innanzi al tribunale di Salerno la S.p.A. l'Italica, con la quale aveva stipulato polizza assicurativa per invalidità permanente da malattia, chiedendo che, previa declaratoria di nullità delle clausole 15 e 16 della polizza, venisse pronunciata condanna della società convenuta al pagamento dell'indennizzo.
Instauratosi il contraddittorio, la società assicuratrice deduceva che per effetto della clausola compromissoria contenuta nella polizza la decisione della controversia era demandata ad un collegio di medici e che la copertura assicurativa non si estendeva alle conseguenze psichiche di carattere permanente, come quelle fatte valere.
Istruita la causa, il tribunale rigettava la domanda;
il rigetto veniva confermato dalla corte di appello di Salerno con sentenza resa il 10.6.1997 su gravame della LL. Per quanto ancora interessa la corte, dopo avere rilevato in apertura di motivazione che la censura diretta "a invalidare la clausola contrattuale che restringe l'area dell'evento indennizzabile considerando invalidità permanente la perdita o la diminuzione della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'assicurato, introduce un tema di indagine del tutto diverso da quello che ha formato oggetto del giudizio nel grado anteriore e configura una domanda nuova inammissibile in grado di appello", ha considerato che "se per assurdo potesse accedersi alla tesi prospettata dall'appellante e dovesse ritenersi nulla la clausola che limita le invalidità permanenti a quelle che incidono sulla capacità di lavoro generica, neppure l'appello potrebbe essere accolto" e ciò perché "rientra nel notorio che un intervento chirurgico, pur ampiamente demolitore qual è quello subito dalla LL (che ha subito l'asportazione dell'utero e delle ovaie e la resezione parziale della vagina), non incide di per sè, o incide in misura irrilevante, sulla capacità di lavoro, generica o specifica, tant'è che numerose donne affette da carcinoma dell'utero, e salvate dall'intervento chirurgico, possono continuare per anni a svolgere la loro propria o una diversa attività lavorativa", aggiungendo che "quel che può influire sulla capacità di lavoro" è "la nevrosi depressiva, la depressione reattiva ma il giudice di primo grado ha escluso l'indennizzabilità dei postumi da nevrosi: e qui l'appello è totalmente immotivato, non potendo sostenersi, come sostiene l'appellante, che l'indennizzabilità è esclusa per le sole malattie mentali e da nevrosi, senza distinguere tra nevrosi primarie e secondarie"; ha ritenuto che l'art. 15 comma 3 delle condizioni di polizza "non dissimula un patto successorio.... e non incorre pertanto nel divieto ex art. 458 c.c.". Avverso tale sentenza la LL ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
ha resistito con controricorso la società l'Italica, la quale ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 c.c., omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; sostiene che la corte di merito: 1) ha ritenuto che l'intervento chirurgico, pur ampiamente demolitore, non ha inciso o ha inciso in misura irrilevante sulla capacità di lavoro, generica o specifica, utilizzando una inesatta nozione del notorio in una materia (quella tecnica), nella quale il notorio non vale, e recependo le conclusioni del c.t.u. senza farsi carico delle censure, che ad esse sono state mosse;
2) è caduta in contraddizione ed illogicità manifesta in quanto ha contemporaneamente affermato che la somma delle tre mutilazioni prodotte dall'intervento ha inciso in misura irrilevante sulla capacità di lavoro e che l'invalidità permanente rilevante ai fini assicurativi "non potrebbe mai essere considerata superiore al 25%".
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia le medesime violazioni di legge ed i medesimi vizi di motivazione dedotti con il primo motivo;
sostiene che la corte di merito ha ritenuto che a termini di polizza la malattia da nevrosi non è indennizzabile senza distinguere tra nevrosi primaria e secondaria, accedendo ad una interpretazione della polizza che sovverte il criterio teleologico di cui al primo comma dell'art. 1362 c.c. e non tenendo conto del fatto che la nevrosi secondaria, ricorrente nella specie, non è una malattia, ma l'effetto di altra e diversa malattia, rientrante nella copertura assicurativa.
