Sentenza 4 ottobre 1999
Massime • 1
La dichiarazione di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell'art. 27 del DPR 22 settembre 1988, n.448 prevale, ex art. 129 comma 2, cod. proc. pen., sulla dichiarazione della prescrizione del reato, in quanto, presupponendo che il fatto non abbia i contenuti di disvalore tipizzati nella norma incriminatrice, lungi dall' implicare un giudizio di colpevolezza, equivale ad un giudizio assolutorio assimilabile a quello secondo cui il fatto non è previsto dalla legge come reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/1999, n. 12721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12721 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. VIOLA GIUSEPPE Presidente del 04/10/1999
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE Consigliere N. 2424
3. Dott. NERONE ANTONIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GALBIATI RUGGERO Consigliere N. 09132/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
C. MIL. APP. SEZ. DIST. di NAPOLInei confronti di:
CA IC N.IL 21.03.1976
2) CA IC n. il 21.03.1976
avverso sentenza del 07.01.1999
C.MIL.APP.SEZ.DIST. di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MERONE ANTONIO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Aurelio Galano che ha concluso per il rigetto del ricorso
1. FATTO E MOTTIVI DEL RICORSO
Il P.G. presso la Corte di Appello di Napoli ricorre avverso la sentenza specificata in epigrafe, con la quale la sezione Minorenni della medesima Corte di Appello, ha confermato la declaratoria di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell'art. 27 DPR 22 settembre 1988, n. 448, pronunciata nei confronti di CA
OM imputato della contravvenzione di cui all'art. 116 codice della strada, commessa il 7 febbraio 1994.
A sostegno del ricorso il P.G. deduce a) carenza di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza del fatto;
b) la intervenuta prescrizione del reato, prima della pronuncia di appello.
2. MOTIVI DELLA DEICISIONE
Le censure prospettate dall'Ufficio ricorrente non sembrano condivisibili.
2. In ordine al primo motivo, la Corte territoriale ha puntualmente motivato che "il giudice di primo grado, con sobria, ma corretta motivazione - riportata su modulo a stampa, opportunamente integrato con la indicazione di elementi rilevanti per la decisione, onde non sussiste alcuna nullità - evidenzia quanto segue: a) il fatto contestato (guida di veicolo senza patente) appare di lieve entità e non desta allarme sociale alla stregua della comune coscienza;
b) la circostanza che l'imputato sia incensurato e non risultino carichi pendenti induce a ritenere l'episodicità del comportamento, con conseguente prognosi favorevole in ordine alla futura buona condotta;
e) l'assenza di esigenze educative che potrebbero essere realizzate attraverso il prosieguo del processo, la cui continuazione sarebbe pregiudizievole". La motivazione appare congrua e non presenta manifeste illogicità.
2.2. Quanto alla mancata dichiarazione della intervenuta prescrizione, i giudici di appello hanno ritenuto che la dichiarazione di irrilevanza del fatto, ai sensi dell'art. 27 del DPR 448/88, dovesse prevalere sulla declaratoria di intervenuta prescrizione, "che presuppone la sussistenza del reato". Il P. G. ricorrente, invece, osserva che la tesi sposata dalla Corte di appello non possa essere condivisa perché
a) "nella procedura di cui all'art. 27 dPR n. 448/88 l'azione penale è pur sempre esercitata ( ... ) e la declaratoria per irrilevanza del fatto presuppone comunque un giudizio di colpevolezza del minore in relazione al reato contestato (solo che non viene dichiarata per non arrecare pregiudizio alle esigenze educative del minore)";
b) "invece, nella declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (il giudizio di colpevolezza) è precluso, bloccando tale declaratoria l'esercizio dell'azione penale nel momento in cui processualmente si trova, senza pervenire ad un giudizio di colpevolezza".
Osserva il Collegio che erroneamente la Corte di appello afferma che la declaratoria di intervenuta prescrizione "presuppone la sussistenza del reato". Infatti, è noto che, come osserva il P.G. ricorrente, le cause di estinzione del reato "paralizzano" l'azione penale, ed impongono la immediata declaratoria che prescinde da ogni valutazione, implicita o esplicita, in ordine al giudizio di responsabilità.
Tuttavia, il comma 2 dell'art. 129 c.p.p., impone il proscioglimento nel merito quando risulta evidente la assenza di responsabilità, in linea di fatto o di diritto. Nella specie i giudici di appello hanno formulato un giudizio di irrilevanza del fatto che non implica, come erroneamente afferma il P.G. ricorrente, un giudizio di colpevolezza. Il giudizio di colpevolezza, come è noto, deriva da una doppia valutazione in fatto (c.d. premessa minore del sillogismo giudiziario) ed in diritto (c.d. premessa maggiore) di una vicenda processuale. Se uno delle due valutazioni si conclude con esito negativo, allora il giudizio non potrà mai essere di colpevolezza. Infatti, la disposizione in esame attribuisce priorità gerarchica alle formule di proscioglimento nel merito, sia quando risulti evidente che manca un elemento costitutivo del reato in fatto, sia quando il fatto ricostruito storicamente non abbia i contenuti di disvalore tipizzati nella norma incriminatrice. In quest'ultimo caso, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice deve dare precedenza alla formula il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Quando si tratti di minori, l'art. 27 DPR 448/88, in presenza di taluni presupposti (tenuità del fatto, occasionalità del comportamento, esigenze educative del minore), il legislatore ha delegato al giudice il compito di stabilire se il disvalore del fatto sia tale da assumere rilevanza giuridica. Conseguentemente, il giudizio di irrilevanza, formulato ai sensi del citato art. 27, è assimilabile al giudizio assolutorio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (anche in questo caso il fatto storico non risulta valutabile con il metro del disvalore penale) e, quindi, prevale sulla declaratoria di estinzione.
Pertanto, le conclusioni alle quali è giunta la Corte di Appello, pur con le precisazioni di cui sopra, devono essere condivise. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 1999