Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 1
In tema di acque pubbliche, deve ritenersi devoluta alla competenza del giudice ordinario, e non del giudice specializzato, la cognizione di una controversia sorta a seguito dell'occupazione, da parte dell'impresa cui sia stato commissionato l'appalto per l'erezione di una diga fluviale, di un fondo privato al solo fine di estrarvi pietre ed altri materiali necessari alla costruzione dei contronuclei della detta diga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2002, n. 11242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11242 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SpA, già FERROCEMENTO COSOTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELL'ORSO 74, presso l'avvocato PAOLO DI MARTINO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TO RO, quale procuratore dei signori HI BE, HI CH, elettivamente domiciliata 2002 in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 47/B/16, presso l'avvocato PE MAZZITELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO BARRA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
BR SC, CA AR AE, BR BE, BR AR, HI PE, CI SC, BR LO, AN AR, BR VI, TO RE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 02452/00 proposto da:
BR BE, BR AR, BR ER IO, BR NA RO GIOVNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso l'avvocato PE MAZZITELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO BARRA, giusta procura speciale per Notaio Andreina Conti rep. n. 37/00 del 24.1.2000;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SpA, già FERROCEMENTO COSOTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI SpA
- intimata -
e sul 3^ ricorso n^ 02454/00 proposto da:
CI SC, BR VI, AN AR, HI AR, HI UC, BR LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso l'avvocato PE MAZZITELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO BARRA, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SpA, già FERROCEMENTO COSOTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI SpA
- intimata -
avverso la sentenza n. 2185/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 02/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Branca, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per i resistenti e ricorrenti incidentali, l'Avvocato Barra, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dei ricorsi incidentali;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento dei residui motivi del ricorso principale;
l'assorbimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 2 novembre 1998, il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi determinò l'indennità per il occupazione disposta con decreto 5 maggio 1987 del Prefetto di Avellino ai sensi dell'art. 64 della legge 2359 del 1865, di alcuni fondi su richiesta della s.p.a.
Ferrocemento per l'estrazione di terreno misto granulometrico, nelle seguenti misure: ES BB e AR IA, L. 27.486.000; RA BB L. 22.380.900; NA BB, L. 3.074.000; AR BB, L. 5.467.500;
ES BB, L. 10.417.500; ER BB, L. 10.372.500; IU CE, L. 3.847.500; AR OR, L. 15.198.750; NC CE L. 9.742.500; AN TT in L. 17.388.000.
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 20 novembre 1998,in accoglimento del gravame degli attori, ha elevato l'indennità loro dovuta, osservando: a) che la competenza a conoscere della controversia spettava al Tribunale ordinario e non già a quello regionale delle acque pubbliche perché non vi era alcun coinvolgimento di interessi pubblici inerenti al regime delle acque ed il collegamento con l'opera idraulica era indiretto e solo occasionale;
b) che dovendo l'indennità essere calcolata in base al criterio stabilito dall'art. 69 della legge 2359 del 1865, occorreva liquidare anche sia il pregiudizio per le modificazioni subite dai fondi che ne avevano distrutto la consistenza rendendoli improduttivi, sia i danni arrecati al capitale fondiario per tale minor valore nonché per i mancati ricavi durante il periodo necessario per renderli nuovamente produttivi.
Per la cassazione della sentenza la s.p.a. italiana per condotte d'acqua, subentrata alla Ferrocemento, ha proposto ricorso per tre motivi;
cui resistono NC IT UR, n.q. di procuratore di OS CI, ER e MI CE nonché ES UC, TO BB, in proprio e n.q. di procuratore della sorella AR, AR OR anche quale erede unitamente alle figlie CA e IA CE e NA BB, i quali ultimi (a cominciare dal UC) hanno formulato ricorso incidentale per un motivo.
