Sentenza 13 gennaio 2016
Massime • 1
Il delitto di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'art.6-bis, comma primo, della legge n. 401 del 1989, è reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità non è richiesto che si verifichino le ulteriori conseguenze ("danno alle persone" o "ritardo rilevante dell'inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva") previste dalla norma incriminatrice, che costituiscono tutte ipotesi di delitto aggravato dall'evento.
Commentario • 1
- 1. Fumogeni: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2016, n. 7869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7869 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2016 |
Testo completo
7 8 6 9/ 1 6 1 69 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асл Composta da Sent. n. 76 - Presidente - Silvio Amoresano sez. -UP 13/01/2016 Oronzo De Masi R.G.N. 897/2015 Mauro Mocci Vito Di Nicola -Relatore - Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZA AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22-09-2014 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio Baldi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
: Udito per il ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. AN ZA ricorre personalmente per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato quella resa dal tribunale che, con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente del rito, ha condannato, a seguito di giudizio abbreviato, il ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione per il reato previsto dall'articolo 6-bis, comma 1, della legge n. 401 del 1989 perché, in occasione della partita di calcio valevole nel campionato di serie A "Fiorentina-Roma", introduceva nello stadio "Artemio Franchi"un fumogeno che accendeva e lanciava nel campo durante la partita, creando grave pericolo per le persone. In Firenze il 20 marzo 2011. 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente articola i due seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. ven 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della 1 motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale), nella misura in cui, da una parte, la Corte territoriale ha affermato che "il concreto pericolo per le persone appare evidente dallo stesso fatto che il lancio è avvenuto a pochissima distanza dal campo di gioco e dunque il fumogeno è certamente giunto in un'area delimitata interessata dall'attività sportiva in cui sono coinvolte molte persone che potevano essere raggiunte dall'oggetto" e, dall'altra, ha affermato che "il pericolo per le persone era altrimenti evitabile (spegnendo il fumogeno o allontanandosi dallo stesso ...)". Sostiene quindi che la sentenza è palesemente viziata da illogicità in quanto ha contemporaneamente ritenuto esistente il pericolo per le persone nel campo di gioco e lo ha escluso nei confronti di chi, come il ricorrente, ha lanciato l'oggetto che si è ritrovato tra i piedi.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b) codice di procedura penale), sul rilievo che, per l'applicazione della norma, occorre che sia dimostrata l'esistenza di un pericolo concreto per le persone, circostanza che non è stata in alcun modo verificata nel caso specifico, essendosi ritenuto che il pericolo concreto per le persone fosse insito nel lancio, laddove si sarebbe dovuto accertare se la condotta del ricorrente avesse concretamente arrecato una situazione di pericolo affinché la fattispecie incriminatrice fosse in concreto applicabile. Peraltro la Corte d'appello ha ritenuto, altrettanto illogicamente, A insussistente per il ricorrente la scriminante dello stato di necessità posto che se 2 il pericolo concreto sussiste per il calciatore deve ritenersi sussistente anche per coloro che assistono alla partita e che, come il ricorrente, ha lanciato un fumogeno per esserselo ritrovato tra i piedi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. I due motivi di impugnazione, essendo tra loro collegati, possono essere congiuntamente esaminati.
2.1. La Corte territoriale ha dato atto come il tribunale avesse richiamato, in primo luogo, la deposizione di un teste a discarico il quale aveva dichiarato che il ricorrente, durante la partita di calcio, avrebbe raccolto un fumogeno acceso, lanciato da altri, e lo avrebbe, a sua volta, scagliato all'interno del campo per evitare il "fastidio" che il fumo avrebbe arrecato a lui e ai suoi amici. Dalla documentazione fotografica e dalla relazione di servizio redatta dalla GO era chiaramente emerso che il ricorrente aveva lanciato un fumogeno acceso nel ven campo di gioco, mentre non poteva essere confermata la circostanza se egli lo avesse raccolto da terra, dopo che altri lo avevano lanciato. Su queste basi il tribunale aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente sul rilievo che, in ogni caso, la condotta posta in essere dall'imputato integrasse gli estremi di reato, essendo certo che egli avesse effettuato il lancio di un fumogeno e che questo avesse cagionato un concreto pericolo per le persone presenti nel campo di calcio.
2.2. La Corte d'appello, nel confermare la precedente conclusione, ha ritenuto del tutto irrilevante il fatto che il ricorrente avesse lanciato nel campo di gioco un fumogeno da lui stesso acceso o lanciato da altri, in quanto la condotta sarebbe, in entrambi i casi, sussumibile nella fattispecie incriminatrice contestata, avendo comunque integrato il concreto pericolo per le persone atteso che il lancio era avvenuto a pochissima distanza dal campo di gioco e dunque il fumogeno era certamente giunto in un'area interessata dall'attività sportiva e più persone potevano essere attinte dall'oggetto (non essendo invece necessario che : qualcuno fosse stato effettivamente colpito). -La Corte d'appello ha poi ritenuto che la circostanza secondo la quale il : fumogeno era stato lanciato per evitare il fastidio derivante dall'oggetto che altri avrebbero scagliato, allusiva della presenza della scriminante dello stato di necessità non sarebbe rilevante perché questa presuppone che l'agente abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, mentre nel caso di specie A 3 certamente il pericolo per le persone era altrimenti evitabile (spegnendo il fumogeno o allontanandosi da esso, cosa che poteva essere tranquillamente fatta anche da più persone) e che certamente non poteva ipotizzarsi la gravità del danno alla persona richiesto dall'articolo 54 del codice penale, atteso che il fumogeno era già caduto in terra ed il fumo poteva arrecare solo un grosso fastidio ai tifosi, i quali avrebbero comunque potuto allontanarsi, mentre erano tutti rimasti sul posto anche in presenza di un fitto fumo.
