Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
ee 66354 E 2 977/02 REPUBBLICA Oggetto: IRPEG - Esenzione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO decennale LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 17459/1999 Cron. 7052 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Mario Delli Priscoli Cicala Dott. Mario Consigliere Ud. 24.09.2001 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Achille Meloncelli Cons. Rel. Dott. Francesco Tirelli Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 66354 sul ricorso proposto: dalla CO.RI.DI. srl, nella persona dell'amministratore unico signor UR MI, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Prisco, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del signor Gianmarco Grez, Lungotevere Flaminio 46-IV/B;
- ricorrente -
contro il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, pres- so la cui sede è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e contro 8 1 1 8 1 il MINISTERO DELLE FINANZE - UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI MERCATO SAN SEVERINO, in persona del Di- rettore pro tempore, in Mercato San Severino (SA) in Via Guerrasio, n. 7;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 4 maggio 1998, n. 4/05/98, depositata il 10 luglio 1998; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 24 settembre 2001 dal cons. Achille Meloncelli;
udito l'avv. Arena per il Ministero delle finanze;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. La CO.RI.DI. srl ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 4 maggio 1998, n. 197/01/98, depositata il 10 luglio 1998, che, in riforma della decisione della Commis- sione tributaria provinciale di Salerno n. 172/04/93, ha accolto l'appello del- l'Ufficio delle imposte dirette di Mercato San Severino, in tema di IRPEG.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: i coniugi UR MI e AN De AR costituiscono nel 1984 una società per lo svolgimento di attività produttiva (servizi di pulizia presso en- ti pubblici) nel Mezzogiorno (comprensorio Salerno-Avellino); nel 1989 la società presenta all'Ufficio delle imposte dirette di Mercato San Severino istanza per l'esenzione decennale dall'IRPEG ai sensi dell'art. 2 105 DPR 6 marzo 1978, n. 218, e non anche la richiesta di esenzione totale dal pagamento dell'ILOR ex art. 101 della medesima legge;
- l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, previo parere dell'UTE di Sa- lerno, notifica alla società un'ordinanza con la quale si nega l'accoglimento dell'istanza; - il ricorso della società alla Commissione tributaria di primo grado di Sa- lerno è da questa accolto con sentenza 1° febbraio 1993, n. 172; - l'appello dell'Ufficio è, invece, accolto dalla Commissione tributaria regio- nale di Napoli con la sentenza ora impugnata in sede di cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 4 maggio 1998, n. 197/01/98, è così motivata: - la sentenza di primo grado è carente di motivazione, perché in essa non si rinviene il criterio logico giuridico seguito per addivenire all'accoglimento del ricorso;
-al riguardo, si osserva che le agevolazioni fiscali relative alle imprese ope- ranti nel Mezzogiorno d'Italia traggono origine, per quanto attiene all'impo- sizione diretta, fondamentalmente dall'art. 26 DPR 29 settembre 1973, n. 601, e dagli art. 101, 102 e 105 DPR 6 marzo 1978, n. 218, nonché dagli art. 14/17 della legge 64/88>>; - l'esenzione IRPEG è concessa alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove imprese produttive nei predetti terri- tori;
ora, nella fattispecie la richiedente è un'impresa di pulizia, che non esplica alcuna attività di produzione di beni, di vendita del prodotto finito ottenuto con la trasformazione di materie prime, non possiede macchinari, non una 3 bottega o un laboratorio, non ha una sede propria, o, meglio, la sede coinci- de con l'abitazione dei richiedenti stessi, unici soci della ditta;
in effetti, manca il sostrato fondamentale per ritenere l'esercizio dell'attivi- tà rivolta alla produzione organizzata di beni o di servizi.
2.1. Con il ricorso per cassazione la società adduce due motivi di impugnazione.
2.2. La società ricorrente conclude chiedendo che la Corte di cassa- zione cassi la sentenza impugnata e condanni l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali.
3.1. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che sia rigettato il ricor- so, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.
4. La società ricorrente deposita anche una memoria. Motivi della decisione 5.1. La società ricorrente per cassazione adduce come primo motivo d'impugnazione la violazione degli art. 345 e 101 cpc, dell'art. 19 bis e del- l'art. 22 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, dell'art. 57 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, e la nullità della sentenza impugnata ex art. 360, n. 4, cpc.
