Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/1998, n. 5204
CASS
Sentenza 6 aprile 1998

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La nomina a difensore di fiducia, regolata dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., pur non richiedendo alcuna speciale formalità, presuppone una chiara manifestazione di volontà da parte dell'imputato. (Fattispecie in cui è stato escluso la possibilità di dedurre la nomina dalla dicitura contenuta nel verbale di udienza "assistit.. e difes.. da: avv. fid. "Aulo Augelio", con procura speciale", in quanto il riferimento alla procura speciale riguardava solo la procura speciale, contenuta in atti, per richiedere l'applicazione della pena e lo stesso atto conteneva la nomina di altro avvocato di fiducia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/1998, n. 5204
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5204
    Data del deposito : 6 aprile 1998

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