Sentenza 6 febbraio 2001
Massime • 1
in tema di esecuzione, una volta instauratosi il procedimento, esso, non avendo natura di giudizio di impugnazione, non può essere dichiarato inammissibile soltanto perché il richiedente vi abbia rinunziato, ma deve trovare la sua naturale conclusione in una decisione emessa all'esito dell'esame di tutte le questioni prospettate, svoltosi nel contraddittorio delle parti interessate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2001, n. 12512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12512 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 06/02/2001
1. Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - N. 552
3. Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - rel. Consigliere - N. 7283/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia e dal Ministero delle Finanze, nel procedimento di esecuzione a carico di NO ZO, nato ad [...] il [...]; con l'intervento della TE s.p.a.;
avverso l'ordinanza 22.11.1999 del GIP del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dott. M. Fraticelli che ha concluso per la conversione del ricorso in opposizione, ex artt. 676, 667/4^ c.p.p., all'ordinanza 12.3.1998 del GIP del Tribunale di Milano, con trasmissione degli atti allo stesso GIP;
osserva in
Fatto e Diritto
Il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Finanze hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 22.11.1999 del GIP del Tribunale di Milano (quale giudice dell'esecuzione), che, a seguito della richiesta di procedimento d'esecuzione da parte di NO ZO - già imputato nel procedimento n. 5044/95 R.G. GIP definito con sentenza di patteggiamento, - disponeva l'assegnazione alla TE s.p.a. di tutte le attività giacenti sul c.c. n. 11590/4373 intestato al NO ed in essere presso la B.N.L. - Agenzia Palazzo di Giustizia di Milano.
Per meglio comprendere i termini della presente vicenda e le ragioni poste alla base dei ricorsi, è opportuno chiarire - seguendo la cronologia degli avvenimenti più rilevanti - quanto segue:
- a carico di NO ZO s'instaurò procedimento penale per il reato di cui agli art. 319 e 319 bis c.p., perché, nella qualità di custode giudiziario delle azioni Enimout, aveva accettato la promessa e successivamente aveva ricevuto la somma di lire cinque miliardi, perché agevolasse la rapida conclusione di accordi corruttivi finalizzati a determinare lo scioglimento della Joint Venture Enimout, per favorire la TE;
- della somma innanzi precisata, in quanto corpo del reato, venne disposto il sequestro in data 16.12.1993;
- il procedimento a carico del NO venne definito con sentenza 1.7.1997 emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., e nello stesso procedimento i due Ministeri ricorrenti erano costituiti parti civili;
- con provvedimento "de plano" 14.11.1997, il GIP di Milano, quale giudice dell'esecuzione, dispose la confisca della somma in sequestro, non essendosi a ciò provveduto con la sentenza;
- questo provvedimento venne gravato di ricorso per cassazione dalla TE s.p.a., ricorso - poi - dichiarato inammissibile per rinuncia, perché nel frattempo la stessa società richiese (istanza del 30.7.97) l'assegnazione della somma;
- con provvedimento "de plano" 12.3.1998, infatti il GIP del Tribunale di Milano, quale g.e., in accoglimento della istanza della TE, dispose la restituzione a questa della somma in sequestro, revocando la confisca;
- avverso quest'ultimo provvedimento, insorse il NO con ricorso per cassazione ed incidente di esecuzione;
- il ricorso venne dichiarato inammissibile per rinuncia;
- all'incidente di esecuzione si dette corso e nel relativo procedimento, articolatosi per varie udienze (11.6.98, 6.10.98, 21.12.98, 8.3.99, 2.4.99, 21.9.99), intervennero, oltre al NO e alla TE s.p.a., anche il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Finanze (benché questi ultimi non fossero stati ritualmente preavvertiti), che rassegnarono conclusioni nel merito;
- il G.E. riservò riservò la decisione e, con l'ordinanza 22.11.1999, oggetto di ricorso, dava atto dell'intervenuta rinuncia del NO all'incidente di esecuzione avverso l'ordinanza del 12.3.1998 e, conseguentemente, disponeva darsi esecuzione a quest'ultima, che aveva già assegnato alla TE s.p.a. la somma in sequestro, nulla disponeva in ordine alle conclusioni rassegnate dai Ministeri della Giustizia e delle Finanze, parte civili.
