Sentenza 9 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5236 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
5 23 6 / 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 7101/98 LAVORO SEZIONE 7647198 9620198 composta dai seguenti Magistrati: Cron. N. 11245 Rep. N.
1.Dott. Rosario De Musis -Presidente- -Consigliere- Ud. 31.01.2001 66 Ettore Mercurio 2. 3. " -Consigliere- Corrado Guglielmucci 4. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Paolo Stile -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul primo ricorso (n. 7101/98) proposto DA ZZ MA -SCAPOLAN IL -BOZZETTO AN -ZUCCHET MARISA -PIVETTA GIANNINO elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia 195, presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca, rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Locatello del foro di Pordenone come da procura a margi- ne del ricorso $38 Ricorrenti 2
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCiale, in persona del suo Presidente pro tempore Ing. Giovanni Billia, rapp. Toin Cantorini & Petricie Tabkis: elett. down. in Intimate Vie delle Frizze, 17 yo11AW. Centrale dell'I TUTO delege in cela alle e - RESISTENTE- copie notificata del ricouse. NONCHE' sul secondo ricorso (n. 7647/98) proposto DA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, Prof. Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso in virtù di pro- cura speciale in calce al ricordo, sia congiuntamente sia disgiun- tamete, dagli Avv.ti Vincenzo Morelli, Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, con essi elettivamente domiciliato nel loro ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, Via della Frezza 17 Ricorrente
CONTRO
EN SISTO AR AB ER AL US LU BO PI LA IA VI IG -COMIN STEFANO 3 -COSENZA IA D'IO CA -DALLA TORRE RENZO -DE VE NA CH RE GO RI VI EL -FREGONESE ADRIANO PA CA PA NC TA NA ER AD CO NO -M DI OL RT -M RI ON IU HI NI -R RI RZ GA GH ZI -S TI IA IU UR DI ZZ LO Intimati e sul terzo ricorso (n. 9620) proposto DA OL RT AR AB -DALLA TORRE RENZO -FREGONESE ADRIANO CO NO -R RI BO PI RT LU -S TI -DE VE NA -COMIN STEFANO ON IU EN SISTO -COSENZA IA IA IU UR DI D'IO CA CH RE ER AL LA IA PA AN VI IG RZ GA 5 VI EL NA RI HI NI elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia 195, presso lo studi dell'Avv. Sergio Vacirca, rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Locatello del foro di Pordenone per procura in calce al controricorso Contoricorrenti e ricorrenti incidentali
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Intimato per la cassazione della sentenza n. 43/97 del Tribunale del Lavo- ro di Pordenone del 1 4.1997/19.12.1997 nella causa iscritta al194. n. 2765 R.G. dell'anno 1994. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.01.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Sergio Vacirca e l'Avv. Vincenzo Morielli;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marco Pi- vetti che ha concluso per il rigetto del ricorso INPS, rigetto del primo e secondo motivo del ricorso NE, rigetto del ricor- so incidentale n. 9620/98; in subordine al Primo Presidente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti atti i ricorrenti, indicati nell'elenco allegato 1 della sentenza di appello, chiedevano al Pretore- Giudice del lavoro di Pordenone, in via principale, la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e/o dell'INPS al risarcimento del danno per tardiva attuazione della direttiva del Consiglio CE 20 ottobre 1980 n. 80/987/CEE nella misura equi- valente al credito vantato in conseguenza del rapporto di lavoro;
in via alternativa, l'indennità spettante ai sensi dell'art. 2-7° comma del D.Lgs. n. 80 del 27.1.1992; in ogni caso, rivaluta- zione monetaria ed interessi. Le domande proposte avevano come presupposto il fatto che le parti istanti erano state alle dipendenze, con le qualifiche e per i periodi indicati, di società o imprese individuali poi dichiarate fallite e non avevano pagato le competenze loro spettanti, og- getto dei ricorsi. All'esito l'adito Pretore con sentenze del 26.7.1993 condannava l'INPS: a) a corrispondere ai richiedenti somme variabili con in- teressi e rivalutazione monetaria dalla data di esecutorietà dello stato passivo (della ditta fallita della quale i ricorrenti erano stati dipendenti) al saldo, tenuto conto della normativa introdotta dall'art. 16-6° comma- della legge n. 412 del 1991 per quanto dovuto dopo l'entrata in vigore della stessa legge;
