Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2022, n. 545
CASS
Sentenza 1 dicembre 2022

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La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, la quale aveva confermato la sua condanna per il reato di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1, l. n. 401/1989. L'imputato era stato ritenuto colpevole per aver lanciato un fuoco d'artificio acceso dagli spalti verso il campo da gioco durante una partita di calcio. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, aveva sollevato un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione della norma incriminatrice e un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la fattispecie richiedesse la prova di un concreto pericolo per le persone, circostanza che a suo dire non si sarebbe verificata nel caso di specie, poiché la condotta, valutata ex ante, non avrebbe creato un pericolo effettivo per gli spettatori vicini, sottostanti o presenti in campo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ritenendo che essa fosse in contrasto con la comunicazione di notizia di reato, unico atto probatorio rilevante a suo dire.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il Collegio ha innanzitutto rilevato che la doglianza circa l'errata ricostruzione del fatto, in contrasto con la comunicazione di notizia di reato, era generica e non rispettava il principio di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente adeguatamente indicato e provato la discrasia tra la prova e la motivazione. Ha inoltre chiarito che il vizio di travisamento della prova non sussiste quando il giudice valuta il contenuto della prova in modo ritenuto non corretto, ma solo quando vi è un uso di un'informazione inesistente o l'omissione di una prova decisiva, e che tale vizio deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati. Quanto alla corretta applicazione della norma incriminatrice, la Corte ha ribadito che l'art. 6 bis, comma 1, l. n. 401/1989 configura un reato di pericolo concreto, il cui giudizio di pericolosità va effettuato ex ante, secondo il criterio della prognosi postuma, in quanto il pericolo è una valutazione probabilistica del rischio che una condotta possa cagionare un evento lesivo. Ha quindi ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla concreta pericolosità della condotta di lancio del fuoco d'artificio, indipendentemente dal fatto che nessuno sia stato colpito o abbia lamentato danni, poiché tali circostanze potrebbero rilevare solo in un accertamento ex post, non pertinente per questo tipo di reato. Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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Massime1

Il delitto di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive di cui all'art. 6-bis, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401, ha natura di reato di pericolo concreto, il cui accertamento deve essere effettuato con giudizio "ex ante", in ragione della tutela anticipata assicurata al bene protetto. (Fattispecie relativa al lancio di un fumogeno verso il terreno di gioco, in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto nonostante l'oggetto lanciato avesse terminato la propria corsa al limite del campo, senza colpire alcuno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2022, n. 545
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 545
    Data del deposito : 1 dicembre 2022

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