Sentenza 28 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, se la persona richiesta ai fini di un'azione penale è cittadino italiano o residente nello Stato, la consegna è subordinata alla condizione del rinvio in Italia prevista dall'art. 19, lett. c), della l. 22 aprile 2005, n. 69, che, se non contenuta nella sentenza della Corte d'appello, deve essere apposta "ex officio" dalla Corte di cassazione, anche in difetto di specifica doglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/12/2012, n. 49978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49978 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/12/2012
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1827
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 50616/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) RT GI N. IL 30/01/1988 C/;
avverso la sentenza n. 26/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 27/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. O. Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. V. Asta che si è associato alle richieste del P.G..
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 27.11.2012 il Tribunale di Trieste dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di RT PP all'Autorità Giudiziaria della Repubblica di Germania, in relazione al mandato di arresto Europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Kepten il 22.5.2012 con riferimento ai mandati di arresto nn. 422 Js 2742/10 e 422 Js 12478/10 delle Procure di Kempenn e Kaufbeuren, fatto salvo il rispetto del principio di specialità al quale l'estradando non aveva rinunciato.
2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste deducendo inosservanza e/o erronea applicazione di norme giuridiche (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. c), in relazione al mancato inserimento nella decisione della clausola secondo la quale, la persona estradanda, cittadino o residente in Italia, all'esito del giudizio, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente irrogate nei suoi confronti.
3. Il ricorso è fondato.
4. Sul punto oggetto di doglianza la Corte territoriale ha ritenuto di non poter provvedere sull'istanza proposta dalla difesa dell'estradando con memoria del 15.11.2012, non essendo stata pronunciata l'eventuale sentenza di condanna da parte dell'autorità giudiziaria straniera.
5. Costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale in tema di mandato d'arresto Europeo, se la persona richiesta in consegna ai fini di un'azione penale è un cittadino italiano o risulti residente nello Stato, la condizione del reinvio prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), costituisce un requisito di legittimità della decisione di consegna, ogniqualvolta non vi sia una espressa diversa richiesta dell'interessato (Sez. 6, Sentenza n. 7108 del 12/02/2009 Rv. 243077 Imputato: Bejan); la condizione, se non contenuta nella sentenza della corte d'appello, deve essere apposta ex officio dalla Corte di cassazione, anche in difetto di specifiche doglianze (Sez. F, Sentenza n. 34956 del 04/09/2008 Rv. 240919 Imputato: Fuoco).
6. Pertanto, non essendovi dubbio sulla nazionalità italiana dell'estradando ed avendone questi fatto richiesta nel corso del giudizio, in accoglimento del ricorso, in parziale riforma della sentenza impugnata deve essere apposta la clausola di rinvio in Italia all'esito dell'eventuale giudizio.
7. Deve, infine, disporsi la tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, dispone che la consegna sia subordinata alla condizione che il RT, dopo essere stato ascoltato, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflitta nei suoi confronti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 28 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2012