Sulla base dell'esposta realtà, i ricorrenti hanno lamentato la violazione della legge penale e di quella processuale, nonché il vizio di motivazione, rilevando specificamente: a) la contraddittorietà dei provvedimenti, adottati "de plano", in data 14.11.1997 e 12.3.1998, con i quali veniva disposta rispettivamente la confisca e la restituzione della somma in sequestro;
b) la inopponibilità comunque a loro di tali provvedimenti, perché, nonostante fossero parti interessate, non erano stati posti nella condizione di intervenire nelle relative procedure;
c) l'intervento la loro spiegato spontaneamente nella procedura di incidente di esecuzione promossa dal NO avverso il provvedimento 12.3.1998 non poteva, in ogni caso, essere del tutto ignorato, solo perché il predetto NO aveva, nelle more, rinunciato ad ogni istanza;
d) l'ordinanza 22.11.1999 che, per così dire, aveva fatto rivivere quella del 12.3.1998 di restituzione della somma alla TE s.p.a., doveva ritenersi illegittima nella parte in cui si fondava "su atti e fatti processuali avvenuti senza l'intervento delle parti civili Ministero della Giustizia e Ministero delle Finanze" e laddove ometteva di prendere in considerazione le conclusioni comunque rassegnate dai detti Ministeri, intervenuti spontaneamente nel procedimento di esecuzione;
e) doveva essere disposta, in ogni caso, la confisca della somma in sequestro, perché prezzo del reato di corruzione.
I ricorrenti, con memoria difensiva in data 31.1.2001, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
La TE s.p.a. ha versato in atti memoria, con la quale ha sollecitato la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, per inimpugnabilità dell'ordinanza 22.11.1999, priva di contenuto dispositivo e mera esecuzione del precedente provvedimento in data 12.3.1998.
Il P.G. presso questa Corte ha concluso coma da epigrafe. I ricorsi proposti sono fondati e vanno accolti,
Ed invero, va premesso che lo Stato, e per esso - nel caso specifico - l'amministrazione della giustizia e quella delle finanze (costituite parte civile), al quale vanno devolute le cose di cui può - in tesi - essere disposta, in sede esecutiva (per omessa pronuncia nel procedimento cognitivo), la confisca, riveste la qualità d'interessato nel procedimento relativo all'incidente d'esecuzione proposto da altra parte interessata (nella specie, il "condannato" NO). Poiché, infatti, dalla decisione relativa al proposto incidente di esecuzione potrebbe derivare un pregiudizio allo Stato, si versa in una situazione analoga a quella disciplinata dall'art. 102 c.p.p. in tema di litisconsorzio necessario. Ne consegue che se il giudizio sull'incidente sia avvenuto senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato o senza comunque tenere conto alcuno degli effetti connessi all'integrazione di tale contraddittorio, di fatto verificatasi, la relativa decisione è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, in sede di impugnativa (nella specie, la nullità è stata anche eccepita dai ricorrenti). La regola testè richiamata, in quanto scaturente dall'applicazione di un principio generale di diritto, deve ritenersi applicabile anche sotto l'impero del vigente codice di rito, sebbene questo, nell'art. 666 non contenga l'espressa previsione, presente nel testo dell'art. 630 del codice del 1930, della notifica dell'avviso di fissazione d'udienza "agli altri che vi abbiano interesse".
