Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2016, n. 7869
CASS
Sentenza 13 gennaio 2016

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Il delitto di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'art.6-bis, comma primo, della legge n. 401 del 1989, è reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità non è richiesto che si verifichino le ulteriori conseguenze ("danno alle persone" o "ritardo rilevante dell'inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva") previste dalla norma incriminatrice, che costituiscono tutte ipotesi di delitto aggravato dall'evento.

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  • 1Fumogeni: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2016, n. 7869
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7869
Data del deposito : 13 gennaio 2016

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