Motivi della decisione
I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con il primo motivo di quello principale, la s.p.a. Ferrocemento costruzioni, deducendo violazione delle norme sulla competenza (art. 360 n. 2 cod. proc. civ.), censura la sentenza impugnata per avere dichiarato la competenza del Tribunale ordinario senza considerare che l'art. 140 lett. d del r.d. 1775 del 1933 l'attribuiva al Tribunale delle acque pubbliche perché l'occupazione è stata disposta per la costruzione di un'opera idraulica;
e perché la giurisprudenza devolve in tale materia al giudice ordinario soltanto le controversie (diverse da quella in esame) relative al risarcimento di danni arrecati a terzi che solo occasionalmente e indirettamente siano collegati con la realizzazione dell'opera idraulica La censura è infondata, pur se va corretta ai sensi dall'art. 384 cod.proc.civ. la motivazione con cui la sentenza impugnata ha dichiarato la competenza del giudice ordinario.
La Corte di appello ha, infatti, accertato che i controricorrenti (e/o i loro danti causa) avevano subito l'occupazione temporanea prevista dall'art. 64 della legge 2359 del 1865 di alcuni fondi di loro proprietà "per l'estrazione di terreno misto granulometrico per la costruzione di contronuclei della diga sul fiume Ofanto in conza della Campania"; sicché l'organo giurisdizionale cui era attribuita la cognizione della controversia doveva essere individuato in base al disposto dell'art.140 r.d. 1775 del 1933, il cui primo comma lett. d) devolve alla competenza del Tribunale delle acque pubbliche "le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque".
Al riguardo il Collegio non ignora che la giurisprudenza di questa Corte con riferimento a tale previsione ha esteso notevolmente fin dalle decisioni più lontane nel tempo, la competenza del giudice specializzato, affermando che la stessa copre tutta la gamma delle spettanze indennitarie derivanti da occupazione totale o parziale, permanente o temporanea del fondo, effettuata per la costruzione o la manutenzione di opere idrauliche - comprese quelle che attengano comunque alla derivazione o all'utilizzazione di acque pubbliche e, in particolare, gli acquedotti - senza distinzione tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime e occupazioni prive dei requisiti di legittimità; e quindi rientrano nella previsione normativa sia le controversie sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, sia quelle in materia di risarcimento dei danni per occupazione "sine titulo" ovvero illegittimamente protrattasi oltre i termini di legge senza l'adozione di un provvedimento espropriativo (Cass. 7016/1999; 7200/1997; 4704/1993; 3540/1988). Tuttavia, Queste pur numerose decisioni hanno esaminato sempre e soltanto la fattispecie di occupazione (temporanea o definitiva) dei fondi che "occorressero all'esecuzione dell'opera" idraulica preventivata, ex art. 71 della legge 2359 del 1865, sì da divenirne parte integrante e necessaria;
ragion per cui per dette occupazioni c.d. preliminari e/o preordinate all'espropriazione, la sola problematica posta dal criterio di discriminazione tra le due competenze - del Tribunale ordinario e di quello specializzato - stabilito dalla norma è stata costantemente quella di accertare quando l'opera realizzanda che aveva causato l'ablazione del fondo, dovesse qualificarsi "idraulica": che la giurisprudenza ha costantemente risolto nel senso che l'opera può definirsi tale soltanto allorché involga interessi pubblici connessi al regime delle acque, poiché è proprio in ragione del coinvolgimento di detto tipo di interessi che si giustifica la giurisdizione di un giudice la cui costituzione e composizione sono appunto in funzione della particolare natura tecnica e giuridica di questioni attinenti al regime di acque destinate ad usi di interesse generale (10102/1995; 620/1986; sez. un. 830/1982). Ma siffatto criterio (sostanzialmente recepito dalla Corte di appello per escludere la competenza del Tribunale delle acque pubbliche) non è nel caso risolutivo, essendo stata l'occupazione degli immobili dei controricorrenti disposta non per realizzarvi la preventivata diga che, invece, doveva sorgere "sul fiume Ofanto in Conza della Campania", bensì ai sensi del ricordato art. 64 della legge 2359/1865, onde consentire all'impresa costruttrice di estrarre pietre e gli altri materiali indicati dalla norma che sarebbero a loro volta serviti per la costruzione dei contronuclei dell'opera in questione;
sicché in tale fattispecie, per la prima volta all'esame della Corte, acquista rilevanza decisiva ai fini del discrimen tra le due competenze introdotto dalla norma l'ulteriore condizione che l'occupazione deve essere disposta "in conseguenza dell'esecuzione di opere idrauliche": perché ricorra l'ipotesi dell'art. 140 lett. d) non è infatti sufficiente "un'occupazione di fondi" ne' la sussistenza di una qualsiasi correlazione tra detto provvedimento ablatorio e la realizzazione di un'opera idraulica, in quanto la norma richiede, altresì, un nesso eziologico di conseguenzialità diretta ed immediata tra i due fatti giuridici.
