Sentenza 7 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2002, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
AULA B 0 01 04 / 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 6024/1999Composta dai magistrati: Dott. Paolino Dell'Anno Presidente 66 Fernando Lupi - Consigliere 66 Corrado Guglielmucci Rep. 66 Cron. 106 1.6 66Guido Vidiri 66 66Pasquale Picone Relatore Ud.
3.10.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL VI, elettivamente domiciliato in Roma, Via R. Grazioli Lante, n. 16, presso l'avv. Domenico Bonaiuti, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pattinau con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- 8 2 7 3
contro
FERROVIE DELLO STATO SpA, in persona del legale rappresentante;
-intimata- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. 992 in data 26 marzo 1998 (R.G. 173/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.10.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Guido Raimondi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo VI IA domanda per un unico motivo la cassazione della sentenza con respinto la quale il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo, nella relativa base di calcolo, degli aumenti retributivi previsti dal c.c.n.l. 1990/1992 per l'intero triennio di vigenza. Il lavoratore, cessato dal servizio con l'azienda ferroviaria anteriormente al 1° gennaio 1992, data a partire dalla quale diventava operativo il terzo scaglione degli aumenti complessivi ripartiti tra il 1990, il 1991 e 1992, aveva sostenuto la tesi che lo scaglionamento degli aumenti era stato previsto per mere esigenze di cassa, ma, ai fini della buonuscita, egli doveva essere considerato titolare della retribuzione prevista a regime per il triennio. Tale tesi è stata disattesa dal Tribunale, che ha escluso che la pretesa potesse trovare fondamento nel testo dell'art. 37 del citato contratto collettivo, dal quale, al contrario, si ricavava che i diversi livelli stipendiali "competevano” a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, senza riconoscimenti retroattivi, mentre l'art. 38 dello stesso contratto si limitava a stabilire l'incidenza della misura degli stipendi sulla 2 buonuscita e lo stipendio non poteva che essere quello in godimento alla data di cessazione dal servizio;
come pure, l'altra norma collettiva invocata, l'art. 96, si limitava, per la buonuscita, a rinviare alla disciplina legale, mentre solo per il trattamento pensionistico prevedeva l'incidenza degli aumenti non ancora maturati e riferiti al triennio, quale disciplina più favorevole rispetto a quella della legge, ispirata dall'intento di agevolare il pensionamento. Non si è costituita l'azienda ferroviaria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 14 L. 829/1973 e dell'art. 96 c.c.n.l. 1990/1992 per i dipendenti delle ferrovie dello Stato. Si assume che il Tribunale, escludendo che le disposizioni contrattuali attribuissero ai dipendenti in servizio al momento della stipulazione del contratto collettivo il diritto agli aumenti retributivi finali ai fini della buonuscita, è incorso in erronea interpretazione sia della legge che del contratto, atteso che per livello stipendiale di appartenenza o di spettanza, cui si riferisce la legge ai fini della liquidazione della buonuscita, doveva considerarsi quello c.d. "a regime": previsto dal contratto;
il testo dell'art. 96, punto quattro, del contratto collettivo era tale da non consentire dubbi circa l'attribuzione dei benefici economici, nella loro interezza, al personale cessato dal servizio dell'arco temporale di vigenza del contratto e ciò sia ai fini della pensione che della buonuscita, non per effetto di un trattamento di maggior favore ma perché la titolarità del nuovo livello stipendiale era da considerare spettante già alla data del 1° gennaio 1990. La Corte giudica il ricorso, manifestamente infondato. 3 Controversie analoghe sono già state sottoposte al vaglio della Corte e decise in senso sfavorevole alla tesi dei lavoratori. La Corte ha ritenuto corretto, nell'interpretazione operata dal giudice del merito del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato 1990/1992, in tema di attribuzione degli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio prima dell'entrata "a regime" ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e, quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, secondo cui non possono essere computati nelle indennità di fine 区 rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998, n. 10400; 25 maggio 2001, n. 7173; vedi anche, in relazione all'interpretazione del contratto collettivo dei dipendenti dell'Ente poste italiane, Cass. 15 gennaio 2001, n. 472). Altre decisioni della Corte sono pervenute alle stesse conclusioni considerando, però, non i dati negoziali ma la regolamentazione legislativa dell'istituto, sul rilievo che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che era prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata., ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973, n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