I motivi, che si esaminano congiuntamente perché connessi, non possono trovare accoglimento.
Ed invero: 1) il ricorso da parte del giudice di merito al notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo) attiene all'esercizio di un potere discrezionale e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 6.12.1986, n. 7257), tranne che non sia stata posta a base della decisione una nozione inesatta del notorio (Cass. 16.10.1991, n. 10916) o si tratti di materia che richiede specifiche conoscenze di natura tecnica (Cass. 10.4.1986, n. 2505); il che va escluso nella specie, in cui il fatto notorio utilizzato è che numerose donne, sottopostesi al medesimo intervento della LL, hanno continuato a prestare attività lavorativa;
2) qualora il giudice di primo grado abbia prestato adesione al parere espresso dal c.t.u., affinché sorga l'obbligo di motivazione del giudice di secondo grado non basta che l'adesione abbia formato oggetto di censure generiche, all'uopo occorrendo censure specifiche, e la ricorrente non ha neppure dedotto che in grado di appello siano state sollevate censure di questo genere;
3) non è ravvisabile contraddittorietà della motivazione ove, come nel presente caso, ad argomentazioni sufficienti da sole a sorreggere la decisione, come quella che l'intervento chirurgico, pur ampiamente demolitore, di per sè non ha inciso o ha inciso in misura ridotta sulla capacità di lavoro, generica o specifica, ne seguano altre "ad abundantiam", svolte in linea subordinata e concessiva in base a presupposti antitetici rispetto a quelli utilizzati con la motivazione precedente;
4) in tema di interpretazione del contratto non è sufficiente che la parte indichi, come nella specie, la norma ermeneutica che assume violata, ma è necessario che specifichi il modo in cui la violazione è avvenuta, perché altrimenti la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si traduce nella proposta di un'interpretazione diversa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 11.9.1999, n. 8590). Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 458, 1229, 1355 c.c., omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostiene che l'orientamento giurisprudenziale, al quale si è uniformata la corte di merito allorquando ha ritenuto che l'art. 15, numero 3, delle condizioni di polizza non è nullo, deve essere riesaminato e all'uopo propone i seguenti argomenti: 1) nella lettura della giurisprudenza il diritto all'indennizzo, certamente disponibile per atto tra vivi, è condizionato nella sua esigibilità alla permanenza in vita dell'assicurato fino al suo riconoscimento;
2) tanto postula la personalità del diritto, ma non si comprende se essa sia l'effetto o la causa dell'indisponibilità; 3) la prima ipotesi è, comunque, da rifiutare in quanto contrasta con la trasmissibilità del diritto per atti "inter vivos"; 4) nella seconda l'intrasmissibilità sarebbe l'effetto convenzionale del patto e ciò appare in contrasto con il divieto dei patti successori. A parte che la ricorrente difetta di interesse non potendo sortire effetto a lei favorevole dall'accoglimento del motivo, lo stesso è privo di fondamento.
Come ricordato dalla ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la clausola della polizza di assicurazione contro gli infortuni, che prevede l'intrasmissibilità agli eredi dell'assicurato del diritto all'indennità per invalidità permanente non ancora liquidata od offerta alla data della morte di questo ultimo, non integra un patto successorio vietato perché non assegna preventivamente ed irrevocabilmente a terzi, con il contratto di assicurazione, beni e diritti facenti parte dell'eredità dell'assicurato, ne' dispone di diritti che potrebbero derivare da una successione, ma circoscrive solo l'operatività della polizza, con riguardo ai soggetti beneficiari, segnando il momento finale ed estintivo dell'obbligazione assunta dall'assicuratore in modo da conferire un carattere personale all'indennità (Cass. 23.4.1992, n. 4912). Orbene gli argomenti prospettati dalla ricorrente non valgono a superare tale giurisprudenza, che va, quindi, confermata. Nè sussiste il denunciato vizio di motivazione, essendosi la corte di merito adeguata sostanzialmente all'indicata giurisprudenza, pur senza dirlo espressamente, allorquando ha disatteso le censure, mosse alla sentenza di primo grado, per ragioni coincidenti con quelle, che sono alla base di essa.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Concorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001