Sentenza 6 aprile 1998
Massime • 1
La nomina a difensore di fiducia, regolata dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., pur non richiedendo alcuna speciale formalità, presuppone una chiara manifestazione di volontà da parte dell'imputato. (Fattispecie in cui è stato escluso la possibilità di dedurre la nomina dalla dicitura contenuta nel verbale di udienza "assistit.. e difes.. da: avv. fid. "Aulo Augelio", con procura speciale", in quanto il riferimento alla procura speciale riguardava solo la procura speciale, contenuta in atti, per richiedere l'applicazione della pena e lo stesso atto conteneva la nomina di altro avvocato di fiducia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/1998, n. 5204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5204 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PANDOLFO G. VINCENZO PRESIDENTE del 6.4.1998
1. Dott. FOSCARINI BRUNO CONSIGLIERE SENTENZA
2. " RO NC " N. 729
3. " ON PA " REGISTRO GENERALE
4. " TO SO " N. 2494/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA LE n. Roma il 1^.9.1966
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 3.10.1997 Udita la relazione fatta dal Consigliere ON
Udito il Procuratore Generale dr. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Manfredo Rossi del foro di Roma M O T I V I
La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Pretore 17.5.1996 colla quale il RE era stato dichiarato responsabile dei reati di minaccia grave ai danni di AF ED (art. 612 cpv c.p.) e porto di coltello a serramanico (art. 4 L.110/75). Ha rigettato l'eccezione processuale sollevata dalla difesa in relazione alla nomina dell'avv. Fabio IC quale difensore di fiducia dell'imputato e ha ritenuto infondate le censure difensive con riferimento al merito, "data la dimostrazione probatoria ineccepibile", fornita nella sentenza di primo grado. Col ricorso la difesa deduce:
1) la violazione degli artt. 96 e 486, 5 c.p.p.;
2) la violazione dell'art. 558, 2 c.p.p. perché la notifica alla persona offesa non era stata fatta almeno 5 giorni prima;
3) la carenza di motivazione nei motivi di appello attinenti al merito;
4) la violazione dell'art. 62 bis c.p. per la mancata applicazione dell'attenuante.
2) Il primo motivo di ricorso è fondato.
Coi motivi di appello la difesa aveva dedotto la nullità del dibattimento e della sentenza di primo grado sulla base dei seguenti elementi:
- in data 15.5.1996, il sig. RE nominava quale proprio difensore di fiducia l'avv. Livia Rossi, conferendo alla stessa, in calce al medesimo atto di nomina, procura speciale al fine di richiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; procura speciale altresì era conferita al dott. proc. Fabio IC, al quale peraltro non veniva estesa la nomina a difensore di fiducia. - in data 16.5.1996, il predetto atto di nomina veniva depositato in cancelleria contestualmente ad una istanza del difensore di fiducia con la quale si richiedeva al Pretore un differimento del processo, stante un concomitante impegno professionale del medesimo difensore innanzi al Pretore di Frascati, in virtù di un mandato difensivo ricevuto in data antecedente rispetto al mandato fiduciario relativo al processo RE.
- in data 17.5.1996, il Pretore di Roma riteneva di non accogliere la documentata istanza di rinvio del difensore dell'imputato RE, disponendo così la celebrazione del processo, sull'erroneo presupposto che l'imputato fosse assistito da due difensori, e non ha applicato quindi la disposizione di cui all'art. 486 n. 5. - sempre in conseguenza del predetto errore e poiché dal verbale di udienza non risulta alcuna designazione di difensore di ufficio da parte del Pretore ai sensi dell'art. 97, IV co. c.p.p., nel corso dell'intero dibattimento, l'imputato veniva assistito da un difensore al quale non risulta essere mai stata conferita alcuna nomina, ne' di ufficio ne', tantomeno, di fiducia.
3) La Corte di Appello ha dichiarato insussistenti le nullità denunciate.
