Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 1
Nel rito del lavoro la mancata tempestiva allegazione di fatti giuridicamente rilevanti (allegazione che - per il convenuto - deve rispettare il limite temporale massimo del deposito della memoria difensiva ex art. 418 cod. proc. civ.) preclude ogni eccezione di parte o rilievo d'ufficio fondati su tali fatti. Pertanto non è rilevabile d'ufficio la nullità del contratto di formazione e lavoro per omissione della sua notificazione all'Ispettorato del lavoro ove tale circostanza di fatto non sia stata tempestivamente dedotta (nella specie dall'INPS al fine di negare il regime contributivo agevolato previsto per tale tipo di rapporto di lavoro rispetto al regime ordinario vigente in generale per il rapporto di lavoro subordinato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/1999, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Rel. Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ONDA VERDE - SCRL -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pascal n. 10, presso lo studio dell'avvocato Luciano Arganelli, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Luigi, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sarto Rina, Correra Fabrizio e Fonzo Fabio, giusta delega in atti;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3055/96 del Tribunale di Lecce, depositata il 21.11.96, R.G. 585/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/98 dal Consigliere Dott. ravagnani Erminio;
udito l'avv. Luigi Mariano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fedeli Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9 luglio 1993 la società cooperativa DA VE a r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Lecce, con il quale le era stato ingiunto di pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) la somma di L. 44.867.022= per contributi dovuti in relazione a cinque soci lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Assumeva la opponente che, anzitutto, la legge n. 863 del 1984 non esclude le cooperative dal novero delle imprese abilitate alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro con i propri soci. In secondo luogo, l'ufficio di collocamento aveva regolarmente avviato al lavoro, ai sensi dell'art. 3 della citata legge, i soci della cooperativa. Di conseguenza, la società aveva diritto alle agevolazioni contributive.
Il Pretore adito accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
L'INPS interponeva gravame, cui resisteva la cooperativa. Il Tribunale di Lecce accoglieva l'appello, osservando quanto segue. Premesso che, ai fini della disciplina delle agevolazioni in materia di oneri previdenziali, il socio di cooperativa di produzione e lavoro è equiparato al lavoratore subordinato assunto con contratto di formazione e lavoro, la società cooperativa ha diritto a corrispondere i relativi oneri sociali nella misura prevista per gli apprendisti. Nella specie, peraltro, non è stata rispettata la procedura per la formazione del contratto di formazione e lavoro, non essendo stato notificato tale atto nella sua formulazione originaria all'Ispettorato del lavoro, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, legge n. 863 del 1984, e pertanto la cooperativa non può
fruire dell'agevolazione contributiva. Invero, la mancanza della dovuta notifica determina l'applicazione della regola generale stabilita dall'art. 1, primo comma, legge n. 230 del 1962, e non può trovare sanatoria nell'autorizzazione di avviamento al lavoro dell'ufficio di collocamento, trattandosi di formalità diversa e concorrente con quella della notifica.
Avverso questa sentenza la società DA VE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura.
L'INPS ha presentato controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, deducendo omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di rilevare d'ufficio che l'eccezione di invalidità dei contratti di formazione e lavoro per mancanza della notificazione all'Ispettorato era inammissibile, siccome sollevata per la prima volta in appello, senza prova alcuna di tale omissione e senza accettazione del contraddittorio fatta dalla controparte. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., la ricorrente lamenta che l'INPS non abbia osservato gli artt. 414 e segg. Cod. proc. Civ., in ordine ai fatti ed agli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, quanto al ricorso per ingiunzione, e l'art. 416 cod. proc. Civ., quanto alla memoria difensiva di costituzione depositata a seguito dell'opposizione. L'INPS non ha nemmeno esibito il verbale ispettivo sulla base del quale è stata sviluppata l'attestazione allegata al ricorso per ingiunzione, sicché non può pretendersi che la società DA VE avesse l'onere di provare fatti negativi di circostanze non introdotte tempestivamente nel processo e non portate a sua conoscenza.
È opportuno l'esame congiunto dei motivi del ricorso, attenendo sostanzialmente alla medesima questione di diritto. Essi sono fondati, alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1099 del 3 febbraio 1998. Devesi invero ritenere che, con riguardo all'esame dei fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi, viga il principio assoluto dell'allegazione, la quale, per alcuni di essi, peraltro, è condizione necessaria, ma non sufficiente, per dar loro rilevanza ai fini della decisione, richiedendosi altresì l'espressa istanza della parte interessata intesa ad ottenere che i loro effetti, se riscontrati sul piano sostanziale, siano utilizzati dal giudice come motivo di rigetto della domanda. Ed essenziale mezzo di individuazione delle fattispecie rilevabili ad esclusiva istanza della parte deve considerarsi soltanto la specifica previsione di legge.