La necessità della ricorrenza di questo presupposto trova, del resto, conferma nella previsione successiva dell'art. 140 lett. e), in cui il legislatore attribuisce le controversie risarcitorie al giudice specializzato solo se il danno è "dipendente" da opere eseguite dalla P.A. a termini dell'art. 2 del T.U. 523 del 1904 e succ. modif. E la giurisprudenza ha costantemente interpretato tale disposizione nel senso che siffatta competenza è configurabile alla condizione che i danni siano direttamente dipendenti dall'esecuzione, manutenzione e funzionamento dell'opera idraulica, mentre sono riservate al giudice ordinario le domande che si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque: proprio perché anche con riferimento a quest'ultima previsione la competenza del giudice specializzato è giustificata in presenza di fattispecie che coinvolgano apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione ed attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della Pubblica Amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche (Cass. 9732/2000; 1451/2000). A maggior ragione, dunque, il criterio distintivo della derivazione causale dell'opera idraulica realizzanda dall'"occupazione del fondo" va applicato per affermare o escludere il coinvolgimento degli interessi attinenti al regime delle acque, così da giustificare la competenza dell'omonimo Tribunale nella fattispecie prevista dalla lett. d) in cui il legislatore ha significativamente sostituito la proposizione "danni dipendenti da qualunque opera" con quella "occupazione... in conseguenza dell'esecuzione.. di opere": con ciò intendendo accentuare che per attribuire la controversia a detto organo giurisdizionale non basta che l'occupazione del fondo rappresenti un mero antecedente che ha fornito un qualche contributo o apporto anche indiretto e/o occasionale alla esecuzione dell'opera idraulica, in quanto il più specifico termine utilizzato mostra che la norma postula altresì un'incidenza diretta dell'evento ablativo nella realizzazione sudetta da riportare a quello con rapporto di causalità ancor più rigoroso del nesso di mera dipendenza previsto dalla fattispecie successiva.
Ed allora, nella specie l'eziologia della diga da costruire sul fiume Ofanto non può essere riportata all'occupazione dei fondi di IU CE e consorti, disposta secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, al (solo) fine di consentire all'impresa appaltatrice l'estrazione di pietre e degli altri materiali indicati dal menzionato art. 64,perciò costituente il solo evento direttamente collegabile al provvedimento ablatorio;
ed è invece l'estrazione dei materiali suddetti che a seguito di scelte discrezionali della ricorrente ha influito a sua volta sulla costruzione dei contronuclei della diga, con la conseguenza che solo in via indiretta e mediata (in forza della scelta in questione) l'occupazione dei fondi è rientrata nella serie causale che ha condotto all'esecuzione dell'opera. E che in conclusione, non potendo quest'ultima essere considerata "conseguenza" del provvedimento ablatorio, l'occupazione dallo stesso autorizzata non ha interferito neppure con gli interessi generali relativi al regime delle acque pubbliche ed è stata perciò correttamente inclusa nella cognizione del Tribunale ordinario.
Con il secondo motivo del ricorso principale la soc. italiana per condotte d'acqua, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, si duole che la sentenza impugnata abbia determinato l'indennità dovuta alle controparti recependo acriticamente gli accertamenti e le conclusioni della consulenza tecnica, senza considerare che questa non aveva potuto stabilire quali fossero le caratteristiche originarie dei fondi al momento dell'occupazione, che invece avrebbero dovuto essere ricavate dalle colture esistenti in tale momento;
e che tale errore era refluito sulla valutazione dei terreni stimati in L. 15 milioni per ettaro, malgrado si trattasse di fondi classificati come seminativi di 3^ e 4^ categoria aventi un valore di mercato di 5 - 6 milioni per ettaro, come dimostrava il prodotto atto di compravendita di uno degli stessi attori, neppur esso considerato dalla Corte di appello.
