Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/1999, n. 2306
CASS
Sentenza 15 marzo 1999

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Nel rito del lavoro la mancata tempestiva allegazione di fatti giuridicamente rilevanti (allegazione che - per il convenuto - deve rispettare il limite temporale massimo del deposito della memoria difensiva ex art. 418 cod. proc. civ.) preclude ogni eccezione di parte o rilievo d'ufficio fondati su tali fatti. Pertanto non è rilevabile d'ufficio la nullità del contratto di formazione e lavoro per omissione della sua notificazione all'Ispettorato del lavoro ove tale circostanza di fatto non sia stata tempestivamente dedotta (nella specie dall'INPS al fine di negare il regime contributivo agevolato previsto per tale tipo di rapporto di lavoro rispetto al regime ordinario vigente in generale per il rapporto di lavoro subordinato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/1999, n. 2306
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2306
    Data del deposito : 15 marzo 1999

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