Ciò posto, è indubbio che, nel caso in esame, dopo l'adozione da parte del G.E. del provvedimento "de plano" 12.3.1998, col quale venne disposta, previa revoca del precedente provvedimento di confisca pure emesso "de plano" (14.11.1997), la restituzione alla TE s.p.a. della somma sequestrata, si dette avvio, a seguito di opposizione proposta, ex artt. 676, 667/4^, 666 c.p.p., dal NO, al relativo procedimento di esecuzione. È pur vero che questo partì in maniera non formalmente corretta, per una duplice ragione: a) il provvedimento "de plano" 12.3.1998 sul quale s'innestava non fu notificato, così come prescritto dall'art. 667/4^ p.p. c.p.p., a tutte le parti interessate, tra le quali certamente vanno annoverati - per le ragioni già esposte - i Ministeri ricorrenti;
b) dell'udienza camerale fissata dal G.E. non fu dato preventivo e tempestivo avviso agli stessi Ministeri. È anche vero, però, che questi, di fatto, così come emerge dagli atti (cfr. verbali delle varie udienze camerali), intervennero nel procedimento a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, spiegarono le loro difese e rassegnarono specifiche conclusioni, nel senso che sollecitarono, a notifica dell'ordine di restituzione adottato senza formalità, la confisca totale o parziale della somma in sequestro (cfr. verbale d'udienza del 21.9.1999).
Di fronte a questa realtà, che aveva garantito il sostanziale contraddittorio tra le parti interessate ed aveva investito il G.E. non solo della opposizione inizialmente proposta dal NO, ma anche delle istanze formulate - in corso di procedimento - dall'Amministrazione statale, non messa nella condizione - per l'omessa notifica del provvedimento 12.3.1998 - di opporsi, sin dall'inizio, al medesimo, illegittima deve ritenersi la pronuncia conclusiva del 22.11.1999, che si limita - a dare atto della intervenuta rinuncia del NO alla opposizione e a ritenere esecutivo il provvedimento del 12.3.1998, omettendo qualunque statuizione sulle conclusioni rassegnate dai Ministeri. Cosi operando, il G.E. ha ritenuto implicitamente inammissibile, per rinuncia, l'opposizione del NO e ha contestato che andava data esecuzione alla decisione "de plano" del 12.3.1998, come se non fosse stata mai oggetto di opposizione.
A parte la considerazione che la richiesta rivolta al giudice dell'esecuzione, con la quale s'instaura il procedimento disciplinato dall'art. 666 c.p.p., non ha natura d'impugnazione (cfr. Cass. Sez. 1^ 15.1.92, Centello;
S.U. 24.11.1999. Magnani) e, pertanto, non può essere ritenuta inammissibile per rinuncia, essendo limitati i casi d'inammissibilità (art. 666, 2^ co., c.p.p.) alla manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e alla mera riproposizione di istanza già rigettata e basata sui medesimi elementi, non va sottaciuto che il procedimento di esecuzione, una volta instaurato e portato avanti nel pieno contraddittorio di tutte le parti interessate, deve trovare la sua naturale conclusione - salve le previste cause d'inammissibilità - in una decisione che esamini e risolva le questioni in esso prospettate e dibattute da tutti gli interessati, a nulla rilevando che qualcuno di costoro assuma una posizione di rinuncia;
ciò perché deve darsi comunque definitiva certezza ad un determinato titolo esecutivo, nel rispetto e nella tutela dei vari interessi eventualmente contrapposti e sottoposti al vaglio del giudice.
L'ordinanza impugnata, quindi, non avendo pronunciato sull'opposizione del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Finanze al provvedimento di restituzione della somma sequestrata, adottato "de plano" il 12.3.1998, va annullata con rinvio al Tribunale di Milano, per nuova deliberazione, nel rigoroso rispetto della normativa di cui all'art. 666 c.p.p. e dei principi innanzi enunciati. Il giudice di rinvio valuterà, in piena libertà di giudizio, se nella specie, ricorrono i presupposti per confermare l'ordine di restituzione della somma sequestrata o per disporne la confisca.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001