Sentenza 15 dicembre 2011
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 650 cod. pen. la somministrazione di bevande e lo svolgimento di trattenimenti danzanti in locali di cui non sia accertata l'idoneità (nella specie, perché privi del certificato di agibilità e della relativa autorizzazione all'esercizio), presentando tale condotta profili di coinvolgimento della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che legittimano il ricorso, da parte dell'autorità amministrativa, alla procedura di cui all'art. 17 ter del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2011, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 15/12/2011
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 1636
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 18344/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IO SE N. IL 25/11/1978;
avverso la sentenza n. 11694/2009 TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA, del 13/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Fabio che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata, deliberata dal Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia, ha dichiarato De GI RG colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. per inosservanza di ordinanza sindacale emessa in data 15.6.2000 che gli Imponeva la sospensione fino al 18 ottobre 2008 dell'attività dell'esercizio commerciale dallo stesso gestito in Ischia, perché quale titolare di autorizzazione amministrativa per la somministrazione di bevande e lo svolgimento di trattenimenti danzanti per n. 100 persone, esercitava l'attività senza rispettare le vigenti norme igienico-sanitarie, in quanto gli ambienti in cui veniva svolta tale attività erano privi del certificato di agibilità e della relativa autorizzazione all'esercizio.
1.1. Nella motivazione si precisa che la violazione dell'ordinanza - emessa per ragioni di igiene, L. n. 287 del 1991, ex art. 3, comma 7 - deve ritenersi provata in base alla deposizione del teste e pubblico ufficiale GN VA, che constatò l'apertura al pubblico del locale verso le ore 19,15 del 26 settembre 2008, e che la dedotta circostanza della sospensione amministrativa dell'ordinanza, deve ritenersi ininfluente ai fini del decidere, in quanto sopravveniva all'accesso della polizia giudiziaria ed alla violazione che l'imputato aveva già consumato e che avendo la decisione del TAR carattere incidentale e cautelare, la stessa deve considerarsi inidonea a provare vizi di legittimità dell'atto amministrativo, che risulta conforme al modello legale astratto e congruamente motivato.
2. Il De IO ricorre, per il tramite del suo difensore, per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo nell'ordine: a) la mancanza di motivazione, relativamente alle argomentazioni difensive svolte nella memoria depositata all'udienza del 13 gennaio 2011, con la quale si segnalava, sotto diversi profili, la illegittimità del provvedimento amministrativo di sospensione dell'attività dell'esercizio (avuto riguardo, In particolare, sia all'utilizzo di un procedimento ex art. 17 ter TULPS, prevedendo detta norma che in caso di sanatoria delle violazioni contestate o comunque di avvio delle procedure amministrative di risoluzione delle irregolarità, non si da comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione;
sia all'efficacia ex tunc del provvedimento cautelare) e l'insussistenza dell'ipotesi accusatoria, in quanto, al momento dell'accertamento, non era in corso alcuna attività in contrasto con l'ordinanza sindacale (somministrazione di bevande, trattenimento danzante); b) violazione di legge (L. n. 46 del 2006, art. 5; art.533 c.p.p., comma 1 e art. 530 c.p.p., comma 2) e vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità penale per li reato ex art. 650 cod. pen., tenuto conto: che i locali dell'esercizio sono tutti muniti di licenza di agibilità, e che il De GI era titolare di una pluralità di licenze di cui solo tre avevano formato oggetto di sospensione;
che in base alla prevalente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 1408 del 06/12/2005, dep. 16/01/2006, Rv. 232993, imp. Secchi) "non è penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 650 cod. pen. richiamato dal R.D. n. 773 del 1931, art. 17 ter e succ. modif. - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza -, la violazione dell'ordinanza sindacale di sospensione di un'attività commerciale"; che l'ordinanza sindacale, per effetto del provvedimento cautelare del TAR, doveva ritenersi priva di efficacia al momento dell'accertamento della violazione;
che la sola circostanza che il locale fosse aperto, non era sufficiente per affermare la penale responsabilità dell'Imputato, in difetto di somministrazione di bevande e di mancato svolgimento di trattenimenti danzanti;
c) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 17 ter TULPS e vizio di motivazione, non avendo il giudice di merito valutato, che il De GI, sia pure per mero tutiorismo, aveva presentato sin dal 26 settembre 2008 richiesta di rilascio di certificazione di agibilità, circostanza di per sè sufficiente per non dare esecuzione dell'ordine di sospensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di De GI VA è basata su motivi infondati.