b) a rifondere ai ricorrenti metà delle spese di lite, con compensazione delle spese nei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le sentenze anzidette davano applicazione al richiamato art. 2-7° comma- del D.Lgs. n. 80 del 1992, il quale dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore (28.2.1992), il lavoratore, a cui 7 non siano stati corrisposti i crediti di lavoro diversi dal TFR, rientranti in procedure concorsuali intervenute prima del 28.2.1992, può richiedere un'indennità per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE n. 80/987, danno configurabile solo dopo la scadenza del termine previsto per l'attuazione della stessa direttiva e quindi a decorrere dal 23.10.1983. Il Pretore, qualificati i crediti come previdenziali, riteneva la cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria, ad eccezione del periodo successivo al 30.12.1991; fissava la decor- renza degli interessi a partire dalla data di esecutività dello stato passivo. A seguito dell'appello proposto dall'INPS e di appello inciden- tale degli appellati il Tribunale di Pordenone con sentenza 10.4.1997/19.4.1997 così provvedeva: 1) dichiarava che la controversia era di lavoro ai sensi del'art. 409 c.p.c.; 2) rigettava il ricorso e per l'effetto dichiarava che nulla compe- teva agli appellati di cui all'elenco allegato sub 2); 3) dichiarava il Fondo di Garanzia dell'INPS tenuto al versamento in favore dei lavoratori ricorrenti già dipendenti delle ditte falli- te, di cui all'elenco allegato sub 3), a titolo di indennità ex art. 2- 7° comma- del D.Lgs. n. 80 del 1992, di una somma capitale determinata nella minor somma calcolata in consulenza tecnica di ufficio da un lato tra il triplo della CIGS (trattamento straordina- 8 rio di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute pre- videnziali ed assistenziali) e dall'altro lato il credito di lavoro, relativo alle ultime tre mensilità ricomprese nell'anno antece- dente al fallimento, calcolato alla data del fallimento, comprensi- vo delle indennità accessorie (ratei delle mensilità aggiuntive, in- dennità di ferie non godute, di mancato preavviso ed altre, come dalla ipotesi II delle perizie) e diminuito di quanto percepito per indennità di mobilità riferita al semestre successivo alla data di fallimento, della CIGS percepita nell'anno anteriore al fallimen- to, nonché dei riparti, imputabili in base al criterio stabilito dall'art. 1193 cod. civ.- all'ultimo trimestre al lavoro precedente il fallimento, detti riparti depurati dalla rivalutazione intervenuta tra la data del fallimento e quella loro liquidazione;
a condizione che eventuali ulteriori riparti intervenuti successivamente alla re- dazione degli elaborati peritali e prima della data della pronuncia di appello, svalutati del tasso di rivalutazione maturatosi tra la data di fallimento e quella della loro liquidazione, non fossero di ammontare superiore alla somma capitale come in precedenza determinata;
4) per l'effetto condannava l'INPS a pagare, se dovute ai sensi del capo precedente, le somme come sopra determinate agli ap- pellati di cui al foglio allegato sub 3); 5) confermava le sentenze impugnate in punto di decorrenza e calcolo di rivalutazione e interessi (decorrenza di rivalutazione ed interessi dalla data di esecutorietà dello stato passivo, fino al 9 31.12.1991 per la rivalutazione, fino al saldo per gli interessi), con la precisazione che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulle somme annualmente rivalutate;