di conseguenza, non sono computabili nell'indennità gli aumenti 4 stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000, n. 5042; vedi anche, sostanzialmente nella stessa prospettiva, Cass. 4 ottobre 2000, n. 13222). Sollecitata dai termini in cui è stata posta la presente controversia nel giudizio di legittimità, la Corte ritiene di prestare adesione al secondo dei richiamati indirizzi e che, di conseguenza, la sentenza impugnata debba essere soltanto corretta nella motivazione, nella parte in cui, erroneamente, fonda la decisione sull'esame e l'interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo, risultando il dispositivo conforme al diritto (art. 384, comma secondo, c.p.c.). La questione, infatti, deve essere risolta alla stregua delle disposizioni normative che regolano l'istituto dell'indennità di buonuscita al personale ferroviario, disposizioni che non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale. La disciplina dell'indennità di buonuscita a carico dell'OPAFS, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, è rimasta inalterata a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione” del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985, n. 210, (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), ancorché in via provvisoria, e cioè "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti". Gli effetti conseguenti alla trasformazione della natura del rapporto di lavoro, da pubblica a privata, sono stati esclusivamente di ordine processuale, determinando la giurisdizione ordinaria sulle controversie (di natura previdenziale) con l'Opafs aventi ad oggetto l'indennità di buonuscita, prima assegnate alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, abrogativo dell'art. 44, comma terzo, della legge n. 829 del 1973, che attribuiva le controversie alla giurisdizione della Corte dei conti (cfr, ex plurimis, Cass., sez. un., 12 aprile 2000, n. 130). L'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte dello stesso datore di lavoro, ha determinato la successione a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato all'Opafs, mediante il trasferimento del personale e del patrimonio dell'ente soppresso, nonché di tutti i rapporti attivi e passivi dei quali era titolare (vedi Cass., sez. un., 20 aprile 1998, n. 4018), mentre, sul piano della disciplina dell'istituto, è stato previsto che "le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". Infine, l'art. 13 d.l. 1° aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, ha precisato che, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43, 1. 537/1993, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), è regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829. La descritta vicenda, peraltro, se ha comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenziale a retributiva, in base al principio secondo il quale, posta l'unitarietà della funzione retributiva di tutti i trattamenti di fine rapporto (cfr. Corte cost. n. 243 del 1993), strutturalmente hanno natura previdenziale soltanto quelli che sono posti a carico di appositi enti, nell'ambito di un rapporto giuridico diverso da quello di lavoro, rapporto che viene a rappresentare in questo caso soltanto un presupposto di quello previdenziale (cfr. Cass., sez. un. 11 novembre 1992, n. 12149; 25 novembre 1993, n. 11647; 25 maggio 1993, n. 5843, 22 dicembre 1994, n. 11051, 17 novembre 1999, n. 728), non ha minimamente inciso sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, in linea, del resto, con la natura che è propria anche del comune trattamento di fine rapporto, applicabile ai soli dipendenti assunti a decorrere dal 1° giugno 1994. Deve, quindi, nella fattispecie, farsi applicazione dell'art. 14 1. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità. Non è oggetto di disputa il fatto che l'ultimo stipendio mensile del ricorrente non poteva comprendere l'incremento non ancora operativo, secondo le disposizioni contrattuali, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro. E' notorio come sia divenuto da tempo usuale nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, nel settore privato ed in quello pubblico, determinare complessivamente gli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico. con "scaglionamento" nel tempo degli aumenti stessi mediante il riferimento alle 左 diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo (l'intero importo). E' chiaro che non si è in presenza di una "rateizzazione" in senso tecnico o di una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva - se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante ma di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro. Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi. Ciò è sufficiente per ritenere la pretesa infondata ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 14 1. 829/1973, senza ulteriori indagini dirette a verificare 7 l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'istituto. Del resto, anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge n. 297 del 1992, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della citata legge. La Corte non ignora l'esistenza di consolidati orientamenti del giudice amministrativo e di quello pensionistico in senso favorevole alla tesi del ricorrente, orientamenti ai quali l'amministrazione si è adeguata sul fronte dell'indennità di buonuscita spettante agli statali e su quello della liquidazione delle pensione. Ma, il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata alle date previste dal contratto, costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza della fonte attributiva degli aumenti "scaglionati", non può assolutamente essere condiviso per le ragioni già esposte e, in particolare, per la sicura inesistenza di un'obbligazione retributiva del datore di lavoro. Nulla da provvedere in ordine alle spese, in difetto di costituzione della parte intimata.
P. Q. M
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore барии теат filin. Anahim. 8