Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2002, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP0 2400/02 IN NOMI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 22464/99 Consigliere Cron.5611 Dott. Alberto SPANO' Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 07/11/01 Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ANDREOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO MANDEL, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA pro tempore, presso lo studio dell'avvocato PERASSI NAZIONALE 91, MARINO OTTAVIO e CECI EF, che lo rappresentano e 2001 4269 difendono, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 14136/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/07/99 R.G.N. 32495/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato MANDEL e ANDREOZZI;
udito l'Avvocato CECI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- " SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Tribunale di Roma depositato in data 24 agosto 1998, DO IN proponeva tempestivo appello avverso la sentenza del Pretore di Roma dell'll giugno 1998 che, decidendo sul ricorso proposto dallo stesso IN in data 10 settembre 1997, aveva respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'annullamento del licenziamento intimatogli dalla NC d'IA per motivi disciplinari il 23 luglio 1997 nonchè la condanna della stessa NC a reintegrarlo nel posto di lavoro con gli effetti previsti dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. Guido Violen 300. A seguito di gravame del IN, il Tribunale di Roma con sentenza del 26 luglio 1998 dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per non essere stato il dispositivo letto in pubblica udienza dal Pretore e, decidendo nel merito, rigettava la domanda proposta dal IN, che condannava anche alle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che il licenziamento era stato preceduto da una contestazione con la quale il IN era stato diffidato a cessare dall'illecita condotta posta in essere occupando abusivamente l'alloggio sito alla 1 scala A interno 4 dello stabile dove lo stesso IN prestava servizio di portiere;
occupazione seguita all'abbandono senza alcuna autorizzazione di altro alloggio,gratuitamente goduto dallo stesso IN per ragioni di servizio. Nella nota del 22 aprile 1997, richiamata nella suddetta contestazione, la NC aveva già addebitato al IN di essersi trasferito del tutto arbitraria con una condotta concessogli gratuitamente in virtù dall'appartamento - del contratto di lavoro - ubicato nella scala B, interno 2, dello stabile sito in via del Mugello, presso il quale era addetto ai servizi di Gunks Volu portierato, in altro appartamento dello stesso stabile, ubicato, appunto, nella scala A interno 4 e, per di più, aveva provveduto alla voltura delle utenze a suo nome. Ciò lepremesso,il Tribunale osservava che giustificazioni addotte dal IN per la condotta tenuta non erano condivisibili perchè ricorreva nel caso di specie una giusta causa di licenziamento non potendosi dubitare dell'idoneità del comportamento del IN a far venire meno la fiducia del datore di lavoro ed a rendere,quindi, legittimo il recesso. Ed invero, doveva, da un lato, considerarsi la gravità dei fatti addebitati al lavoratore che aveva occupato 2 abusivamente un immobile di proprietà della NC avvalendosi delle chiavi affidatigli in custodia e che aveva protratto la propria illecita condotta anche dopo la lettera di diffida e quella di contestazione della NC. Dall'altro lato, non poteva non darsi rilevanza all'elemento fiduciario che improntava il rapporto di portierato, caratterizzato dal dovere primario della custodia degli appartamenti dello stabile nell'interesse della NC. A fronte,poi, della gravità del fatto, valutato sia in relazione alla sua portata oggettiva che a quella soggettiva, non poteva valere in alcun modo addurre DO Volun da parte del IN la mancanza di precedenti disciplinari a suo carico nè il fatto di avere agito "apertamente e senza sotterfugio". Nè tanto meno la condotta tenuta dal lavoratore poteva trovare giustificazione nel disposto dell'art. 2087 c.c. (e nella denunziata inerzia della NC dinanzi alla dedotta situazione di disagio del proprio dipendente, venutasi a creare a causa delle ripetute molestie dei vicini di casa del IN), in quanto anche se provata detta inerzia e l'inadempimento del datore di lavoro alla prescrizione codicistica tutto ciò non poteva, comunque, giustificare un comportamento disposto dal IN secondo il proprio arbitrio, attuato contro la 3 volontà del datore di lavoro e proseguito anche dopo che quest'ultimo lo aveva espressamente diffidato dal persistere nell'occupazione abusiva dell'immobile. Il richiamo all'art. 72 del contratto collettivo per i dipendenti dei proprietari di fabbricati del 25 maggio 1992 (relativo alla sospensione dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale per reato non colposo) si presentava poi ininfluente per non escludere in alcun modo la legittimità del licenziamento in presenza degli elementi integranti una giusta causa di recesso. Avverso tale sentenza DO IN propone ricorso per GU cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la NC d'IA. Il IN ha depositato note difensive ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE motivo il ricorrente denunziaCon il primo travisamento ed errato apprezzamento della fattispecie nelle sue connotazioni più significative in rapporto al concetto giuridico indeterminato di giusta causa iscritto nella disposizione di cui all'art. 