6) compensava integral- mente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Contro l'anzidetta sentenza proponevano ricorso per cassazione (n. 7101/98) MA NE, DA LA, LA ZE, MA UC e IA TT con tre motivi. Con distinto ricorso (n. 7647/98) l'INPS impugnava la stessa sentenza con unico motivo, al quale resistevano con controricor- so, contenente ricorso incidentale (n.9620), ER MO e gli altri indicati in epigrafe, sulla base di due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare va disposta la riunione ex art. 335 c.p.c. dei ricorsi separatamente proposti, trattandosi d impugnazioni relati- ve alla medesima sentenza. II. L'INPS con l'unico motivo del ricorso (n. 7647/98) deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 cod. civ., 111 1.fall., 2751 bis e 2782 cod. civ., nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). L'istituto in particolare contesta il criterio legale di imputazione nella materia in questione sostenendo che gli importi parziali, ri- scossi dai lavoratori dall'amministrazione fallimentare, devono essere imputati proporzionalmente a tutti i crediti di lavoro, ivi. compresi quelli cui si riferiscono le somme poste a carico del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 80/1992, e non, 10 come erroneamente deciso dal Tribunale, ai crediti più vetusti ai sensi dell'art. 1193 cod. civ. Il motivo è fondato. Infatti, il criterio di imputazione di soddisfacimento dei crediti in questione non può essere quello normativamente previsto dall'art. 1193 cod. civ.- la cui applicazione viene erroneamente presupposta dal Tribunale di Pordenone-, in quanto tale normati- va si applica esclusivamente ai pagamenti eseguiti volontaria- mente (Cass. n. 1140/1991; Cass. n. 688/1976), mentre nella spe- cie l'assegnazione delle somme a seguito di riparto dell'attivo fallimentare riguarda pagamenti eseguiti obbligatoriamente dagli organi fallimentari in sede di procedura concorsuale. Al riguardo si ribadisce quanto già statuito da questa Corte nella sentenza n. 1586 del 26.4.1997 (perfettamente “in termini"), ove viene indicata la normativa effettivamente applicabile alle somme assegnate in sede di riparto dell'attivo fallimentare a titolo di retribuzioni arretrate nel concorso dei creditori (a seguito di in- solvenza del datore di lavoro assoggettato a procedura concor- suale) rappresentati dai lavoratori e dal Fondo di garanzia ex legge n. 297/1982- trattandosi, quindi, di “concorso tra credito- ri” e non ( come, invece, opinato dai resistenti) di “unico credi- tore" e specificamente: 1) l'art. 111 1.f. per il cui pagamento dei crediti ammessi con prelazione avviene "secondo l'ordine as- segnata dalla legge”, ossia secondo l'ordine dei privilegi;
2) l'art. 2751 bis cod. civ., che attribuisce il privilegio generale sui 11 mobili per i crediti relativi alle retribuzioni dei lavoratori subor- dinati, collocati tutti sullo stesso piano con parità di garanzia;
3) l'art. 2782 cod. civ., il quale sancisce che i crediti ugualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo im- porto. Deriva, pertanto, dall'esatta applicazione del criterio legale di imputazione dei pagamenti da parte dell'amministrazione falli- mentare nel concorso dei summenzionati creditori, che gli im- porti parziali riscossi dai lavoratori in sede di riparto (“anticipato” e “definitivo”) debbano essere imputati proporzio- nalmente a tutti i crediti di lavoro, ivi compresi quelli cui si rife- riscono i pagamenti effettuati dal Fondo di garanzia e posti a suo carico ex art. 2 del D.Lgs. n. 80/1992. Di conseguenza, la sentenza sul punto deve essere cassata con rinvio per l'esatta applicazione de summenzionato criterio e per accertare le somme effettivamente da porre a carico del Fondo di garanzia all'esito dei pagamenti effettuati in sede di riparto dall'amministrazione fallimentare. Nell'ambito di tale accertamento il giudice di rinvio terrà conto, ovviamente, solo di quei lavoratori creditori che sono "destinatari di riparti fallimentari”, per cui l'accoglimento del ri- corso dell'INPS- non viziato, pertanto, dell'eccepita inammissi- bilità “per mancanza di interesse”- deve intendersi deliberato esclusivamente nei confronti di detti intimati con riferimento, ap- punto, a quanto verificato dal giudice di rinvio. 12 III. I ricorrenti NE ed altri con il primo motivo del ricor- so n. 7101/98, nel denunciare violazione e falsa applicazione de- gli artt. 324, 342 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostengono che il Tribunale, in riforma delle sentenze pretorili, sul riflesso che il credito vantato nei confronti dell'imprenditore era maturato oltre l'anno dalla data di dichia- razione di fallimento, ha rigettato in toto le domande. I ricorrenti in particolare eccepiscono il passaggio in giudicato delle sentenze pretorili, posto che nel ricorso in appello l'INPS non ha espresso una idonea manifestazione di volontà neppure implicitamente;