Con i ricorsi incidentali proposti che si articolano in diverse censure, i controricorrenti sopra indicati, deducendo a loro volta violazione degli art. 68 e 70 della legge 2359 del 1865 in relazione agli art. 2043 cod.civ. e 42 Costit. dubitano, anzitutto della legittimità dell'occupazione prevista dall'art. 64 della menzionata legge fondamentale pur dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale;
si dolgono che la sentenza impugnata non abbia considerato che allorquando la destinazione propria dei fondi venga mutata dall'occupante, al proprietario non spetta più la sola indennità prevista dalle menzionata norma, ma l'integrale risarcimento del danno come stabilito dal combinato disposto degli art. 2043 e 2058 cod. civ.; intestano, infine, il criterio adottato dai giudici di appello per la stima del valore dei terreni assumendo che lo stesso doveva determinarsi capitalizzando la rendita al 3,33% ed in tal modo ottenendo il prezzo di L. 36 milioni per ettaro. Le suesposte censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.
Tanto questa Corte, quanto la Corte Costituzionale hanno ripetutamente affermato che l'eccezione di illegittimità costituzionale di una norma, se può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità (e quivi essere sollevata d'ufficio),non può essere fine a sè stessa, occorrendo invece che sia rilevante agli effetti della decisione della causa, nel senso che questa non possa essere decisa senza la definizione dell'incidente di costituzionalità. Pertanto, detta eccezione deve avere portata strumentale rispetto alla soluzione di una questione sostanziale o processuale trattata nel processo e, se dal ricorrente proposta in sede di legittimità, rispetto all'accoglimento del ricorso, essendo in caso contrario, inammissibile il motivo con cui l'eccezione stessa viene dedotta (Cass. 11555/1995; 9130/1995; Corte Costit. 90/2001;
92/2000).
E nel caso la questione di legittimità degli art. 64 e segg. della legge 2359 del 1865 sollevata dai controricorrenti va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel presente giudizio posto che seppure la Corte Costituzionale dichiarasse costituzionalmente illegittima la menzionata normativa, la stessa non avrebbe alcuna influenza in ordine all'accoglimento o al rigetto dei motivi di ricorso in esame, in quanto per un verso, l'occupazione in questione ha avuto durata temporanea;
ed è pacifico in punto di fatto che i terreni, al termine di essa, sono stati già restituiti ai proprietari seppure in condizioni non corrispondenti a quelle esistenti al momento della loro consegna all'impresa e senza un'adeguata opera di risistemazione da parte di quest'ultima (pag. 7 ed 8 della sent.). E, per altro verso, il giudizio ha per oggetto (non la restituzione dei fondi, ma) esclusivamente la stima dell'indennità per tale (pregressa) occupazione dovuta ai proprietari che hanno proposto opposizione agli importi determinati dal Prefetto (pag. 2 della sent.) e soltanto in questa sede hanno inammissibilmente formulato per la prima volta richiesta di condanna della controparte all'integrale risarcimento dei danni subiti nonché all'esecuzione delle opere di ripristino dei loro fondi indicati dalla consulenza ai sensi degli art. 2043 e 2058 cod.civ. Tutto ciò non senza considerare che la Corte di appello ha di fatto applicato siffatta normativa, dichiarando che l'indennità di cui all'art. 68 della legge 2359/1865 deve comprendere non solo la diminuzione di valore subita dai fondi in conseguenza dell'occupazione nonché la perdita dei prodotti che i proprietari avrebbero tratto nel corso di essa, ma anche ogni altra voce di danno dagli stessi sofferta per la risistemazione dei terreni, per i redditi non ricavabili in futuro e per il depauperamento del capitale fondiario (c.d. lucro cessante),ed assumendo che proprio a questi pregiudizi si riferisce la proposizione "tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze" con cui la menzionata norma stabilisce i criteri di determinazione dell'indennizzo in contestazione: per cui l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale di questa normativa non gioverebbe ai controricorrenti neppure con riferimento al ristoro loro dovuto per l'occupazione, posto che questo capo della decisione non è stato impugnato e che i contrapposti motivi di ricorso sono incentrati esclusivamente sulla legittimità del criterio seguito dalla sentenza per calcolare valore venale e deprezzamento dei fondi.