Premesso che nel verbale di causa - esattamente nel luogo dedicato all'indicazione del difensore dell'imputato si legge la dicitura l'assistit.. e difes.. da avv. fid. Fabio IC con procura speciale e che i due termini abbreviati, che seguono i due punti, sono inequivocamente interpretabili come indicativi del difensore di fiducia, ne ha dedotto che è indubitabile che siffatta registrazione nel verbale di udienza sia unicamente rappresentativa d'una situazione nella quale - essendo stata chiamata la causa e constatatasi l'assenza dell'imputato - il dott. proc. Fabio IC, presente in aula - o di sua iniziativa ovvero a seguito di un interpello, genericamente volto ai presenti dal Pretore - abbia dichiarato di essere difensore di fiducia di RE nonché fornito di procura speciale, proveniente da quest'ultimo. Dichiarazione seguita dal comportamento concludente, constante dell'effettivo svolgimento della rappresentanza e difesa di RE, posto che, ancor prima di rappresentare e difendere l'imputato nel corso dell'istruttoria dibattimentale e, poi, di concludere nel merito nella sede della discussione finale della causa il detto legale ebbe a svolgere funzioni squisitamente difensive, anche nel momento procedimentale degli "atti introduttivi" (artt. 484 e segg.), potendosi pure leggere nel verbale di udienza che "il dif. chiede rinvio", dopo aver preso atto del provvedimento del Pretore, che sull'istanza sopra citata dell'avv. Livia Rossi aveva disposto procedersi oltre, perché "l'imputato risulta aver nominato due difensori", sicché non poteva trovare applicazione l'art. 486, 5 c.p.p. 4) La difesa col primo motivo di ricorso ha dedotto la violazione degli artt. 96 e 486, 5^ co. c.p.p. facendo rilevare che l'avvocato non si autonomina difensore e che in atti non solo non vi è la prova della nomina del dr. Fabio IC, ma vi è la prova del contrario in quanto il RE con atto sottoscritto in data 15.5.1996, e depositato il giorno successivo, nel mentre conferiva procura speciale per la richiesta di applicazione della pena ex art.444 c.p.p. sia all'avv. Livia Rossi che al dott. proc. Fabio
IC, nominava espressamente, nel contempo, il solo avvocato Livia Rossi, onde in presenza di una manifestazione di volontà così chiaramente univoca a soli due giorni dal giudizio, non vi è alcuna possibilità di sostenere che vi fosse stata, da parte del RE, anche la nomina del dott. proc. IC e che ciò fosse argomentabile da fatti concludenti.
5) La tesi difensiva appare corretta.
L'art. 96, 2 c.p.p. stabilisce che la nomina del difensore è fatta dall'imputato con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
La nomina, perciò, pur non richiedendo alcuna speciale formalità, presuppone una chiara manifestazione di volontà da parte dell'imputato.
La Corte di merito ha dedotto l'esistenza della nomina a favore del dr. IC dalla dicitura, contenuta nel verbale di udienza ("assistit.. e difes.. da: avv. fid. Fabio IC, con procura speciale") e dal comportamento concludente dell'avv. IC (che aveva chiesto il rinvio della causa ed aveva concluso nel merito). Tali elementi, però, non appaiono inequivoci ai fini della prova della nomina a difensore del dr. IC, dato che il riferimento alla procura speciale, nel contesto, riguarda la sola procura speciale in atti contenuta nel documento 15.5.1996 col quale il RE aveva conferito al dr. IC il potere di richiedere l'applicazione della pena ex artt. 444 c.p.p. e non il mandato defensionale;
non solo, ma, come ha sottolineato la difesa, proprio l'atto 15.5.1996 - con la nomina a difensore del solo avv. Rossi - costituisce la chiara manifestazione di volontà dell'imputato di nominare difensore l'avv. Rossi e non il dr. IC. Orbene, tale manifestazione di volontà, in quanto proveniente direttamente dall'imputato, non può essere superata dal comportamento concludente tenuto dall'avv. IC negli atti introduttivi e nel dibattimento.
Solo l'avv. Livia Rossi e non il dr. IC era perciò legittimata ad espletare il mandato defensionale;
onde, ai sensi dell'art. 178, 1 lett. c) e 179, 1 c.p.p. (data la mancata presenza del difensore di fiducia) il dibattimento e conseguentemente la sentenza di primo grado devono essere dichiarati nulli. Pertanto, sia la sentenza impugnata che la sentenza del Pretore di Roma del 17.5.1996 vanno annullate con rinvio al Pretore di Roma per il nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla l'impugnata sentenza e quella emessa in primo grado dal Pretore di Roma in data 17.5.1996, con rinvio al Pretore di Roma per il nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1998