aggiungono che tale volontà non può ricavarsi dalla circostanza che il patrocinio dell'Istituto abbia dichiarato all'udienza del 30.1.1997 che “relativamente ai nominativi dell'elenco che deposita non incombe alcun obbligo di pagamento in quanto esclusi dalle prescrizioni del D.Lgs. 80/92", trattandosi di elencazione non integrante motivo di gravame in senso tecni- co. La doglianza è fondata e merita di essere condivisa. Dall'esame degli atti processuali si evince che l'INPS- con l'appello proposto avverso la sentenza pretorile di accoglimento della domanda dell'indennità ex art. 2 del D.Lgs. n. 80/1992- si è limitato a impugnare la cennata decisione sotto i diversi profili della “incompetenza funzionale del pretore”, della “non spettanza degli importi per ferie, festività soppresse, indennità di preavvi- so, tredicesima e quattordicesima, permessi retribuiti", della 13 "mancata prova del danno” e delle "avveratese decadenza e pre- scrizione", ma non ha censurato con specifico motivo la sentenza pretorile sul punto dell'accoglimento della domanda dei ricor- renti con particolare riferimento alla maturazione da parte dei la- voratori del credito oltre l'anno dalla dichiarazione di fallimento. In relazione alla specificità dei motivi di impugnazione si rimarca che tale specificità deve essere valutata in base all'imprescindibile raffronto tra le ragioni del gravame esposto nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado e il conte- nuto della sentenza impugnata, tenuto conto della specificità dei motivi di appello che assolve alla duplice funzione di delimitare l'estensione del riesame domandato e di indicare le ragioni con- crete del medesimo- postula l'indicazione, sia pure in forma suc- cinta, degli errori attribuiti alla sentenza di primo grado (Cass. Sez. Un. N. 2303/1992). Tale inderogabile requisito non connota, di certo, il “ricorso in appello" dell'INPS, che ha tentato inammissibilmente di “ricuperare” la devoluzione della cennata questione mediante una dichiarazione (con cui ha sollevato per la prima volta detta que- stione del proprio difensore costituito all'udienza del 30 gen- naio 1997 e, quindi, durante il corso del giudizio di appello. Ciò contrasta il principio secondo il quale i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado possono essere formulati solo con l'atto di appello, per cui l'appellante non può, nel corso dell'ulteriore attività processuale, aggiungere alcunché, esplican- 14 dosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di ap- pello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame (Cass. n. 9960/1994). Conclusivamente, dato che nella specie non è stato in concreto oggetto di specifica censura il punto relativo al rigetto della do- manda dei ricorrenti per i crediti nei confronti dell'imprenditore oltre l'anno dalla data di dichiarazione del suo fallimento, la sentenza impugnata è stata resa in violazione del principio tan- tum devolutum quantum appellatum;
ne consegue che non ha ri- levanza al riguardo, e non è dunque idonea a superare la preclu- sione derivante dal giudicato formatosi per difetto di impugna- zione, la circostanza che la dedotta questione, pur non oggetto di motivo di appello, sia stata come nella specie- egualmente trat- tata e decisa dal giudice di secondo grado con violazione del "giudicato interno", che è rilevabile in sede di legittimità e com- porta la cassazione della sentenza stessa senza rinvio relativa- mente al "capo” non impugnato (Cass. n. 7355/1987; Cass. n. 5601/1994). L'accoglimento del primo motivo ha per effetto l'assorbimento del secondo motivo- allo