Al riguardo la Corte di appello ha determinato il valore suddetto nella misura di L. 15 milioni per ettaro utilizzando il metodo c.d. sintetico-comparativo con specifico riferimento alle compravendite dei fondi finitimi concluse per il medesimo prezzo tra l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione fondiaria ed i relativi proprietari;
ed ha tratto ulteriore conferma della correttezza di tale metodo dall'identica stima compiuta dalla Commissione provinciale della regione Campania preposta alla concessione dei mutui per la formazione della proprietà contadina, nonché ancora dalle valutazioni compiute dall'Ufficio del registro e dall'UTE di Avellino. Sicché i vizi di detta motivazione non potevano consistere in un apprezzamento di detti valori difforme da quello prospettato e preteso da ciascuna delle parti, ma esclusivamente nella denuncia degli errori logico-giuridici in cui attraverso l'utilizzazione di siffatto metodo la sentenza impugnata era incorsa, ovvero nel mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia da esse prosettate che se presi in esame, avrebbero indotto all'attribuzione di valori diversi.
Laddove i proprietari dei terreni al metodo utilizzato dai giudici di appello, che secondo la giurisprudenza di questa Corte deve essere comunque privilegiato in quanto rivolto, con riguardo a compravendite di immobili siti nella stessa zona, proprio ad accertare l'effettiva situazione di mercato, si sono limitati a contrapporre altra criterio basato sulla capitalizzazione della rendita fondiaria sol perché ritenuto ad essi più favorevole;
e la società ricorrente pur non contestando la correttezza dei dati utilizzati dal c.t. e dalla sentenza impugnata, agli stessi ha apoditticamente contrapposto altra inferiore valutazione degli immobili in quanto "seminativi di 3^ e 4^ classe" giustificandola con il riferimento ad un atto di compravendita del tutto irrilevante perché seppure avesse avuto per oggetto terreni omogenei, rispecchiava la situazione di mercato dell'anno 1976 (mentre l'occupazione in esame ha avuto inizio 11 anni dopo).
D'altra parte, questa Corte ha ripetutamente affermato che il vizio di insufficienza della motivazione può sussistere soltanto nell'ipotesi di motivazione insufficiente sotto un profilo sostanziale in quanto rilevi, nel suo insieme un'obbiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento;
e non anche quando non sia stata esaminata l'argomentazione di una parte, ma il giudice offra egualmente l'indicazione delle ragioni che siano obbiettivamente sufficienti ed adeguate a suffragare il proprio convincimento sul punto controverso. Per cui a nulla vale che la Corte territoriale non abbia descritto ed accertato, come richiesto dalla società, le caratteristiche originarie dei terreni al momento dell'apprensione, una volta che gli stessi giudici hanno stabilito con ampia e diffusa motivazione che detti fondi in conseguenza dell'occupazione erano stati modificati e stravolti nella loro struttura, nella consistenza, nella composizione nonché nelle proprietà fisico-chimiche e quindi nella produttività, malgrado l'opera di risistemazione compiuta dalla società TI (dante causa della ricorrente principale); e che tali accertamenti non contestati da quest'ultima erano dunque sufficienti a dimostrarne il minor valore al momento della loro riconsegna, di cui secondo il disposto del menzionato art. 68 deve tenersi conto per la liquidazione dell'indennizzo. Privo di pregio è, infine, l'ultimo motivo del ricorso con cui la Società deduce erronea determinazione del regime delle spese processuali, nonché omessa ed insufficiente motivazione in merito alla loro regolamentazione: in quanto fondato sul presupposto, poi in effetti non verificatosi, che i precedenti motivi, avanti esaminati sarebbero stati accolti e che i proprietari degli immobili occupati sarebbero rimasti (nel giudizio di rinvio) definitivamente soccombenti.
Atteso l'esito della lite, ritiene la Corte che sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma., il 30 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002