Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2000, n. 12564
CASS
Sentenza 9 maggio 2000

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In tema di impedimento dell'imputato a comparire in giudizio, qualora la documentazione relativa al dedotto impedimento concerna l'imputato, già dichiarato contumace, e sia presentata prima della decisione, il giudice non può esimersi, a pena di nullità assoluta ex art. 178 cod. proc. pen., dal procedere al vaglio di detta documentazione, al fine di disporre il rinvio o la sospensione del dibattimento, ove la valutazione sia positiva, ovvero, nel caso contrario, il rigetto della relativa richiesta da pronunziarsi con apposita ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2000, n. 12564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12564
    Data del deposito : 9 maggio 2000

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