stesso subordinato e così delle que- stioni di legittimità costituzionale, già avanzate in primo grado, del citato art. 2 D.Lgs. n. 80/1992, e di richiesta di pronuncia della Corte di Giustizia ex art. 177 del Trattato dell'Unione Eu- ropea. IV. I lavoratori con il controricorso, in relazione al ricorso 15 INPS, eccepiscono in via preliminare il passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza, per essere stato notificato il ricorso ad alcune parti resistenti oltre il termine di annuale di pubblicazione della sentenza, avvenuta il 19 aprile 1997, presso la loro residen- za anziché nel domicilio eletto presso lo studio del difensore Avv. Francesca Trombino, difensore nei precedenti gradi di giu- dizio, pur se deceduto. L'eccezione non ha pregio e va disattesa, in quanto, da un lato, la notifica presso lo studio del difensore, a seguito della sua morte, è inefficace (in questo senso Cass. sentenza n. 4584 del 1985), dall'altro lato, la notifica eseguita dall'INPS può conside- rarsi validamente effettuata il 20 aprile 1997, essendo il 19 aprile 1997 domenica. Gli stessi lavoratori hanno mosso nel controricorso ulteriori ri- lievi, richiamandosi alla Direttiva CEE n. 80/897 per inferirne il contrasto del meccanismo di imputazione proporzionale dei cre- diti con la ratio delle disposizioni comunitarie, intesa a garantire il pagamento delle competenze degli ultimi tre mesi, e richiaman- dosi all'art. 3 della Costituzione Italiana per desumerne profili di illegittimità dell'art. 2 lettera 4 del D.Lgs. 80/1992 per disparità di trattamento. Tali censure non sono fondate, atteso che il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva comunitaria ed eventuali dispa- rità, dipendenti dall'adozione dell'anzidetto meccanismo di im- putazione proporzionale dei crediti, non rilevano ai fini del prin- 16 cipio di uguaglianza, ma sono riferibili a mere circostanze di fatto. V. Gli stessi lavoratori con il primo motivo del ricorso inciden- tale (n. 9620/98) denunciano violazione degli artt. 324, 342, 343, 429-3° comma- c.p.c., dell'art. 16-6° comma- della legge n. 412 del 1991, nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia. In particolare addebitano al Tribunale di Pordenone di “avere obnubilato del tutto il contenuto della memoria difensiva di se- condo grado laddove, testualmente, si assume che tali accessori del credito sono dovuti “innanzitutto dall'art. 429 c.p.c., doven- dosi ritenere, stante l'accertata natura della controversia, che il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/1987 sia credito di lavoro" (per cui) il giudice dell'impugnazione avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare nel senso che i crediti liquidati vanno incrementati con interessi e ri- valutazione dall'esecutorietà dello stato passivo sino al saldo". Il motivo non è fondato, poiché i giudici di appello, con valuta- zione adeguatamente motivata e come tale non censurabile in se- de di legittimità, hanno ritenuto generici i motivi di gravame, avendo gli appellanti in via incidentale chiesto che la causa fosse considerata a tutti gli effetti causa di lavoro ex art. 429 c.p.c., ma non avendo gli stessi appellanti proposto specifica domanda sul punto della delimitazione temporale (in ordine alla decorrenza e alla scadenza) della rivalutazione e degli interessi. 17 Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo del ricorso sta nel riferimento in esso contenuto sempre in modo del tutto generi- co- agli atti difensivi prodotti dai ricorrenti nel giudizio di me- rito, in quanto nel ricorso per cassazione il requisito dell'esposizione dei motivi di impugnazione, a pena di inammis- sibilità ex art. 366 c.p.c., mira ad assicurare che il ricorso pre- senti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio ad altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere (c.d. autossufficienza del ricorso), risultando pertanto inammissibili quei motivi che, come quello in esame, rinviano ad allegazioni difensive contenute negli atti del giudizio di merito senza che ne sia riportato espressamente l'integrale contenuto (Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 2749/1995). Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 16- 6° comma- della legge 412/1991, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché vizi di motivazione. Si osserva al riguardo che non è stato rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il Tribunale in via del tutto autonoma, sebbene non richiesto con specifici motivi, ha dato un'interpretazione autentica delle statuizione pretorile attribuendole un significato diverso, deteriore e pena- lizzante degli interessi di coloro, il cui credito, in sede concor- suale, è stato accertato prima della legge n. 412 del 1991. I rilievi esposti sono privi di consistenza giuridica, in quanto 18 contengono critiche generiche, non sostenute da precisi elementi, tali comunque da non assicurare all'impugnativa proposta l'autonomia atta a consentire, ex art. 366 c.p.c., l'immediata e pronta individuazione dell'esatto ambito della questione da risol- vere. Anche le ulteriori censure, concernenti la contraddittorietà e la carenza di motivazione in ordine al momento genetico del credito in relazione al mancato adeguamento alla direttiva comunitaria e alla indiscriminata applicazione a tutti gli appellati dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991, sono generiche. I ricorrenti incidentali, infine, lamentano carenza di motivazione e contraddittorietà, nella prospettata interpretazione dell'art. 16 comma 6 fatta propria dalla giurisprudenza prevalente, in ordine agli assunti del Tribunale sulla natura (risarcitoria) del credito e sul tempo di insorgenza ( data del fallimento) ai fini della deter- minazione degli interessi e della rivalutazione. Con riguardo a tali asseriti difetti di motivazione si rileva che il vizio di contraddittoria o carente motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di me- rito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, con- sistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, poiché l'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale della cor- 19 rettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e scegliere, tra le stesse, quelle rite- nute più idonee per la decisione ( Cass. n. 685/1995; Cass. n. 8653/1994; Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impu- gnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisi- vi, dato che il giudice di appello, con completa e congrua moti- vazione in relazione alle risultanze processuali, ha dato una con- vincente interpretazione della sentenza pretorile in punto di de- correnza di interessi e rivalutazione, contrastata dai ricorrenti con deduzioni generiche e di mera contrapposizione senza indica- zione di elementi di segno contrario significativi di un diverso iter logico- giuridico. VI. In conclusione vanno accolti il ricorso (n. 7647/98) dell'INPS e il primo motivo del ricorso (n. 7101/98) dei lavora- tori con assorbimento del secondo, mentre va rigettato il ricorso incidentale (n. 9620/98). La sentenza impugnata va pertanto cassata in ordine alle parti oggetto dei motivi accolti: a) senza rinvio nel punto cui si riferi- sce al ricorso dei lavoratori;
b) con rinvio della causa, anche per le spese di giudizio di cassazione nel punto cui si riferisce al ri- corso dell'INPS, alla Corte di Appello di Trieste, che dovrà uniformarsi ai principi in precedenza enunciati. 2 020
PQ M
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie quello dell'INPS (n. 7647/98); accoglie il primo motivo del ricorso (n. 7101/98) dei lavoratori, assorbito il secondo;
rigetta il ricorso incidentale (n. 9620/98); cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impu- gnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trieste. Così deciso in Roma addì 31 gennaio 2001 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Reperio ber uunisdes Alessandro be Reusis еже IL CANCELLIERE Depositat in Cancelleria A 9APR. 2001 EM IL CANCELLIERE Е Л Е О 3 0 С I A 3 1 S D 5 . S , T A . O R T L N , A L ' A O L 3 S B L E 7 I E - P S 8 D D - I I 1 A S N 1 T G N S E O E O S P A G I D M G A I E E , O L A T O D T R I A E T R L S T I I L N D G E E E S D O R E