5.2. A sostegno del primo motivo di ricorso la società ricorrente af- ferma che l'Ufficio distrettuale, in palese violazione del divieto di modifica- re l'ambito della controversia, già fissato e delimitato con l'atto di accerta- mento, che nel caso di specie è l'atto di diniego delle agevolazioni, nonché in violazione del divieto dello ius novorum nei gradi successivi al primo, ha prospettato, con l'atto di appello, una nuova causa petendi, così mutando il thema decidendum 4 5.3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Infatti, l'ordinanza n. 1614 del 1° giugno 1992, notificata il 5 giugno 1992, con la quale l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mercato San Severino ha rigettato l'istanza del 14 settembre 1989 della CORIDI srl, volta ad ottenere l'esenzione decennale del 50% dell'IRPEG ex art. 105 DPR 6 marzo 1978, n. 218, è motivata, in conformità al parere dell'UTE di Salerno, ricevuto dall'Ufficio il 21 aprile 1992, Prot. n. 1231, nel senso che la CO- RIDI srl non è in possesso di un opificio tecnicamente organizzato, in quan- to non costituito da apprestamenti meccanici implicanti carattere di stabilità e non possiede, quindi, i requisiti per l'ammissione al godimento dei benefici richiesti. Il ricorso della società ha impugnato il diniego della sua domanda dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, contestando specificamente il provvedimento sotto il profilo della motivazione addotta, relativo alla necessità del possesso di uno stabilimento tecnicamente orga- nizzato. La Commissione tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza 1° febbraio 1993, n. 172, ha accolto ricorso condividendo l'opinione secon- do la quale per l'applicazione dell'agevolazione ex art. 105 DPR 6 marzo 1978, n. 218, non è indispensabile il possesso e l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati. L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mer- cato San Severino nel suo appello contro sentenza della Commissione tribu- taria di primo grado di Salerno 1° febbraio 1993, n. 172, ha lamentato la mancanza di motivazione della decisione, perché essa non avrebbe spiegato le ragioni per le quali la società avrebbe diritto all'esenzione e non avrebbe indicato gli elementi concreti assunti a base di tale valutazione. In senso contrario, secondo l'appellante si sarebbe, invece, dovuto considerare che la 5 richiedente è un'impresa di pulizia che non si è costituita in società per la rea lizzazione di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno, non esplica atti- vità di produzione di beni né di vendita di prodotti finiti ottenuti con la tra- sformazione della materia prima, non possiede macchinari, né impianti, non una bottega o un laboratorio, non ha una sede propria, che coincide con l'a- bitazione dei coniugi, che sono gli unici soci della ditta. Come si può agevolmente osservare, questa lunga serie di fattori nulla a che fare con l'unico motivo che la sentenza di primo grado ha addot- to per accogliere il ricorso della società. Né, a recuperare la connessione tra appello e sentenza impugnata, serve sostenere, come fa il Ministero delle fi- nanze nel suo controricorso, che nel provvedimento di diniego dell'esenzio- ne è espressamente richiamato l'articolato parere dell'UTE e che esso è mo- tivato con la riscontrata mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per la concessione dell'esenzione richiesta e, quindi, anche dell'indispensabile re- quisito dell'iniziativa produttiva. Invero, come s'è poc'anzi riferito, l'unica ragione addotta, sia dall'UTE in sede consultiva sia dall'Ufficio in sede di provvedimento finale, è quella del mancato possesso, da parte della società richiedente, di un opificio tecnicamente organizzato, lasciando con ciò in- tendere che tutti gli altri requisiti fossero da essa posseduti. Poiché, dunque, l'appello dell'Ufficio ha addotto motivi del tutto nuovi, il suo atto di impu- gnazione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla Commissio- ne tributaria regionale di Napoli.
6. L'accoglimento, per le ragioni illustrate, del primo motivo di ricor- so rende superfluo l'esame del secondo motivo di ricorso, con il quale la so- 6 cietà fa valere la violazione e la falsa applicazione dell'art. 105 DPR 6 mar- zo 1978, n. 218, e dell'art. 14 legge 1° marzo 1986, n. 64. 7. La riconosciuta fondatezza della prima censura comporta l'acco- glimento del ricorso. Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cpc, con il rigetto dell'appello dell'Ufficio.
8. Tenuto conto del diverso orientamento assunto dei giudici di me- rito, si compensano tra le parti le spese processuali relative all'intero giudi- zio.
PQM
la Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta l'appello dell'Uf- ficio. Compensa tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2001. Il PresidenteMens Vielli Buxoli Il relatore ed estensore Meloncell IL CA ERECT CE ST DEPOSITATO IN CALERIA 1 MAR. 2002 Oggi IL CALIERE C1 NN ST 7