D'altra parte, il generalizzato potere di rilievo d'ufficio delle eccezioni non riservate alla parte, con particolare riguardo ad un procedimento di tipo chiuso, come quello per le controversie di lavoro (e, sia pure in minor misura, anche il procedimento ordinario, dopo le riforme del 1990- 1995), nel quale opera un sistema di preclusioni e di decadenze, non implica superamento del divieto di scienza privata del giudice e si traduce esclusivamente nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione del merito, ai fatti i quali, siano essi riservati alla parte e da questa dedotti con richiesta di dar loro rilievo, ovvero siano rilevabili anche in difetto di una tale richiesta, comunque risultino acquisiti agli atti e provati rite et recte, alla stregua della specifica disciplina processuale dell'acquisizione.
Può al riguardo, in particolare, distinguersi il potere di allegazione da quello di rilevazione: il primo compete esclusivamente alla parte ed è di norma esercitabile, nel rito del lavoro, entro il limite temporale massimo del tempestivo deposito della memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ., posto che, ipotizzare l'allegabilità di fatti nuovi anche oltre tale termine, per la sola ragione che la rilevanza dei loro effetti non si iscrive nel novero delle eccezioni riservate alla parte, significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale quel rito si fonda, nonché la sua funzione di affidare alla fase degli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie. Il secondo dei suddetti poteri (una volta che i fatti siano stati tempestivamente allegati ed anche l'acquisizione processuale sia corretta, indipendentemente dall'iniziativa dell'acquisizione) è, invece, quello legittimamente esercitabile anche oltre il suddetto limite temporale, ove però i fatti stessi siano anche rilevabili ex officio e quindi tali da far sorgere il potere-dovere del giudice di tenerne conto ai fini della decisione sulla domanda.
Ciò posto, devesi rilevare, nella specie, che il ricorso per ingiunzione fa riferimento a norme processuali ed alla "allegata attestazione costituente prova idonea a norma dell'art. 635 cod. proc. civ", ma ad esso, in effetti, risulta allegata soltanto una copia del contratto di formazione e lavoro tra la società cooperativa e la ON Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), mentre nel medesimo non è indicato il titolo del diritto fatto valere in relazione ai chiesti contributi.
Di contro, la difesa dell'opponente contiene il riferimento al predetto contratto al fine di prospettare la legittimità della misura dei contributi versati, e quindi, stante la mancanza di specificazione della pretesa azionata, appare evidente la sua esaustività.
Infine, nella memoria difensiva dell'INPS non è fatta alcuna allegazione di fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi, ma è fatta soltanto una riserva di precisazione, nel prosieguo, delle difese dell'ente.
Risulta quindi evidente che, alla stregua dei rilievi sopra svolti con riferimento alla citata sentenza n. 1099 del 1998 delle Sezioni Unite di questa Corte, nel presente processo ogni rilievo di parte o di ufficio, sulle questioni di cui al ricorso, è rimasto precluso dalla mancanza di tempestiva allegazione di fatti in proposito giuridicamente rilevanti, sicché risultano inammissibili dette questioni siccome fondate sulle allegazioni fatte (come ha ammesso lo stesso Istituto) soltanto nella seconda udienza davanti al Pretore in ordine alla nullità del contratto per omissione della sua notificazione all'Ispettorato del lavoro.
Deve quindi concludersi che la rilevabilità ad opera della parte o anche del giudice ha trovato nella specie il limite insuperabile della preclusione verificatasi con l'omessa allegazione, nei termini del rito del lavoro, della nullità del contratto o almeno dei fatti che alla relativa declaratoria potessero indurre, costituendo la nullità il titolo che il richiedente il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto indicare se non in tale atto, quanto meno nel suo completamento attraverso la memoria difensiva.
Ed è appena il caso di rilevare la infondatezza della tesi secondo cui sarebbe stato onere della società cooperativa provare il diritto alla minore contribuzione, posto che il diritto di difesa non era compiutamente e, a sua volta, tempestivamente esercitabile in questo senso, in mancanza, si ripete, delle tempestive allegazioni. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la impugnata sentenza deve di conseguenza essere cassata.
Ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. la causa può essere decisa nel merito, e, quindi, deve pronunciarsi il rigetto dell'appello. Quanto alle spese giudiziali, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione in ordine all'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 MARZO 1999.