Ed invero nessuna effettiva violazione di legge o vizio di motivazione è fondatamente ravvisarle nella decisione impugnata. Infondati risultano, in particolare, i pur articolati e diffusi rilievi del ricorrente circa l'inconfigurabilità nella specie, della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.. In particolare, incongruo si rivela, nel caso in esame, il richiamo contenuto in ricorso al principio di diritto enunciato da questa Corte, Sez. 3, con la Sentenza n. 1406 del 06/12/2005, dep. 16/01/2006; Rv. 232993, Imp. Secchi, secondo cui non è penalmente rilevante, ai sensi dell'art.650 c.p. richiamato dal R.D. n. 773 del 1931, art. 17 ter e succ.
modif. - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza -, te violazione dell'ordinanza sindacate di sospensione di un'attività commerciale, perché detta attività è estranea alla previsione del menzionato art. 17 ter che, nel prevedere la cessazione ovvero la sospensione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione, ha riguardo soltanto alle attività di possibile turbamento per l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, per le quali le norme dell'indicato testo unico prescrivono la necessità della preventiva autorizzazione di polizia". Ai riguardo il Collegio deve rilevare, infatti, che tale principio risulta enunciato con riferimento ad una fattispecie significativamente diversa da quella oggetto del presente procedimento, in cui risultava violata un'ordinanza sindacale che vietava l'apertura di un esercizio commerciale relativo alla vendita di generi non alimentari. E del resto è la stessa sentenza richiamata dal ricorrente a precisare, in motivazione, che il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17 ter, stabilisce che in caso di attività condotta senza l'autorizzazione da parte dell'autorità competente al relativo rilascio o In violazione di prescrizioni o divieti da essa o direttamente dalla legge stabilite nei casi indicati al precedente art. 17 bis, comma 1 e 2 e al successivo art. 221 bis, l'autorità di pubblica sicurezza, per quanto qui interessa, impone con provvedimento motivato la cessazione dell'attività svolta senza autorizzazione (o detta altri provvedimenti in caso di inosservanza delle prescrizioni)" e che "il citato art. 17 ter, u.c., prevede, infine, per chi non osserva i provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 la punibilità della relativa condotta, ai sensi dell'art. 650 c.p.. Si legge in particolare nella citata sentenza, che "l'art. 17 bis cit, comma 1 e 2 nonché l'art. 221 cit. bis, richiamati dalla norma citata, riguardano una serie di attività che necessitano dell'autorizzazione o licenza del prefetto o del questore o in genere dell'autorità di pubblica sicurezza in quanto possono interessare l'ordine e la sicurezza pubblici o comunque coinvolgere la necessità di un controllo di tale autorità su attività che possono presentare profili di coinvolgimento della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, oppure una serie di divieti o prescrizioni dettate per la medesima finalità" e che tra le suddette attività rientrano, tra le altre, l'esercizio di alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono bevande alcoliche o non (art. 86 decreto citato), tipologia di locali nei quali sicuramente rientra in effetti, anche quello gestito dall'odierno ricorrente. Nessun dubbio può sussistere, in altri termini, che la somministrazione di bevande, e lo svolgimento di trattenimenti danzanti per n. 100 persone, in locali di cui non sia accertata la idoneità, presentino dei "profitti di coinvolgimento della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici" che legittimano il ricorso da parte dell'autorità amministrativa alla procedura di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17 ter.
Nè, per altro, l'adozione da parte della giustizia amministrativa di un provvedimento di sospensione dell'ordinanza sindacale successivamente all'accertamento della violazione della stessa, puo elidere, atteso anche il carattere interinale del provvedimento, l'effettività dell'accertata violazione dell'ordinanza, rispetto alla quale, anche la circostanza che al momento della verifica eseguita dal teste GN, il locale risultava privo di avventori, si rivela evento del tutto contingente che non può assumere rilevanza alcuna per escludere una violazione dell'ordinanza sindacale, la quale, giova sottolinearlo, imponeva all'imputato la "chiusura" sia pur temporanea dell'esercizio. Quanto poi alla circostanza che l'imputato si sarebbe comunque uniformato alle prescrizioni violate ed avrebbe richiesto una certificazione di agibilità per l'intera superficie dell'immobile occupato, circostanza che avrebbe comportato l'immediata perdita di efficacia dell'ordinanza, il Collegio deve rilevare che le deduzioni sul punto non rispettano il generale principio di autosufficienza del ricorso, mancando in particolare la prova che la dichiarazione di ottemperanza alle prescrizione sia stata comunicata all'autorità amministrativa e soprattutto che quest'ultima abbia proceduto alle necessarie verifiche.
2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012