3. L'art.
6-bis della legge n. 401 del 1989 sanziona il lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Per quanto qui interessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (...) e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia (...), in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, ven o, comunque, atti ad offendere. La fattispecie, come si ricava dallo stesso tenore letterale della norma incriminatrice, è strutturata come reato di pericolo concreto, con la conseguenza che, per la sua configurabilità, non è richiesto che si cagioni un evento lesivo, posto che, per altro, gli eventuali "eventi" del "danno alle persone" o del "ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva (...)" costituiscono ipotesi di delitti aggravati dall'evento. Nel caso in esame non è controverso che il ricorrente abbia lanciato nel corso della manifestazione sportiva il fumogeno e la sentenza impugnata è corredata da adeguata motivazione in ordine all'accertamento di fatto, pertanto non censurabile in sede di legittimità, circa il concreto pericolo corso dalle persone in conseguenza del lancio del fumogeno da parte dell'imputato. Il quale si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto ingiustificato il lancio dell'oggetto posto che, secondo l'allegazione del ricorrente, egli si era limitato a disfarsi del fumogeno, che era stato in precedenza lanciato da altri, provocando un pericolo per la sua persona e di quelle che si trovavano nelle sue immediate vicinanze. La Corte d'appello assume essere indifferente la circostanza se l'imputato, come si ricava dall'editto accusatorio che in parte qua non risulta affatto sostenuto da alcuna motivazione, avesse egli stesso introdotto l'oggetto nello stadio o se, scagliato da altri, l'abbia, a sua volta, lanciato per disfarsene e, in quest'ultimo caso, per averne ritenuto pericolosa la presenza per la propria A incolumità o per altre ragioni. 4 Sennonché la prima ipotesi, peraltro assorbente di ogni altra questione, non è sorretta da alcuna motivazione, che andrebbe invece resa per sostenerla come plausibile alternativa o, in mancanza, per definitivamente escluderla, mentre la seconda, se anche nega che l'imputato abbia potuto agire in stato di necessità, tuttavia non chiarisce in quanto, a fronte delle allegazioni difensive, elude del - se comunque l'imputato avesse putativamente ritenuto tutto la questione sussistente la scriminante dello stato di necessità e/o se ne avesse ecceduto colposamente i limiti. Posto che l'eccesso ex art. 55 cod. pen. presuppone l'effettiva sussistenza (e dunque non una mera erronea supposizione) della situazione assunta dalla norma scriminante a presupposto della liceità, o doverosità, della condotta, tuttavia il travalicamento - sul piano obiettivo dai limiti segnati dalla norma scriminante, se si traduce - sul piano soggettivo - in una colpa dell'agente, non esclude l'operatività dell'art. 55 cod. pen. Se l'agente versa in un errore evitabile di valutazione in merito alla situazione scriminante, nella quale in concreto sia incorso e rispetto alla quale, ven invece, non si sarebbe imbattuto, qualora posto nella medesima situazione, un ideale agente modello (quale quello pronosticato dalla sentenza impugnata), tale errore, intervenendo nella fase formativa della volontà, preclude un'imputazione a titolo di dolo della condotta realizzata in conseguenza dell'erronea valutazione, ragione per la quale le disposizioni ex art. 55 e 59 cod. pen. trovano la loro ratio essendi nel sistema penale. La Corte del merito ha affermato che il ricorrente, poteva spegnere il fumogeno o allontanarsi da esso, invece di lanciarlo, accreditando dunque la tesi che le persone, tra cui l'imputato, che assistevano all'incontro di calcio ne erano risultate attinte, ma non ha valutato se, pur avendo il ricorrente mancato di tenere siffatta condotta, quella a lui addebitata potesse o meno, sulla base delle evidenze disponibili, rientrare in una forma di eccesso colposo, ossia in un'ipotesi particolare di errore sulla situazione scriminante o più radicalmente in una scriminante putativa. Esclusa, se del caso, l'ipotesi che sia stato l'imputato stesso ad introdurre il fumogeno nello stadio, occorre chiarire se l'agente abbia percepito una F situazione scriminante realmente sussistente, valutandone in maniera inesatta la portata, ovvero se l'agente abbia, per errore, ritenuto esistente l'invocata L scriminante (art. 59, comma 4, cod. pen.) ovvero, infine, se e per quale ragione entrambe le alternative debbano essere scartate, conseguendone la conferma della sentenza di condanna. А Alla mancanza di adeguata e logica motivazione sui predetti punti, da ritenersi decisivi per l'esito del giudizio, dovrà porre riparo il Giudice del rinvio al 5 quale vanno trasmessi gli atti a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata per nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto che seguono. Quanto all'esame circa la sussistenza di un eccesso colposo, la disposizione do cui all'art. 55 cod. pen. non può essere configurata in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, della quale si devono eccedere colposamente i limiti (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017). Quanto all'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità, questa deve basarsi, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Sez. 6, n. 18711 del 21/03/2012, Giusto, Rv. 252636).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 13/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Silvio Amoresano To C ercices [DEPOSITATA IN CANCELLERIA HL 26 FEB 2016 IL CANCELL Luand ar 6