71 del contratto collettivo nazionale di categoria e del correlato art. 2119 c.c., con violazione e falsa applicazione della norma contrattuale e codicistica anzidetta anche in relazione agli artt. 12 delle preleggi e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); ed ancora insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. In particolare il ricorrente sostiene che il Tribunale vagliare non solo il era tenuto a comportamento tenuto da esso ricorrente ma anche il suo movente, che doveva individuarsi non nell'intento di impossessarsi dell'alloggio della NC ma in quello di traslocare in altro alloggio di proprietà della stessa NC al fine di sottrarsi alle insidie ed alle molestie degli inquilini ET e di DOlokes risolvere in tal modo definitivamente il problema della sua posizione e funzione lavorativa, lasciato irrisoluto dall'Istituto. Inoltre il Tribunale non aveva colto la strettissima ed inoppugnabile connessione che legava il licenziamento per cui è causa con un altro precedente, che disposto dalla NC a seguito della denunzia effettuata dalla famiglia ET, era stato dichiarato illegittimo dal Pretore di Roma. Orbene, dalla documentazione -acquisita agli atti sfuggita all'attenzione dei giudicanti risultava con chiarezza come, dopo la - suddetta sentenza pretorile di reintegrazione, le intemperanze dei soliti RO anzichè acquietarsi 55 si fossero addirittura intensificate, assumendo proporzioni sempre maggiori e più preoccupanti, tanto da costringerLo ad assumere adeguati provvedimenti a propria legittima difesa concretizzantisi, appunto, nell'iniziativa di abbandonare (suo malgrado) l'alloggio di servizio per trasferirsi, con il presumibile ed auspicabile beneplacito della NC, nell'alloggio da tempo disponibile nell'altra scala dello stesso stabile. Non poteva sfuggire,quindi, il macroscopico stato di necessità in cui esso ricorrente si era venuto a trovare e,soprattutto, l'animus che DOloker, lo aveva indotto a progettare il trasloco, essendosi ritenuto utile gestore dell'obbligo dell'Ente (così pervicacemente inosservato) di provvedere nel modo e con i mezzi più idonei alla tutela del suo dipendete giusta il disposto dell'art. 2087 c.c. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 83 del c.c.n.
1. in relazione all'art. 2119 c.c., sotto il più ampio profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 C.C. in relazione all'art. 32 Cost. (art. 360 n. 3 c.p.c.), insufficienza e contraddittorietà di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) per equivoca collocazione del provvedimento impugnato nell'ambito del disciplinare e per 6 travisamento del fatto e delle posizioni giuridiche delle parti, risultanti dagli atti del giudizio, nonchè errata interpretazione della giusta causa per farsi luogo al licenziamento(in relazione agli eventi che si assumono incompatibili con la prosecuzione del rapporto) avendo riguardo all'intera fattispecie e non già ad una sola parte di essa. Ribadendo in parte quanto già esposto nel primo motivo, il ricorrente ha così affermato che i giudici d'appello erano incorsi in un errore primario ed assorbente perchè, pur consapevoli dell'annullamento del primo licenziamento Gurdholder ad opera del Pretore di Roma con invito alla NC nei confronti del ROa cautelarsi - e dell'eloquente complesso delle circostanze sottostanti si erano lasciati sfuggire il particolare di fatto che l'istituto non aveva mai desistito dall'originaria inerzia nei confronti dei veri responsabili,non aveva tutelato l'integrità fisica e la personalità morale del proprio dipendente, aveva a lungo esitato prima di pronunciarsi sulle ripetute richieste di consenso ad essa rivolte, ed,infine, immemore delle proprie responsabilità non aveva esitato a disporre un nuovo licenziamento , sul falso ed assurdo presupposto di uno spoglio violento e clandestino, confutato dalla corretta connotazione della fattispecie posta in luce 7 dall'incarto processuale. Con il terzo motivo il ricorrente deduce difetto e contraddittorietà della motivazione nel suo complesso in ordine alle ragioni poste a base della impugnata decisione (art. 360 n. 5 c.p.c.), lamentando ancora una volta che il era stato consideratolicenziamento giustificato sulla base dell'equazione spoglio violento da parte del portiere in danno dell'Amministrazione di appartenenza e conseguenziale sua capacità di rendere in effetti impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo. In tal modo il Tribunale aveva esaminato solo un aspetto della DOboke controversia trascurando tutto il resto della fattispecie, che aveva costituito oggetto di una precedente pronunzia del Pretore del lavoro, con la quale era stato non solo dichiarato illegittimo e privo di causa l'intimato licenziamento, ma si era anche stigmatizzato il comportamento dei RO ed evidenziata la necessità che la NC non mancasse di intervenire repressivamente nei loro confronti. I tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse sul piano logico-giuridico, vanno rigettati perchè privi di fondamento. Va premesso che per giurisprudenza costante il vizio 8 di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferire alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica in relazione ad un- punto decisivo della controversia prospettato dalle le argomentazioni parti O rilevabile d'ufficio svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le Guido libe risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione,dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti per legge(cfr. ex plurimis: Cass. 13 aprile 1999 n. 3615;Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154;Cass. 18 marzo 1995 n. 3205). Ne consegue che il vizio di motivazione censurabile in cassazione non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte perchè una diversa lettura dei fatti di causa ed anche la possibilità di un migliore coordinamento dei diversi dati fattuali ed un più appagante coordinamento tra gli stessi per 9 riguardare l'interna libertà valutativa del giudice di merito, non ne rendono viziato il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. al riguardo : Cass. 8 luglio 1995 n. 7545; Cass. 26 novembre 1988 n. 6380). Ciò premesso il Tribunale ha valutato i fatti addebitati al IN nel loro aspetto oggettivo, evidenziandone la notevole gravità, nonchè sotto quello soggettivo, mettendo anche in luce la consapevolezza del dipendente di agire contro la volontà della NC d'IA , ed all'esito di tale globale valutazione ha ritenuto che la condotta del IN avesse finito per far venire meno la fiducia DOlolen della suddetta NC sull'operato del proprio dipendente e che pertanto il licenziamento allo stesso intimato dovesse reputarsi legittimo. Il giudice d'appello è giunto a tale decisione con un iter argomentativo congruo e del tutto corretto oltre che sul versante della logica anche su quello del diritto per avere, come si è già detto, nel giudicare l'adeguatezza del licenziamento ai fatti commessi dal lavoratori, proceduto ad una valutazione dell'intera condotta dal IN nel contesto del rapporto che lo legava alla NC e delle specifiche circostanze in cui tale condotta si era concretizzata. Ha così il giudice d'appello osservato i principi più 10 volti ribaditi da questa Corte secondo cui per decidere in relazione alla legittimità del licenziamento non è sufficiente una valutazione astratta, dovendosi tener conto della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti e del grado di fiducia su cui il rapporto poggia e dovendosi, inoltre, considerare la portata della mancanza del lavoratore non solo nel suo lato oggettivo ma anche nel suo profilo soggettivo con riguardo alle circostanze, condizioni ed effetti della condotta ed all'intensità dell'elemento psicologico(cfr. tra le altre :Cass. 20 luglio 1996 Gulolder n. 6523; Cass. 4 marzo 1996 n. 1667; Cass. 4 dicembre 1995 n. 12484; Cass. 20 marzo 1980 n. 1877). Nè le argomentazioni del IN, sviluppate in ricorso sotto molteplici profili, valgono in alcun modo ad inficiare la coerenza logica della motivazione della impugnata sentenza. Al riguardo è agevole osservare come non assuma nel caso di specie alcun rilievo la circostanza che la NC d'IA sia rimasta soccombente nei confronti del IN in una precedente controversia, atteso che il Tribunale, ancora una pienamente volta nel fondare con argomenti condivisibili la legittimità del nuovo licenziamento sull'abusiva occupazione da parte del IN di un 11 alloggio nella disponibilità della NC, ha di fatto escluso che il recesso fosse fondato su motivi di illecita ritorsione. Nè assume maggiore pregio l'assunto secondo cui il Tribunale aveva trascurato di considerare che la NC, in violazione dell'art. 2087 c.C., aveva omesso di tutelare la salute del fatto protrarre unaproprio dipendente avendo situazione di disagio venutasi a creare per le continue molestie messe in atto dai vicini di casa del IN, capaci per la loro entità di metterne in pericolo l'integrità fisica e psichica. Ed invero il disposto dell'art. 2087 c.c. non risulta applicabile Gandoldur alla fattispecie in esame essendo diretto ad assicurare la predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte le misure a tutela della salute dei propri dipendenti "nell'esercizio dell'impresa" e non certo al di fuori dei luoghi di lavoro. Per di più, come ha ancora una volta correttamente osservato il giudice d'appello, una eventuale violazione della suddetta norma da parte della NC di IA non poteva giustificare la condotta tenuta dal IN, consistente in un atto arbitrario> attuato contro la volontà del datore di lavoro e proseguito anche dopo che quest'ultimo lo aveva espressamente diffidato dal persistere nell'occupazione abusiva dell'immobile. 12 Per concludere, non può trovare ingresso la censura attraverso la quale si addebita al giudice d'appello di non avere tenuto presente la contrattazione collettiva e di avere violato alcune delle disposizioni(art. 71 e 83) di detta contrattazione. A tale riguardo appare sufficiente la considerazione - contro ilche nel ricorso non è stato riportato dell'autosufficienza del ricorso per principio cassazione il contenuto di dette disposizioni così rendendo impossibile un controllo sul carattere decisivo della sollevata questione. Nè può sotto altro versante sottacersi che il giudice d'appello ha con furdolly motivazione congrua e corretta sul piano logico- giuridico esposto i motivi della inapplicabilità del contratto collettivo(art. 72 c.c.n.l.) alla fattispecie in esame, e tale parte della decisione non è stata impugnata con specifiche censure. In ragione della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in lire 63700 Pariad # 33,90 ✓ oltre Tire 13 2.904.405(euro Così deciso in IL PRESIDENTE 1.500,00) per onorari difensivi. Roma il 7 novembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE ID д ве IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 19 FEB. 2002 oggi, IL CANCELL Shill DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 POSTA 533 . IM N DA 11-8-73 REGISTRO, E DA SIENTE E DIRITTO G LEG OELLA - 14